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claudio1987

Spese legali nuovo proprietario

salve a tutti

in assemblea si è deciso di fare causa all'amministratore uscente, e la ditta che ha lasciato a metà i lavori di rifacimento del tetto. un condomino nel mese scorso, ha venduto il suo appartamento. ora per le spese legali ed eventuali spese da rimborsare, semmai ci dovessero essere, saranno a carico del nuovo proprietario o del vecchio proprietario? grazie

Scritto da claudio1987 il 04 Mag 2013 - 16:56:57: salve a tutti

in assemblea si è deciso di fare causa all'amministratore uscente, e la ditta che ha lasciato a metà i lavori di rifacimento del tetto. un condomino nel mese scorso, ha venduto il suo appartamento. ora per le spese legali ed eventuali spese da rimborsare, semmai ci dovessero essere, saranno a carico del nuovo proprietario o del vecchio proprietario ? grazie

La tua frase "semmai ci dovessero essere" già ti doveva far capire che... SONO A CARICO DEL NUOVO PROPRIETARIO.

L'azione di rivalsa contro "l'ex amministratore" e contro "la ditta che ha lasciato a metà i lavori", giuridicamente, DEVE ANCORA NASCERE. Per cui, nel momento in cui s'intenterà la causa... allora nasceranno gli obblighi per coloro che, in quella data, risulteranno essere i legittimi proprietari.

Il tuo dubbio sarebbe stato pertinente se... "il vecchio proprietario" avesse venduto la sua proprietà MENTRE ERA IN CORSO LA CAUSA contro "l'ex amministratore" e contro "la ditta che ha lasciato a metà i lavori"

 

 

Aristide Balducci

Paga chi comincia la lite.

Cassazione consentenza n. 12013, - 1/07/2004

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.

 

 

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