Vai al contenuto
gabricozzi

Spese condominiali inquilino - ma è corretto che io debba pagare queste quote?

Buongiorno,

 

vorrei sottoporre un quesito :

 

Sono conduttore di un immobile ad uso residenziale, l'amministratore manda a me inquilino le spese di mia competenza e fin qui tutto corretto.

Purtroppo alcuni immobili del condominio sono di proprietà dell'impresa di costruzioni in concordato fallimentare, non pagando le sue quote di spese l'amministratore fa gravare le stesse sugli altri condomini per poter avere un esercizio corretto.

La mia domanda é : ma è corretto che io debba pagare queste quote? non sarebbe più corretto che le paghi il proprietario? Anche perchè quando fra molti anni riusciranno a vendere gli immobili del moroso, io potrei non esserci e ne gioverebbe solo il proprietario.

 

Grazie mille per la collaborazione.

 

GC

Salvo accordi a tre, tu inquilino, il proprietario locatore e l'amministratore, tu come inquilino devi le spese condominiali previste dal contratto al locatore, ovvero l'amministratore non può conoscere i vostri accordi contrattuali, per cui l'amministratore dovrebbe chiedere le quote al condomino/locatore e questo chiederle a te secondo il contratto.

 

Infatti il debitore verso il condominio è il locatore e non l'inquilino

 

In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)

Grazie per la risposta Tullio,

 

un solo chiarimento, il contratto di locazione prevede che io paghi le spese condominiali di mia competenza ovvero quelle di ordinaria amministrazione.

Cosa ne pensa?

Grazie per la risposta Tullio,

 

un solo chiarimento, il contratto di locazione prevede che io paghi le spese condominiali di mia competenza ovvero quelle di ordinaria amministrazione.

Cosa ne pensa?

le spese di ordinaria amministrazione possono non essere tutte di tua competenza (dipende da cosa si è concordato e firmato nel contratto do locazione).

"ovvero", come tu scrivi, sembra che "le spese condominiali di tua competenza" e "quelle di ordinaria amministrazione" coincidano: non è del tutto così.

Grazie per la risposta Tullio,

 

un solo chiarimento, il contratto di locazione prevede che io paghi le spese condominiali di mia competenza ovvero quelle di ordinaria amministrazione.

Cosa ne pensa?

E' giusto che l'inquilino paghi le spese di competenza, ovvero quelle previste dalla Legge 392/78, comunque queste possono essere diverse per accordi contrattuali, ma tu devi le spese per la quota spettante all'appartamento locato e non per altri appartamenti vuoti, invenduti o perchè la ditta costruttrice è in fallimento

Come già anticipato e confermo.

Salvo altri patti tu devi solamente; Legge 392/1978 Art.9. (Oneri accessori). Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.

×