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redwolf4

Urgenza eternit

Ciao a tutti,

nella chiostrina interna del mio palazzo corrono dal basso in alto 2 canne fumarie(15mt) di eternit per

poi terminare al culmine con i relativi comignoli sempre in eternit. Nella parte bassa entrano nel solaio

per poi sfociare in un ambiente di proprieta esclusiva.

Queste 2 canne sarebbero servite per arieggiare il locale nel caso sarebbe diventato un autorimessa.

 

Chi paga lo smaltimento dell'eternit e la relativa sostituzione delle canne?

 

il proprietario dice tutto il condominio.

 

grazie

grazie,

potrei sapere anche cosa obbliga il condomino alla rimozione delle canne di eternit,

a parte l'obbligo morale c'e' un articolo di legge riguardo questo caso?

grazie,

potrei sapere anche cosa obbliga il condomino alla rimozione delle canne di eternit,

a parte l'obbligo morale c'e' un articolo di legge riguardo questo caso?

http://www.sai-ambiente.it/info-amianto/amianto-legge-25792.html

 

Fate molta attenzione,nessuno obbliga nessuno.

Prima si deve fare una verifica delle condizioni e della presenza e solo poi si attua la soluzione che non è detto si traduca in bonifica.

Dipende da tanti fattori e dal grado di amianto friabile o meno ad esempio.

Ma solo gli esperti del settore sapranno esser più precisi,esiste persino un albo per le ditte specializzate.

grazie,

potrei sapere anche cosa obbliga il condomino alla rimozione delle canne di eternit,

a parte l'obbligo morale c'e' un articolo di legge riguardo questo caso?

Obbligo di comunicazione

Al fine di realizzare il censimento dell'amianto presente nel territorio regionale l'amministratore di condominio se è a conoscenza della presenza di amianto friabile nei luoghi di proprietà comune, acquisita mediante osservazione diretta o a livello documentale (progetto di edificazione con descrizione dei materiali impiegati), ha l'obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di comunicare all'ARPAV l'eventuale presenza di amianto nell'edificio da lui amministrato fornendo i seguenti dati:

 

a) nominativo, indirizzo codice fiscale del condominio o denominazione della società proprietaria dell'immobile (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell'amministratore): sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale;

b) dati relativi all'edificio: uso a cui è destinato; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico); in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione;

c) dati relativi ai materiali contenenti amianto (tipo di materiale e l'estensione): materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali.

 

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione all'ARPAV è sanzionata a norma dell'art. 15 comma 4 della legge n. 257/1992 con l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 2.528,28 ad euro 5.164,57 ed inoltre costituisce fonte di responsabilità dell'amministratore per inosservanza delle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ..

 

Se l'amministratore ha il sospetto che nelle parti di proprietà comune vi sia presenza di amianto dovrà richiedere l'intervento di un tecnico qualificato, il quale potrà effettuare il prelievo di materiali per analisi presso laboratori in possesso di specifica certificazione di qualità.

 

Se la scoperta di amianto friabile avviene in seguito all'esecuzione di attività di manutenzione, tale attività dovrà essere sospesa e l'amministratore dovrà darne comunicazione all'ARPAV.

Si richiama in questi casi il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. n. 277/91.

In particolare si richiama l'art. 34 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991 che dispone che il datore di lavoro predisponga un Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

 

Dove è stato utilizzato l'amianto friabile

L'amianto a matrice friabile è stato utilizzato prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili, in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma e nelle guarnizioni.

grazie,

potrei sapere anche cosa obbliga il condomino alla rimozione delle canne di eternit,

a parte l'obbligo morale c'e' un articolo di legge riguardo questo caso?

Obbligo di comunicazione

Al fine di realizzare il censimento dell'amianto presente nel territorio regionale l'amministratore di condominio se è a conoscenza della presenza di amianto friabile nei luoghi di proprietà comune, acquisita mediante osservazione diretta o a livello documentale (progetto di edificazione con descrizione dei materiali impiegati), ha l'obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di comunicare all'ARPAV l'eventuale presenza di amianto nell'edificio da lui amministrato fornendo i seguenti dati:

 

a) nominativo, indirizzo codice fiscale del condominio o denominazione della società proprietaria dell'immobile (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell'amministratore): sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale;

b) dati relativi all'edificio: uso a cui è destinato; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico); in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione;

c) dati relativi ai materiali contenenti amianto (tipo di materiale e l'estensione): materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali.

 

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione all'ARPAV è sanzionata a norma dell'art. 15 comma 4 della legge n. 257/1992 con l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 2.528,28 ad euro 5.164,57 ed inoltre costituisce fonte di responsabilità dell'amministratore per inosservanza delle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ..

 

Se l'amministratore ha il sospetto che nelle parti di proprietà comune vi sia presenza di amianto dovrà richiedere l'intervento di un tecnico qualificato, il quale potrà effettuare il prelievo di materiali per analisi presso laboratori in possesso di specifica certificazione di qualità.

 

Se la scoperta di amianto friabile avviene in seguito all'esecuzione di attività di manutenzione, tale attività dovrà essere sospesa e l'amministratore dovrà darne comunicazione all'ARPAV.

Si richiama in questi casi il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. n. 277/91.

In particolare si richiama l'art. 34 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991 che dispone che il datore di lavoro predisponga un Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

 

Dove è stato utilizzato l'amianto friabile

L'amianto a matrice friabile è stato utilizzato prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili, in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma e nelle guarnizioni.

Questi sono i contenuti ma la domanda era un'altra:

 

grazie,

potrei sapere anche cosa obbliga il condomino alla rimozione delle canne di eternit,

a parte l'obbligo morale c'e' un articolo di legge riguardo questo caso?

Nessuno obbliga alla rimozione delle canne in eternit.

C'è solo un iter da seguire che potrebbe prevedere la bonifica ma non è detto che si risolva con essa,infatti,la normativa prevede diversi gradi di analisi e risoluzione.

E' un tema che non si può ridurre in poche righe e neppure il master che ho seguito è riuscito ad affrontarlo appieno ecco perchè suggerisco di rivolgersi ai tecnici abilitati che sapranno sicuramente in loco verificare ogni aspetto.

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