Vai al contenuto
giù

Spese legali - solo oggi

Salve a tutti,

la presente discussione per sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio caso: io ho comprato un appartamento nel 2009. Solo oggi, nel 2013, l'Amministratore (nuovo da qualche anno), mi ha notificato (così come agli altri condomini) delle spese legali per una lite del 2005 che vedeva protagonista, insieme ad altri condomini e alcune assicurazioni, anche il mio venditore. Ora io mi ritrovo a pagare (in quanto ripartite nelle rate condominiali) spese legali per una lite in cui ero soggetto estraneo non proprietario. Ho contattato il venditore, il quale in fase di contratto di compravendita davanti al notaio non ha menzionato minimamente il fatto (anzi lo ha omesso). Questo signore sostiene di aver vinto la causa e che non deve alcunché.

In sostanza Vi chiedo se è giusto che io paghi queste spese legali oppure posso fare qualcosa per non pagarle, visto che si tratta comunque di 500 euro.

Vi ringrazio anticipatamente e resto in attesa del Vostro aiuto.

L’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, al secondo comma recita: “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente”.

 

Il nuovo condomino è obbligato solidalmente con il suo venditore a versare i contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente. Il che significa che, con i limiti di tempo indicati, l’acquirente può essere chiamato dall’amministratore a pagare le spese riguardanti un periodo di tempo in cui non era proprietario.

 

La norma fonda il principio della c.d. “ambulatorietà passiva” delle obbligazioni condominiali, e determina un criterio volto ad agevolare il Condominio nella riscossione dei crediti grazie al quale, in caso di disaccordo fra venditore e acquirente, l’amministratore del Condominio potrà rivolgersi indifferentemente all’acquirente o al venditore per la riscossione delle obbligazioni condominiali relative all’anno in corso ovvero a quello precedente l’intervenuta compravendita, salva la facoltà dell’acquirente di esercitare azione di regresso verso il venditore per quanto pagato in eccedenza.

 

 

-----------------------------------------

--link_rimosso--

Amm.Cond@virgilio.it

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004)

Grazie della risposta, anche se più tecnica e lontana dalla mia situazione.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie, Tuxx. Le sentenze della Cassazione diventano legge, dovrebbe essere così. Mi rivolgerò al mio legale di fiducia.

Grazie, Tuxx. Le sentenze della Cassazione diventano legge, dovrebbe essere così. Mi rivolgerò al mio legale di fiducia.
Purtroppo NO, le sentenze non diventano Legge, ma fanno Giurisprudenza per casi uguali, o simili.
×