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Gregorio

Tinteggio al termine del contratto

Buongiorno, parlo a nome di tre inquilini studenti che sei mesi fa hanno mandato raccomandata a/r per disdire il contratto di casa. Abbiamo lasciato casa il 3 settembre il giorno stesso l'addetto a fare il sopralluogo ha riferito che la casa è in perfetto stato ma che bisognava ritinteggiare perchè così era stata consegnata. Noi a questo non avevamo pensato, perchè le pareti erano in ottimo stato ed erano segnate soltanto dall'usura del tempo e non da causa nostra. Ci è stato detto che abbiamo due possibilità, o tinteggiamo noi o detrae i soldi dalla caparra per pagare un imbianchino. E' passata una settimana, abbiamo avuto problemi a causa di lutti e problemi personali. Da una settimana a questa parte ci siamo risentiti con il proprietario e abbiamo detto che non abbiamo le disponibilità per pagare 1000 euro per il suo imbianchino (che avrebbe detratto dalla caparra), ma che siamo disponibili a ritinteggiare entro la prossima settimana. Lui si è opposto fermamente, ha detto che gli stiamo facendo perdere solo tempo, che poi il lavoro lo facciamo male, che la sua offerta è quella dell'imbianchino suo di fiducia, che ci manda la lettera dell'avvocato anche perchè gli ultimi mesi noi li abbiamo scontati dalla caparra e non è legale (questo non sapevamo non si potesse fare, errore nostro che non eravamo bene informati). Comunque con la caparra vengono coperte le mensilità mancanti, e poi noi di nostro pugno avremmo potuto tinteggiare l'appartamento. Perchè si oppone fermamente e minaccia di denunciarci? Noi abbiamo dato la nostra disponibilità di tinteggiare e sul contratto non c'è scritto che spetta a lui scegliere l'imbianchino. Tra l'altro questo addetto che si vanta di essere il proprietario in 4 anni in quella casa non lo abbiamo mai visto, anche perchè sul contratto noi risultiamo conduttori di una locatrice ragazza.

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e allora nulla gli dovete pagare per la ripittura.

i proprietari "dimenticano" sempre che la legge prevde che la casa può subire "normale usura" che è coperta dagli affitti.

 

se avete fatto buchi nel muro, graffi alle pareti allora è una cosa. se la èpittura è semplicemente invecchiata.. sono problemi del proprietario.

 

Io stesso ho avuto a che fare con un padrone furbuno che voleva 2000 euro perchè "la casa me la devi ridare verniciata ome te la ho data io". quando gli ho spiegato il motivo per cui non era legittimo ha dato fuori da matto ma poi se ne è andato con la coda tra le gambe.

ciao

non sono molto d'accordo con vermaccio

se la casa ti è stata consegnata pitturata, la si riconsegna pitturata

avreste dovuto farlo prima della riconsegna delle chiavi

dopo, in teoria, lui potrebbe far già entrare qualcuno...quindi a tutti gli effetti gli state facendo perdere tempo

 

c'è da dire che se non vi deve più soldi per la caparra, dubito vi faccia causa per 1000 euro, gliene costa di più la causa

ma questa è furbizia e non onestà. eventualmente potreste sentire un altro imbianchino per farvi fare un altro preventivo.

Come dice giustamente vermaccio, è prevista (da legge e confermata da sentenze) la normale usura, quindi non dovete dare nulla.

E' vero che non dovevate detrarre la caparra degli ultimi mesi, ma a conti fatti evidentemente avete fatto bene, altrimenti non ve l'avrebbe restituita.

State tranquilli, non si metterà certo a farvi causa. Avete un verbale di riconsegna?

dipende da cosa c'è scritto nel contratto firmato da entrambe le parti...se a fine locazione si deve riconsegnare tinteggiato, a fine locazione lo si consegna tinteggiato

Grazie a tutti per le risposte. Sul contratto è riportato che come viene consegnata, tale deve essere restituita, salvo deperimento d'uso. Noi ci siamo impegnati nei mesi precedenti a coprire i buchi che avevamo fatto, pulire tutte le pareti e riportarla com'era. Ovvio che entrando in casa non si sentiva odore di pittura fresca, ma le pareti sono in ottimo stato. Lui non ci aveva avvisato nei mesi precendenti che avevamo l'obbligo di tinteggiare, e dal momento che il contratto si apriva ad un'interpretazione non così scontata, noi non l'abbiamo fatto. Quando ci ha messo di fronte al bivio, abbiamo detto che siamo disposti noi a tinteggiare ma lui non ne vuole sapere, ogni volta che ci sentiamo dice che abbiamo uno due o tre giorni di tempo per decidere (dove decidere vuol dire accettare la sua proposta) e noi puntualmente diciamo che con tutto il tempo che stiamo perdendo, se ci avesse aperto l'appartamento avremmo tinteggiato noi. Abbiamo detto anche che abbiamo un parente che lavora in edilizia che ci dà una mano. Non vuole darci ascolto e dice che prepara la lettera dell'avvocato. A questo punto io non credo che gli interessi più di tanto il tinteggio della casa, altrimenti con tutto questo tempo che stiamo spendendo per vie brevi, avremmo già risolto noi tinteggiando. Perchè non ci ha mai detto prima della scadenza del contratto che vuole a tutti costi il tinteggio nuovo? Non era un dato palesemente deducibile dal contratto.

Se perfino sul contratto c'è scritto "salvo deperimento d'uso" non può pretendere nulla.

Sta semplicemente facendo pressione per farsi dare un po' di soldi che non gli sono dovuti. Probabilmente, visto che l'appartamento sta bene, non li userà neanche per ridipingere. Anzi, magari dirà al prossimo inquilino che se vuole deve ritinteggiare a spese sue.

Se insiste puoi mostrargli le sentenze in calce. Se poi vi manda la lettera dell'avvocato (molto improbabile) rivolgetevi a un sindacato inquilini.

 

Art. 1590 CC

Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

 

Per la definizione di normale degrado d'uso fai riferimento alla sentenza seguente:

Con riferimento agli obblighi gravanti sul conduttore al momento della riconsegna dell'immobile al termine del rapporto locativo, rientrano nel normale degrado d'uso i fori da tasselli nel rivestimento della cucina derivanti dalla necessità di appendere pensili e i fori per il sostegno delle tende. Inoltre, la tinteggiatura non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti.

Pret. civ. Padova, 24 giugno 1997, n. 345

 

c.c. art. 1576

Cassazione Civile

Obblighi del conduttore

(sentenza)

1. In materia di locazione di immobili urbani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1576 e 1609 cod. civ., soltanto le riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere eseguite, durante il rapporto, dal conduttore a sue spese; consegue che questi risponde, al termine della locazione, per il deterioramento risultante da un uso difforme da quello pattuito o dalla mancata esecuzione della piccola manutenzione, ma non del cattivo stato locativo dell'immobile al momento del rilascio conseguente ad un uso in conformità del contratto.

Sez. III, sent. n. 6408 del 28-11-1988, D'Erasmo c. De Pasquale (rv 460737).

 

Cassazione Civile

Obblighi del conduttore

(sentenza)

2. La norma dettata dagli artt. 1576, comma primo, e 1609 cod. civ., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite, nel corso del rapporto, dal conduttore a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da tale uso si pone come limite all'obbligo del conduttore di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stato in cui l'aveva ricevuta.

Sez. III, sent. n. 880 del 08-02-1990, Faraone c. Russo (rv 465199).

 

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione la clausola, con la quale il conduttore si impegna a ripristinare lo stato locativo dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, è nulla ai sensi dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, perché tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentitogli dalla legge, di non sopportare l'onere economico delle spese del deterioramento della cosa determinato da un uso normale della stessa, che è compensato in parte anche con il canone di locazione.

Sez. III, sent. n. 8819 del 09-10-1996, Marcolini c. Santolillo (rv 500006).

 

In tema di locazioni per uso abitativo soggette, per la misura del canone, alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 cod. civ.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.

Sez. III, sent. n. 11703 del 05-08-2002, Dal Corso c. Pellegrini (rv 556648).

 

In tema di locazioni per uso abitativo soggette, per la misura del canone, alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla casa locata per il suo normale uso (nella specie, imbiancatura, verniciatura, raschiatura dei pavimenti in marmo) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della citata legge, perché, addossando sul conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 cod. civ.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio che si aggiunge al canone dovuto dal conduttore.

Sez. III, sent. n. 11401 del 17-10-1992, Soc. Riomaggiore c. Armando (rv 479008).

Se perfino sul contratto c'è scritto "salvo deperimento d'uso" non può pretendere nulla.

Dipende tutto da cosa si intende per "salvo deperimento d'uso". L'autore del primo messaggio afferma:

"Noi ci siamo impegnati nei mesi precedenti a coprire i buchi che avevamo fatto, pulire tutte le pareti e riportarla com'era"

 

Sarei curioso di sapere come si possono coprire dei buchi senza ritinteggiare la parete, si stucca e poi si pittura solo il buco? oppure si lascia lo stucco a vista e gli si mette sopra un quadro? Cosa si intende poi per pulire? difficile, a meno che si tratti di pittura lavabile di una cerca qualità, eliminare eventuali macchie non dovute al "normale deperimento". Naturalmente faccio solo delle ipotesi, non conoscendo le reali condizioni dell'appartamento sia al momento della consegna all'inquilino sia al momento di riconsegna per fine locazione, non posso esprime certezza come ho invece letto in alcuni interventi.

 

Solo vedendo le REALI condizioni in cui si trova l'appartamento si possonoesprimere giudizi, se si tratta di "normale deperimento" o altro.

Se Gregorio, l'autore del primo messaggio, ritiene che realmente l'appartamento sia nelle stesse medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il "normale deperimento" dovuto al tempo (buchi compresi) allora non ha nulla da preoccuparsi. Se il proprietario non gli restituisce per intero il deposito cauzionale versato alla firma del contratto può sempre rivolgersi ad un tribunale per avere ciò che lui pensa gli sia dovuto.

Discorso del tutto analogo vale per il suo proprietario, se ritiene che l'appartamento riporta segni non dovuti al "normale deperimento" può sempre rivolgersi ad un tribunale per avere ciò che lui pensa gli sia dovuto.

L'errore che noi inquilini abbiamo commesso credo sia stato appunto quello di non fare delle foto ad ogni camera al momento della consegna dell'appartamento. Siamo stati quattro anni in quell'appartamento e ci è stato dato appena tinteggiato. Noi abbiamo fatto dei buchi in due camere e nel corridoio per tende e una mensola. Abbiamo coperto i buchi e dato una passata di bianco come dice jerrySM, ma a meno che non si vada ad indagare con una lente di ingrandimento i contorni della parete, non si nota assolutamente. C'era qualche macchia che abbiamo rimosso con una gomma per muri, l'unico segno che non siamo riusciti completamente a togliere è stato quello del divano appoggiato alla parete e dello stendino dei panni. Poi per dirla tutta in bagno c'era un po' di umidità nelle pareti ma è un problema che ho visto in tutto lo stabile, anche ai piani superiori, non so se possa essere imputato a noi. Resta il fatto che noi abbiamo dato disponibilità per tinteggiare nel caso in cui non possa bastare una semplice passata (come ci siamo limitati a fare). Vi ringrazio per avermi delucidato su tutti questi articoli e su ciò che va o non va nel ''normale deperimento d'uso''. Adesso ho le idee più chiare al riguardo. Io comunque non so che altro fare, dato che lui non vuole che noi tinteggiamo, ammettiamo di chiamare un imbianchino qualunque della città, il proprietario non ce lo consente di fare. Sarà il mio punto di vista un po' di parte perchè sono intimamente legato alla vicenda, ma non mi sembra giusto imporre così delle decisioni senza lasciare che l'altra parta possa comunicare un'alternativa. C'è un'arroganza nei suoi modi di fare, neanche fossimo scappati senza pagare interi mesi e lasciando la casa nel più totale disastro.

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mandategli una raccomandata in cui gli dite che

1) a norma di legge (riportate tutte le sentenze prima scritte in un altro intervento) la normale usura non è a voi addebitabile

2)siete tutavia disponibili a venire incontro alla richiesta del proprietario di verniciare e che farete fare il lavoro a persona di vostra fiducia. e di far sapere tempi e modalità del'accesso della persona in questione per effettuare la verniciatura.

 

punto.

 

-se non risponde (per SCRITTO! le parole e le telefonate non valgono NULLA), addio e non verniciate. voi avete dato disponibilità. se non si fa sentire peggio per lui. siete tutelati da denuncie per la disponibilità data e la sa mancata risposta SCRITTA.

 

-se risponde PER SCRITTO (se telefona chiudete la conversazione dicendogli "scriv!") che non accetta la vostra proposta ma pretende che lo paghiate, fregatevene. se vi fa causa figuriamoci il giudice come gli ride in faccia. gli avete proposto di fare il lalvoro ed ha rifiutato. peggio per lui.

 

-se risponde per scritto che accetta, mandate il tizio. Logico che prima di iniziare i lavori fatevi mettere nero su bianco che avete il permesso di accesso per effettuare la verniciatura. troppo comodo che a parole vi dice "venite2 e poi in seguito, se la verniciatura non gli vabene, dice che non siete mai venuti 😜

..personalmente non farei proprio nulla, visto che, come giustamente dice vermaccio, è già passato del tempo da quando siete usciti e non avete ancora ricevuto alcuna richiesta (scritta) di ritinteggiare e considerato che il contratto non lo prevede.

Se gli scrivete, di fatto ammettete che vi ha sollevato delle obiezioni al momento della riconsegna. Invece, mancando verbale di riconsegna ed avendo lui accettato le chiavi, siete di fatto reciprocamente liberi da ogni impegno.

Ogni eventuale richiesta successiva non può che passare attraverso vie legali. Ma, come detto, non gli conviene proprio.

Se dovesse continuare a importunarvi ditegli che vi siete informati, presso persone esperte che vi hanno dato una serie di sentenze in vostro favore (e se volete gliele consegnate a mano). Se poi è così matto da scrivervi, fatevi assistere da un sindacato di inquilini, tipo sunia o altri

Grazie davvero per tutte queste nozioni giuridiche che mi state fornendo e per il tempo impiegato a rispondere. Noi mercoledì scorso abbiamo inviato un'email allo studio di amministrazione dicendo appunto che eravamo disponibili a tinteggiare, quindi di aprirci l'appartamento per eseguire i lavori. Lui soltanto lunedì (due giorni fa) si è degnato di rispondere, chiamandoci e naturalmente opponendosi. E' sempre opportuno usare la raccomandata o l'email in qualche modo ha valore legale? Tengo a precisare che non si trattava di Posta Certificata, ma email comune. Tra l'altro oggi ha chiamato il mio coinquilino dicendo che era dall'avvocato e stava sbrigando le pratiche, dice che ci farà sollecitazioni con un termine di scadenza e che se non pagheremo poi ci sarà l'ingiunzione e ha nominato altri termini giuridici che il mio coinquilino non è riuscito a ricordare.

rivolgetevi al sunia

..a proposito, visto che la caparra l'avete trattenuta dagli ultimi canoni... ma il proprietario vi ha mai versato gli interessi legali annuali (altrimenti annualmente ricapitalizzati) sul deposito cauzionale? ..se si va per avvocati a questo punto chiedeteglieli.

Grazie, provvederemo allora a rivolgerci al sunia. Non ce li ha versati annualmente, glieli abbiamo chiesto la settimana scorsa e ha detto che c'erano degli interessi bassi solo dello 0,06% e quindi si parlava di cifre irrisorie. Ma ci informeremo meglio anche su questo punto.

Buonasera ho affittato un monolocale arredato completo di lavatrice nuova in garanzia, dopo due mesi d'uso dall'affittuario l'elettrodomestico si rompe, viene il tecnico ripara il guasto asserendo che era un difetto della lavatrice e chiede 30 euro per la chiamata, chi deve pagare? Grazie per la risposta

Buonasera ho affittato un monolocale arredato completo di lavatrice nuova in garanzia, dopo due mesi d'uso dall'affittuario l'elettrodomestico si rompe, viene il tecnico ripara il guasto asserendo che era un difetto della lavatrice e chiede 30 euro per la chiamata, chi deve pagare? Grazie per la risposta

speryanza dovresti aprire una nuova discussione per porre nuove domande. (comunque la lavatrice dovrebbe essere in garanzia)

Grazie, provvederemo allora a rivolgerci al sunia. Non ce li ha versati annualmente, glieli abbiamo chiesto la settimana scorsa e ha detto che c'erano degli interessi bassi solo dello 0,06% e quindi si parlava di cifre irrisorie. Ma ci informeremo meglio anche su questo punto.

Gli interessi legali non sono quelli che riconosce la banca o la posta sul conto corrente (come qualcuno erroneamente ritiene), ma vengono definiti dal Ministero dell'economia, con decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.

Dal gennaio 2014 sono dell'1%, ma in precedenza erano maggiori (basta una semplice ricerca in internet). Inoltre, visto che normalmente nei contratti c'è scritto che sono annuali, si deve calcolare anche la ricapitalizzazione (o anatocismo); cioè gli interessi maturati al termine di ogni anno vanno ad aggiungersi al deposito cauzionale versato sul quale calcolare gli interessi l'anno successivo e così via.

Dipende quanto avete versato di cauzione e quanti anni sono passati, ma dubito che sia una cifra così irrisoria.(comunque sul web trovi siti che ti calcolano automaticamente la cifra, basta inserire somma iniziale e data).

Facci sapere poi come procede...

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