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Disdetta contratto locazione 4+4 dopo il primo quadriennio

Ciao a tutti,

il mio condominio ha un appartamento condominiale affittato con contratto 4+4. Sono appena trascorsi i primi 4 anni. In assemblea alcuni condomini hanno chiesto di dare disdetta perchè ritengono che il prezzo non sia adeguato rispetto a spese e tasse sostenute e vorrebbero rivedere i termini del contratto. Premetto che io e altri condomini siamo contrari, ma non è stata fatta una votazione regolare su questo argomento in quanto è iniziata in assemblea una discussione fra due condomini che ha sviato l'attenzione sull'argomento. Inoltre ritengo non ci siano i termini di disdetta: 1) non ci sono seri motivi, se non quello economico, per la disdetta dopo solo 4 anni, 2) il contratto scade al 1 luglio 2018 e i 6 mesi a mio parere sarebbero già scaduti. Un condomino però afferma che la disdetta può essere ancora data in quanto la registrazione è stata tardiva e può valere quella data per rispettare i termini di disdetta. A mio parere non è così.

Mi sapete aiutare? Grazie

Alla prima scadenza il recesso del locatore dal contratto di locazione è previsto solo per i casi esplicitamente menzionati dalla legge (indicati all’art.29 della legge 392/78).

Le ragioni del locatore alla base della disdetta del contratto di locazione devono essere tra le seguenti:

se intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o per un suo uso professionale. O di un membro della famiglia entro il secondo grado;

se intende destinare l’immobile all’esercizio di finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative assistenziali, culturali o di culto. In tale caso dovrà offrire al conduttore un altro immobile idoneo;

se il conduttore ha piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo. Deve essere però nello stesso comune;

se l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito. O del quale debba esserne assicurata la stabilità e la permanenza;

se l’immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione (demolizione o trasformazione per realizzare nuove costruzioni);

se il conduttore non occupa continuativamente l’immobile. Senza giustificato motivo;

se il locatore intende vendere l’immobile a terzi, e non ha altre proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione. Da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

(fonte: https://rentila.it/blog/2016/07/05/locatore-disdetta-contratto-locazione/ >> ho googlato e riportato il primo sito visualizzato >> se ho operato contro la policy del sito, mi scuso e provvederò a rimuovere il link)

"Un condomino però afferma che la disdetta può essere ancora data in quanto la registrazione è stata tardiva e può valere quella data per rispettare i termini di disdetta."

 

E' la data di decorrenza del contratto (01 luglio) a scandire i sei mesi.

Non il giorno della registrazione.

E' la data di decorrenza del contratto (01 luglio) a scandire i sei mesi.

Non il giorno della registrazione.

scrivo solo per correggere quello che sicuramente è un errore di scrittura: "data di scadenza" del contratto al posto di "decorrenza".

 

:thumbup:

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