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Alex 83

Sfratto primi 6 anni e buona uscita

Buomasera a tutti !

 

Io ho un attivita' da 6 anni e un mese fa circa mi è arrivata una raccomandata con scritto che non mi veniva rinnovato il contratto per motivi personali...ma se decidessi di lasciare il negozio x spostarmi in un altro locale avendo ricevuto lettera di sfratto sarei costretta a dare i 6 mesi di preavviso oppure potrei andarmene quando voglio mi spetterebbe una buonuscita?

e ancora..avrei trovato locali adatti x spostarmi con l'attivita' vorrei sapere avendo ricevuto lettera di sfratto se mi posso spostare senza dare i sei mesi di preavviso ed eventualmente cosa fare per ottenere la buonuscita .

 

grazie a tutti e scusate se non mi sono spiegato bene!

se vuoi la buona uscita non puoi certo dare la disdetta .(sempre se il tuo caso prevede la buonauscita ovvero l'indennita' d'avviamento )

 

- - - Aggiornato - - -

 

legge 392/78

art.34

 

INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO

1. In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

3. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

(Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1988, n. 551).

Grazie per la risposta...io dovrei uscire a luglio 2016 ma ho già trovato un negozio per spostarmi...ho diritto alla buonauscita anche se esco prima di quella data?

grazie

legge 392/78

art.34

 

INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO

1. In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

3. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

(Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1988, n. 551).

la disdetta del contratto indica espressamente un motivo tra quelli previsti dalla legge oppure indica un generico "motivi familiari" ?

Deve indicare chiaramente uno dei motivi tra quelli indicati dalla legge senno' la disdetta e' nulla

 

- - - Aggiornato - - -

 

Legge 392/78 ART 29

 

OMISSIS

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.

Grazie per la risposta un ultima cosa io non voglio più avere a che fare con il locatore...e vorrei andarmene.... potrei tenere Buona la lettera di sfratto e chiedere la buonauscita e uscire quando voglio?

Scusi le tante domande !

Se te ne vai tu , niente buonuscita . salvo che il locatore voglia dartela lo stesso ( non credo che uno ti regali i soldi )

Perciò per ottenerla dovrei uscire allo scadenza del contratto...ovvero luglio 2016 e non prima...?

Non lo devi chiedere a noi ma al locatore .

 

E' lui che puo' decidere .

Ah ho capito grazie mille ora ho le idee più chiare...pensavo che c'era una legge precisa in merito.

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