#1 Inviato 22 Febbraio, 2017 In un condominio dove sono stati eseguiti lavori manutentivi oggetto di detrazione fiscale, due condomini proprietari di altrettante unità immobiliari sono delle società. Questi soggetti beneficiano comunque del beneficio fiscale?
#2 Inviato 22 Febbraio, 2017 Hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l’inquilino o il comodatario i soci di cooperative divise e indivise i soci delle società semplici gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. --link_rimosso--
#3 Inviato 22 Febbraio, 2017 E quindi i due condomini "società" si tratta di due s.n.c. che svolgono attività commerciali e assicurative non hanno diritto alla detrazione? Ma ai fini dell'invio all'agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese straordinarie oggetto di detrazione tali soggetti non vanno comunicati?
#4 Inviato 22 Febbraio, 2017 E quindi i due condomini "società" si tratta di due s.n.c. che svolgono attività commerciali e assicurative non hanno diritto alla detrazione? Ma ai fini dell'invio all'agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese straordinarie oggetto di detrazione tali soggetti non vanno comunicati? li devi comunicare ma dichiarandoli come "situazioni particolari" (senza c.f., solo coordinate catastali e importo)
#5 Inviato 22 Febbraio, 2017 i due condomini "società" si tratta di due s.n.c. che svolgono attività commerciali e assicurative non hanno diritto alla detrazione? Esatto.................
#7 Inviato 23 Febbraio, 2017 Ma nel caso il condomino sia una cooperativa edilizia, aggiungo anche morosa, i dati sono da comunicare, e va dichiarata come una situazione particolare?
#8 Inviato 23 Febbraio, 2017 Ma nel caso il condomino sia una cooperativa edilizia, aggiungo anche morosa, i dati sono da comunicare, e va dichiarata come una situazione particolare? vanno comunicati tutti i cf sui quali è ripartita la spesa. se non sono persone fisiche, si va nelle "situazioni particolari". il totale speso per l'intervento deve quadrare con le singole quote attribuite
#10 Inviato 23 Febbraio, 2017 Vale anche per l'Istituto Autonomo Case Popolari? è un condomino ? la sua proprietà ha dei codici di accatastamento (anche se non li ha è previsto di non inserirli ...) ? ha un codice fiscale ? immagino che la risposta sia sì a tutte le domande. ... ergo, vale anche per l'istituto autonomo case popolari come "situazione particolare" non essendo persona fisica.