#1 Inviato 25 Novembre, 2015 Ciao a tutti Volevo chiedervi se all'interno di un condominio l'amministratore non effettua il bonifico per risparmio energetico 65% ma per ristrutturazione 50% può in qualche modo far correggere l'errore in maniera da far beneficiare al condominio della detrazione più alta. Purtroppo non trovo risposte in giro o sul forum Grazie Andrea
#2 Inviato 25 Novembre, 2015 In una propria circolare del 2014 (che ti indico al link) l'agenzia delle entrare ha testualmente affermato che: "nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione". Qui il testo della circolare: --link_rimosso--
#3 Inviato 25 Novembre, 2015 La pratica del 65% richiede una operatività diversa e maggiore rispetto a quella del 50%.
#4 Inviato 25 Novembre, 2015 si incarichiamo un professionista che ci rilascia la certificazione a seguito della trasmissione all'enea
#5 Inviato 25 Novembre, 2015 Se il problema è solamente il bonifico, come mi è parso di capire dalla domanda iniziale, la risposta fornita dall'agenzia delle entrate (che ho citato in precedenza) secondo me vale anche per il tuo caso.
#6 Inviato 25 Novembre, 2015 si la domanda è come poter usufruire della detrazione se il primo bonifico è stato emesso per riustrutturazione edilizia. poi entro 30 giorni dalla fine lavori bisogna incaricare un professionista per la trasmissione all'enea la mia preoccupazione era non perdere il 15% di differenza sul primo bonifico
#7 Inviato 25 Novembre, 2015 Potresti anche farti rimborsare dal fornitore ed emettere il corretto bonifico.
#9 Inviato 26 Novembre, 2015 si la domanda è come poter usufruire della detrazione se il primo bonifico è stato emesso per riustrutturazione edilizia.poi entro 30 giorni dalla fine lavori bisogna incaricare un professionista per la trasmissione all'enea la mia preoccupazione era non perdere il 15% di differenza sul primo bonifico Credo che quanto ti ho citato faccia al caso tuo.
#10 Inviato 27 Novembre, 2015 E' correttissima la soluzione fornita dall'avv. Gallucci. Infatti, con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, se vi sono errori nel bonifico bancario o postale perché riporta una causale che indica i riferimenti normativi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quella per la riqualificazione energetica degli edifici e viceversa, si riconosce comunque la detrazione, purché non si pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8%. Le due agevolazioni, infatti, sono diverse e indipendenti e nella ricevuta di bonifico dovrebbe essere chiaramente indicata la legge corretta. Le consiglio, quindi, di far notare al CAF/commercialista in sede di dichiarazione dei redditi che c’è stato questo errore, in modo che la detrazione venga imputata sul bonus energia e non sul bonus ristrutturazioni. In caso di verifiche fiscali, infatti, potrebbe esserci una contestazione che porterebbe all’erogazione di sanzioni e/o alla revoca della quota parte di detrazione scorrettamente imputata. Va da sè, inoltre, che dovrete anche inviare all'Enea l'allegato riferito ai lavori effettuati e conservarne copia insieme alla relativa ricevuta di spedizione. Per ottemperare a quest'obbligo avete 90 gg. (e non 30 gg.) di tempo dalla data di collaudo dei lavori