#1 Inviato 17 Ottobre, 2010 Salve, nel caso di sostituzione della caldaia, a chi spetta la spesa, alla nuda proprieta' o all'usufruttuario? E per quanto riguarda tutti gli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come devono essere suddivise le spese? Grazie mille.
#2 Inviato 18 Ottobre, 2010 ... artt. 1004 e 1005 del Codice Civile ... Art. 1004. Spese a carico dell'usufruttuario. (codice civile) Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Art. 1005. Riparazioni straordinarie. (codice civile) Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
#3 Inviato 13 Marzo, 2017 Ripartizione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario Trib. civ. Roma, sez. V, 4 novembre 2004, n. 29809 Ai fini della ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario, occorre riferirsi al criterio della natura delle opere da realizzare. L'usufruttuario, avendo l'uso e il godimento della cosa, sarà responsabile per tutto ciò che attiene alla conservazione e al godimento della cosa stessa sotto il profilo materiale e della sua attitudine produttiva. Mentre saranno riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa. Pertanto, spese come quelle di rifacimento della caldaia, di assicurazione del fabbricato, di manutenzione del tetto, non assumono quel carattere di straordinarietà come sopra delineato, ma piuttosto vanno fatte rientrare nell'alveo delle spese relative all'amministrazione e alla conservazione del bene in quanto idonee a preservarne l'attitudine produttiva, con conseguente attribuibilità dei relativi oneri all'usufruttuario.