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kido22

Risarcimento danni, tetto

vorrei sapere il risarcimento per i danni per umidità al tetto(condominiale)a chi vanno,al conduttore o al locatore?

Vanno a chi è stato danneggiato. Al proprietario per quanto riguarda il ripristino della parte muraria ammalorata, intonaco, tinteggiatura, ecc.; all'inquilino per i danni che eventualmente hanno subito i suoi mobili. Saluti.

Vanno a chi è stato danneggiato. Al proprietario per quanto riguarda il ripristino della parte muraria ammalorata, intonaco, tinteggiatura, ecc.; all'inquilino per i danni che eventualmente hanno subito i suoi mobili. Saluti.

parlo anche di danni per la salute.

parlo anche di danni per la salute.

parlo di danni per la salute,e poi quando pioveva che filtrava l'acqua,i secchi li ho messi io.

parlo di danni per la salute,e poi quando pioveva che filtrava l'acqua,i secchi li ho messi io.

allora?????????????

Se ci sono state conseguenze del tipo che dici, queste devono essere certificate da un medico. Successivamente, con la documentazione rilasciata, si farà richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del condominio.

allora?????????????

Difficilmente l'assicurazione condominiale copre i danni derivanti da infiltrazioni del tetto e direi che molto ma molto difficilmente copre danni per la salute.

dopo un'anno che filtra acqua dal tetto,che ho messo anche dei secchi,e ho il muro tutto pieno di muffa,pure per colpa del locatore che ha fatto male il tetto,io non avrò niente di risarcimento?

Avvocato, carte alla mano, certificati medici....e poi vedrai....così cosa vorresti? Chi quantifica il danno?

L'ingente presenza di umidità e muffa all'interno dell'appartamento locato, qualora dipenda da difetti strutturali dell'immobile, costituisce un vizio grave dell'immobile stesso, che lo rende inidoneo all'uso abitativo pattuito, oltre che malsano, e per questo motivo legittima di per sé il conduttore a domandare l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1578 del codice civile.

Art. 1578 del codice civile. Vizi della cosa locata.

Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.La Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 28 settembre 2010, n. 20346, afferma quanto segue.

“se l'immobile è affetto da umidità, il giudice può decretare il risarcimento danni ( dovuti all’ammuffimento dei suppellettili ) in favore dell’inquilino a carico del proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili. L'invasione dell'umidità per effetto di trasudo dalle pareti costituisce un "deterioramento rilevante", un "vizio" che incide sulla funzionalità strutturale dell'immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può legittimamente invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 del codice civile”. La Cassazione con sentenza n. 915/99, afferma che “il locatore è ugualmente tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore, per effetto delle condizioni abitative dell'immobile locato, quand'anche tali condizioni fossero note all'inquilino al momento della conclusione del contratto, dovendosi ritenere che la tutela del diritto alla salute prevalga su qualsiasi accordo tra privati di esclusione o limitazione della responsabilità del locatore”.

Hai diritto di chiedere il risarcimento danni e la risoluzione immediata del contratto di locazione.(avvocatogratis.it)

Lo devi dimostrare con una perizia........scritta e pagata di saccoccia tua. Le parole servono a nulla.

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