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undertherain

Bonus detrazione mobili 2015: Dubbio periodo ristrutturazione e varie ...

Come da oggetto.

Ciao a tutti, ho qualche dubbio sul fatto di poter o meno usufruire del bonus detrazione mobili 2015.

Qualche domanda:

 

  1. L'abitazione su cui andremmo a fare la detrazione mobili è intestata ad entrambi i genitori della mia ragazza, come seconda casa. E' possibile fare detrazione mobili anche se è una seconda casa?
  2. Tale abitazione ha subito molti lavori di ristrutturazione (muri, tetto, lavori per classe energetica, etc. etc. etc.), iniziati nel 2009 e terminati a fine Marzo 2012. Il periodo permette la detrazione mobili 2015?
  3. Se la risposta al punto precedente è no, potremmo fare una piccola ristrutturazione quest'anno per poi detrarre i mobili, ma se spendessi una cifra di... che so... 2.000€ di ristrutturazione, poi possiamo comunque detrarre il 50% di 10.000€ di mobili o dato che la cifra spesa per questa ristrutturazione è inferiore ai 5.000€ non è possibile?
  4. Se mai dovessero mancare, facciamoci le corna, uno più intestatari delle varie ristrutturazioni, per i restanti anni di detrazione potremmo usufruirne io e/o la mia ragazza?

Mi scuso per le varie domande, ma vorrei avere un'idea precisa di tutto quanto.

Grazie a tutti!

Ciao... 😉

Come da oggetto.

Ciao a tutti, ho qualche dubbio sul fatto di poter o meno usufruire del bonus detrazione mobili 2015.

Qualche domanda:

 

  1. L'abitazione su cui andremmo a fare la detrazione mobili è intestata ad entrambi i genitori della mia ragazza, come seconda casa. E' possibile fare detrazione mobili anche se è una seconda casa?
  2. Tale abitazione ha subito molti lavori di ristrutturazione (muri, tetto, lavori per classe energetica, etc. etc. etc.), iniziati nel 2009 e terminati a fine Marzo 2012. Il periodo permette la detrazione mobili 2015?
  3. Se la risposta al punto precedente è no, potremmo fare una piccola ristrutturazione quest'anno per poi detrarre i mobili, ma se spendessi una cifra di... che so... 2.000€ di ristrutturazione, poi possiamo comunque detrarre il 50% di 10.000€ di mobili o dato che la cifra spesa per questa ristrutturazione è inferiore ai 5.000€ non è possibile?
  4. Se mai dovessero mancare, facciamoci le corna, uno più intestatari delle varie ristrutturazioni, per i restanti anni di detrazione potremmo usufruirne io e/o la mia ragazza?

Mi scuso per le varie domande, ma vorrei avere un'idea precisa di tutto quanto.

Grazie a tutti!

Ciao... 😉

4) In aggiunta a quanto sopra detto, per quanto riguarda la successione per le rate non godute relative al bonus mobili, dalla circolare AdE n. 17/E/2015:

 

4.6 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione

D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa mortedella titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recuperoedilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per irimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi checonservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola siapplica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto dimobili e grandi elettrodomestici?

R. L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti chefruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio ediliziodi cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella misura del 50per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a un ammontarecomplessivo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione èripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per lespese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunqueuna detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sullaripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono iltrasferimento della detrazione.Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsila disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione inesame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per irimanenti periodi di imposta.

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