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sangiorgio

Perdita discendente acque nere

Buon giorno, abito al 2° e ultimo piano di uno stabile costruito nel 1924 composto da tre appartamenti, uno ogni piano; per l'immobile non è stato costituito il condominio.

Nell'appartamento posto al 1° piano si è formata su uno spigolo tra solaio e parete una lieve macchia di umidità

probabilmente dovuta ad una perdita dalla colonna di scarico delle acque nere.

Chiedo la conferma, ove la rottura fosse accertata nella condotta verticale discendente passante lungo il muro maestro perimetrale o nella braga di collegamento, che le spese per la riparazione della condotta siano suddivise tra tutti e tre i proprietari delle tre unità abitative di cui è composto lo stabile. Grazie Salvatore

Se è rotta la colonna, La spesa deve essere ripartita tra coloro che utilizzano quella colonna di scarico. Se essa raccoglie i reflui di tre appartamenti, saranno i tre proprietari a farsene carico. Se la rottura viceversa è nella braga, prima dell’innesto nella colonna, la riparazione è a carico del proprietario della braga.

Buon giorno, abito al 2° e ultimo piano di uno stabile costruito nel 1924 composto da tre appartamenti, uno ogni piano; per l'immobile non è stato costituito il condominio.

Nell'appartamento posto al 1° piano si è formata su uno spigolo tra solaio e parete una lieve macchia di umidità

probabilmente dovuta ad una perdita dalla colonna di scarico delle acque nere.

Chiedo la conferma, ove la rottura fosse accertata nella condotta verticale discendente passante lungo il muro maestro perimetrale o nella braga di collegamento, che le spese per la riparazione della condotta siano suddivise tra tutti e tre i proprietari delle tre unità abitative di cui è composto lo stabile. Grazie Salvatore

Fatto salvo non si accerti con sicurezza la responsabilità di qualcuno e/o accordi o convenzioni diverse, le relative spese si dovranno ripartire tra i condomini allacciati alla colonna per mlm di proprietà

Aggiungo che la riparazione sarà a carico del solo condòmino proprietario anche se la rottura è avvenuta nel collettore di innesto alla colonna principale.

dici " per l'immobile non è stato costituito il condominio".

cosa intendi ?

il condominio non abbisogna di "costituzione" ma nasce spontaneo quando i proprietari in quel fabbricato diventano due.

quindi siete un condominio e si applicano le regole del codice civile.

 

- - - Aggiornato - - -

 

aggiungo che anche se siete meno di 9 proprietari e quindi non avete l'obbligo di nominare un amministratore, dovete però munirvi del codice fiscale del condominio e ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali previsti dalla legge.

 

poi magari non avete le tabelle millesimali e di comune accordo potete decidere di dividervi le spese in altro modo ...

Grazie per la risposta, tuttavia ritengo che se la perdita fosse acclarata nel punto di giunzione inferiore della braga (raccordo di innesto) al collettore principale la ripartizione sia a carico di tutti e tre i condomini se invece fosse nel punto di giunzione tra braga e collettore orizzontale allora le spese sono nel caso in specie a carico solo del condomino del 2° piano.

grazie Paul Cayard, ma nello specifico di quali obblighi si tratta, fino ad oggi siamo andati sempre d'accordo dividendoci i piccoli lavori di volta in volta. Nell'esecuzione dei lavori da parte di terzi (recentemente è stata ristrutturata la facciata) figuriamo sempre i tre proprietari.Non avendo il condominio un codice fiscale a quali sanzioni potremmo andare incontro.

Scritto da Bilbetto "Aggiungo che la riparazione sarà a carico del solo condòmino proprietario anche se la rottura è avvenuta nel collettore di innesto alla colonna principale."

 

Grazie per la risposta, tuttavia ritengo che se la perdita fosse acclarata nel punto di giunzione inferiore della braga (raccordo di innesto) al collettore principale la ripartizione sia a carico di tutti e tre i condomini se invece fosse nel punto di giunzione tra braga e collettore orizzontale allora le spese sono nel caso in specie a carico solo del condomino del 2° piano.
grazie Paul Cayard, ma nello specifico di quali obblighi si tratta, fino ad oggi siamo andati sempre d'accordo dividendoci i piccoli lavori di volta in volta. Nell'esecuzione dei lavori da parte di terzi (recentemente è stata ristrutturata la facciata) figuriamo sempre i tre proprietari.Non avendo il condominio un codice fiscale a quali sanzioni potremmo andare incontro.

ad esempio si tratta di obblighi fiscali.

il condominio è sostituto d'imposta (come il datore di lavoro) e per ogni fattura intestata al condominio (c.f. da chiedere) deve trattenere al fornitore una ritenuta d'acconto e versarla al fisco per suo conto (del fornitore).

per lavori tipo quello che avete fatto (ristrutturazione facciata) potevate usufruire della detrazione del 50% sulle spese pagate con bonifici all'impresa (fatture intestate al condominio e con iva al 10%)

ad esempio si tratta di obblighi fiscali.

il condominio è sostituto d'imposta (come il datore di lavoro) e per ogni fattura intestata al condominio (c.f. da chiedere) deve trattenere al fornitore una ritenuta d'acconto e versarla al fisco per suo conto (del fornitore).

per lavori tipo quello che avete fatto (ristrutturazione facciata) potevate usufruire della detrazione del 50% sulle spese pagate con bonifici all'impresa (fatture intestate al condominio e con iva al 10%)

ok grazie chiaro.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Aggiungo che la riparazione sarà a carico del solo condòmino proprietario anche se la rottura è avvenuta nel collettore di innesto alla colonna principale.

Grazie per la risposta, tuttavia ritengo che se la perdita fosse acclarata nel punto di giunzione inferiore della braga (raccordo di innesto) al collettore principale la ripartizione sia a carico di tutti e tre i condomini se invece fosse nel punto di giunzione tra braga e collettore orizzontale allora le spese sono nel caso in specie a carico solo del condomino del 2° piano.

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