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mifery

Dichiarazione redditi erede

Ho ottenuto una sentenza di sfratto per morosità dal 1° febbraio 2015 il 28 febbraio di quest'anno su un credito inesigibile. Si tratta di un immobile abitativo in cedolare secca che ho ereditato insieme ad altri immobili da mio padre (mia sorella ha ereditato altri immobili) deceduto il 15 marzo dell'anno scorso. Alla morte di mio padre ho presentato dichiarazione di successione e cessione di contratto dal defunto a me erede, a mia volta sottoponendo il reddito relativo a cedolare secca e fiscalmente risolvendolo quest'anno il 28 febbraio 2017, lo stesso giorno in cui il giudice ha risolto il contratto.

 

L'anno scorso in qualità di erede ho presentato il modello Unico 2016 per i redditi 2015 e quest'anno vorrei chiudere la partita presentando la dichiarazione Redditi 2017 pagando acconti e saldo del defunto per quei 74 giorni dl 2016 in cui mio padre è vissuto. Chiedo ai più esperti in che modo posso recuperare le imposte già versate nel 2016 riferite al reddito 2015 di quel contratto risolto dal giudice. Grazie.

Poiché la sentenza di convalida di sfratto che hai in mano è stata emessa (28 febbraio 2017) in data anteriore al termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi, tu puoi:

 

a) per i canoni non ancora assoggettati a tassazione (1° gennaio 2016 – 15 marzo 2016) sottoporre a tassazione non i canoni di affitto, ma la sola rendita catastale rivalutata per frazione d’anno (74/365).

 

b) per i canoni di locazione già assoggettati a tassazione l’anno scorso (1° febbraio 2015 – 31 dicembre 2015) recuperare la maggior imposta versata, indicando nel rigo CR8 (Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti) del quadro CR il credito d’imposta (art.26, co.1 del TUIR) spettante al de cuius “nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale” (Appendice, Redditi 2017, pag.107).

 

Poiché il canone è cedolarizzato, per la determinazione di detto credito non dovrai ricalcolare le imposte pagate in più, riliquidando la dichiarazione dei redditi dell’anno scorso e rideterminando l’imposta progressiva sottraendola dall’imposta a suo tempo versata, operazione rigorosamente da attuarsi in regime IRPEF (addizionali comprese) ma, essendo la cedolare secca un’imposta sostitutiva all’IRPEF, basterà prendere il canone annuo di locazione per frazione d’anno (334/365 = 1° febbraio 2015 – 31 dicembre 2015) e moltiplicarlo per l’aliquota cedolare (21% ovvero 10%).

 

Non credo di fraintendere il tuo pensiero affermando che il moroso sia impignorabile (scrivi “credito inesigibile”), in ogni caso, l’(improbabile) eventuale successiva riscossione dei canoni comporta comunque l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato nel rigo RM24 del quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata).

 

Capitolo credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti. Il quadro di per sé è abbastanza semplice e lineare, se non fosse che a sparigliare le carte ci pensano gli uffici locali e le loro prassi interne. Gli uffici dell’Agenzia per natura sono preposti istituzionalmente alle entrate tributarie (Agenzia delle Entrate), quindi, le uscite (rimborsi/crediti) costituiscono per le Entrate un atto contro natura che deve essere attentamente indagato.

 

Ogni credito di imposta, specialmente se di importo elevato, viene attentamente sottoposto a controllo, quindi, massima circospezione! Prima di manovrare in campo fiscale, sottoponi a verifica preventiva la dichiarazione del de cuius da parte dell’ufficio controllo competente delle imposte dirette dell’Agenzia delle Entrate.

 

Perché ti dico questo? Perché può succedere che la (contorta) macchina dell’Amministrazione finanziaria contesti il credito, richiedendo (irritualmente) una dichiarazione di successione sostitutiva/integrativa per quel credito spettante al de cuius entrato in asse ereditario e separata richiesta di rimborso in capo agli eredi. Può perfino capitare – cosa che ho appreso da alcuni “compagni di sventura” incontrati nel corso delle mie code in Agenzia – che il controllato debba sventolare davanti agli occhi sospettosi del controllore una doppia dichiarazione in cui nella prima si autocertifica il credito maturato e nella seconda si informa l’Agenzia (per ridurre al silenzio i suoi retropensieri) che, in assenza di pagamento, in forza del titolo esecutivo (sentenza che attesta che un credito esiste) non si procederà comunque al pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi - comportante solo costi per il pignorante - perché ad esempio l’ex inquilino non è possessore di immobili e senza reddito.

 

Richieste tutte irricevibili, da rispedire al mittente, non solo perchè tutto quello che l’Agenzia potrebbe desiderare sapere è esattamente quello che sa già, in quanto l’ufficio controllo è perfettamente in grado di lavorare il credito maturato, senza scomodare gli eredi (dispone di una procedura interna in cui ricalcola, alla luce del credito, il nuovo riparto successorio attivo finalizzato al controllo della soglia di eredità, ossia che il nuovo cespite non determini il superamento della franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario), ma soprattutto perché – e questo fa capire ancora una volta la (incolmabile) distanza che separa i luoghi dove le norme vengono “create” e i luoghi dove tali norme vengono concretamente rese operative - è il testo normativo ufficiale della stessa Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente la dichiarazione di successione sostitutiva “nei casi in cui successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione sopravviene la erogazione di rimborsi fiscali” (Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, Istruzioni Fascicolo 1, pag.11).

 

A questo punto non ho più nulla da aggiungere, caro/a mifery, se non i miei saluti più amichevoli e sinceri.

Grazie Iorek per la chiara e dettagliata risposta da cui traspaiono professionalità e competenze non comuni. Sono passata stamattina dal commercialista di mio padre che mi ha confermato la correttezza della procedura che mi hai indicato. La prossima settimana farà un passaggio in Agenzia delle Entrate e proverà a chiedere ad una funzionaria dell'ufficio controllo che conosce se vogliono che il credito passi in dichiarazione o attraverso una procedura di rimborso legata ad una dichiarazione di successione integrativa, anche se anche lui ritiene non sia necessaria. Mi ha detto che non ha ancora il dischetto Redditi 2017 e di ripassare alla metà di maggio.

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