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Iereva

Spese condominiali per appartamento poco utilizzato o inutilizzato

Salve,abito nel mio appartamento da un anno,ho ricevuto le spese condominiali e ho notato che le utenze (ascensore,acqua e fosse biologiche) del mio vicino di casa e dell'attico al piano di sopra sono molto piu basse delle mie.

Così ho chiesto spiegazioni al mio amministratore,il quale mi ha detto che loro pagano meno perche occupano gll appartamenti solo 2 mesi all'anno.

La cosa mi sembra molto strana,io credo che loro debbano pagare le utenze come gli altri condomini.

Chiedo delucidazioni in merito,questa cosa si può fare??

ps oltretutto anche il prospetto di spese per l'anno 2017 riporta gia i costi inferiori,come se loro sapessero per quanto tempo occuperanno l'immobile in futuro.

Fatto salvo non ci sia una delibera all'unanimità oppure una norma prevista dal RdC Contrattuale, le spese devono essere versate per intero, per cui se non è così l'amministratore ti ha raccontato una cosa non vera, ed il vicino non ha diritto a nessun sconto.

Cosa puoi fare? Controlla il RdC Contrattuale se c'è e se prevede questo sconto, e se tu stesso non hai acconsentito allo sconto, puoi impugnare il consuntivo e rivolgerti all'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di un legale iniziando dalla Mediazione

Fatto salvo non ci sia una delibera all'unanimità oppure una norma prevista dal RdC Contrattuale, le spese devono essere versate per intero, per cui se non è così l'amministratore ti ha raccontato una cosa non vera, ed il vicino non ha diritto a nessun sconto.

Cosa puoi fare? Controlla il RdC Contrattuale se c'è e se prevede questo sconto, e se tu stesso non hai acconsentito allo sconto, puoi impugnare il consuntivo e rivolgerti all'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di un legale iniziando dalla Mediazione

Gentile Tullio, mi aggancio a questa discussione per chiedere un parere su argomento analogo. Nel nostro condominio di 32 proprietari, solo 21 possiedono una quota del garage comune. All'ultima assemblea, presenti solo 9 di questi 21 (per un totale di 21,00 millesimi presenti su un totale di millesimi del garage pari a 41,64) è stata assunta la seguente delibera:" L'assemblea, limitatamente ai condomini autorimessa, delibera di riconoscere al condomino xxxx una somma pari a 2 millesimi del bilancio garage, ed al condomino yyy una somma pari a 0,3 millesimi del bilancio garage, a parire dall'esercizio 2016/2017". I due beneficiari di questo sconto, che non era all'Odg erano presenti e non risultano astenuti. Essi detengono millesimi di garage per un totale di 8,96. Né sul verbale sono state riportate le maggioranze presenti e votanti. Ovviamente questo sconto si ripercuoterà sugli altri condomini proprietari di garage. E' regolare tutto ciò?

Gentile Tullio, mi aggancio a questa discussione per chiedere un parere su argomento analogo. Nel nostro condominio di 32 proprietari, solo 21 possiedono una quota del garage comune. All'ultima assemblea, presenti solo 9 di questi 21 (per un totale di 21,00 millesimi presenti su un totale di millesimi del garage pari a 41,64) è stata assunta la seguente delibera:" L'assemblea, limitatamente ai condomini autorimessa, delibera di riconoscere al condomino xxxx una somma pari a 2 millesimi del bilancio garage, ed al condomino yyy una somma pari a 0,3 millesimi del bilancio garage, a parire dall'esercizio 2016/2017". I due beneficiari di questo sconto, che non era all'Odg erano presenti e non risultano astenuti. Essi detengono millesimi di garage per un totale di 8,96. Né sul verbale sono state riportate le maggioranze presenti e votanti. Ovviamente questo sconto si ripercuoterà sugli altri condomini proprietari di garage. E' regolare tutto ciò?
Le delibere contrarie al criterio legale previsto dall'art. 1123 cc e seguenti devono essere approvate all'unanimità dei proprietari del garage, per cui quanto deliberato a maggioranza è assolutamente nullo, per cui non c'è nessun limite di tempo per impugnare la delibera

 

p.s. era meglio aprire un Topic solo per il tuo caso

Grazie Tullio. Anche gli anni precedenti il sig xxx ha ottenuto dall'amministratore uno sconto che appare nel bilancio ma non è mai stato spiegato, almeno nei verbali in mio possesso.Ho pensato si trattasse della restuzione di qualche somma non dovuta, ma ora scopro che era uno sconto...

Quanto alla delibera per il futuro, debbo necessariamente impugnarla o posso, tramite l'intervento di un legale, farne presente la nullità?

Grazie Tullio. Anche gli anni precedenti il sig xxx ha ottenuto dall'amministratore uno sconto che appare nel bilancio ma non è mai stato spiegato, almeno nei verbali in mio possesso.Ho pensato si trattasse della restuzione di qualche somma non dovuta, ma ora scopro che era uno sconto...

Quanto alla delibera per il futuro, debbo necessariamente impugnarla o posso, tramite l'intervento di un legale, farne presente la nullità?

Per il futuro puoi non corrispondere se ti verrà richiesto un pagamento, l'amministratore però potrà agire con la richiesta del D.I. a cui potrai fare opposizione, in pratica o in un modo o nell'altro potrai trovarti davanti al Giudice, o da impugnatore della delibera oppure da oppositore.

Grazie mille. La mia titubanza nasce dal fatto che ha presieduto la riunione un condominio amico, che ha peccato di ingenuità, e mi dispiace metterlo in difficoltà.

Grazie mille. La mia titubanza nasce dal fatto che ha presieduto la riunione un condominio amico, che ha peccato di ingenuità, e mi dispiace metterlo in difficoltà.
Purtroppo non tutti i condomini conoscono le norme, ed in quel caso sarebbe stato utile chiedere all'amministratore, il quale doveva dire che non si può deliberare a maggioranza una partizione contro legge o quanto disposto dal RdC Contrattuale;

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

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