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izio79

Spesa accessoria verniciatura scala

Buongiorno a tutti.

Ho un piccolo problema,e vorrei capire come debbo comportarmi.

In data 17/05/2012 ho comprato il mio appartamento con compromesso redatto e firmato da ambe le parti in agenzia immobiliare.Il rogito dell'appartamento è datato 20/09/2012,data in cui mi è stato consegnato l'immobile e le chiavi.

Come spese condominiali,ripartite in 4 rate mi è toccata solo l'ultima,che aveva scadenza novembre,e fin quì tutto regolare.

Con verbale di assemblea del 11/05/2012 è stata concordata una spesa straordinaria della verniciatura della scala,data antecedente al compromesso.

La spesa è di circa 220 euro a famiglia,e sul compromesso è riportata una frase "qualsiasi spesa accessoria,deliberata in sede di assemblea,antecedente alla data di compromesso è a carico della parte venditrice".

E' giusto che questa spesa sia interamente a carico dei venditori o una parte deve spettare anche a me??

 

Grazie mille in anticipo a tutti coloro mi daranno delle dritte.

 

Fabri

E' giusto applicare quanto scritto nel contratto.

Ma poiché l'acquirente risponde in solido con il venditore nei confronti del condominio, è probabile che l'amministratore chiederà a te quelle somme.

Dovrai essere tu a chiederle al venditore.

 

Staff

Napoli

Ho sentito giusto poco fà l'amministratore,che di fronte a quanto scritto sul compromesso e sull'atto di rogito ha detto di fornire lui copia di questi scritti da esibire ai vecchi proprietari.In teoria dovrei essere esentato da questa spesa.no?

 

 

Scritto da Carlo Musto il 29 Mar 2013 - 16:16:18: E' giusto applicare quanto scritto nel contratto.

Ma poiché l'acquirente risponde in solido con il venditore nei confronti del condominio, è probabile che l'amministratore chiederà a te quelle somme.

Dovrai essere tu a chiederle al venditore.

 

Staff

Napoli

Non solo è giusto applicare quanto scritto nel contratto, ma è doppiamente giusto(in questo caso), richiedere la spesa straordinaria al venditore in quanto tale spesa è stata deliberata in data antecedente al compromesso.

 

Quindi, l'amministratore, deve richiedere tale pagamento direttamente al venditore e, se non paga, procedere a termini di legge per il recupero dell'importo dovuto.

 

Eventuale richiesta di pagamento nei tuoi confronti, è unicamente per comodità dell'amministratore.

 

Saluti.

 

 

Scritto da Carlo il 29 Mar 2013 - 16:47:21:

 

... Quindi, l'amministratore, deve richiedere tale pagamento direttamente al venditore e, se non paga, procedere a termini di legge per il recupero dell'importo dovuto.

L'amministratore non DEVE richiedere le somme al venditore ma può richiederle ad entrambi.

La "comodità" di richiederle all'acquirente è dettata dal fatto che al venditore non potrà certo fare un decreto ingiuntivo non essendo più condòmino e inoltre questi potrebbe non aver più beni da aggredire in fase di esecuzione.

Tutto questo non avviene con l'acquirente e la legge lo consente.

 

Staff

Napoli

Scritto da Carlo Musto il 30 Mar 2013 - 13:21:36:

 

L'amministratore non DEVE richiedere le somme al venditore ma può richiederle ad entrambi.

La "comodità" di richiederle all'acquirente è dettata dal fatto che al venditore non potrà certo fare un decreto ingiuntivo non essendo più condòmino e inoltre questi potrebbe non aver più beni da aggredire in fase di esecuzione.

Tutto questo non avviene con l'acquirente e la legge lo consente.

 

Staff

Napoli

L'amministratore, nel caso in specie, che possa chiedere le somme ad entrambi, non vuol dire che se non paga il venditore, sia obbligato in solido a dover pagare l'acquirente.

 

L'acquirente, come sai, e tenuto a pagare eventuali somme riferite all'anno in corso e a quello precedente.

 

I lavori straordinari di cui parla izio 79, sono stati deliberati prima del rogito, quindi, egli non era ancora un condomino. Pertanto, è totalmente fuori luogo una richiesta di pagamento riferito a quel periodo. Non solo, sul compromesso, a quanto dice izio 79, è riportata la seguente frase "qualsiasi spesa accessoria,deliberata in sede di assemblea,antecedente alla data di compromesso è a carico della parte venditrice".

 

Per il momento, bene ha fatto l'amministratore a richiedere copia sia del compromesso che del rogito per "ricordare" al venditore, quanto pattuito.

 

Sono certo che (il venditore), di fronte ad una richiesta di pagamento di quanto dovuto, (220,00 Euro), paghi senza problema alcuno. E gli conviene!

 

Saluti

 

 

 

 

 

Il compromesso, ancor di più del rogito, è un atto che vincola e che è quindi opponibile esclusivamente tra le parti.

Cioè il compratore in forza di esso può pretendere il pagamento delle somme dal venditore.

L'amministratore invece, terzo estraneo ad esso non può farci assolutamente nulla.

Anzi non ha neppure il diritto di chiederne copia in quanto non è un atto utile al trasferimento della proprietà, ma solo un accordo privato tra le parti.

L'amministratore ha il diritto, riconosciuto dalla legge, di richiedere la somma ad entrambi.

Ciò che dicono i contratti ha valore solo tra chi li ha sottoscritti.

 

Staff

Napoli

Scritto da Carlo Musto il 30 Mar 2013 - 17:32:32: Il compromesso, ancor di più del rogito, è un atto che vincola e che è quindi opponibile esclusivamente tra le parti.

Cioè il compratore in forza di esso può pretendere il pagamento delle somme dal venditore.

L'amministratore invece, terzo estraneo ad esso non può farci assolutamente nulla.

Anzi non ha neppure il diritto di chiederne copia in quanto non è un atto utile al trasferimento della proprietà, ma solo un accordo privato tra le parti.

L'amministratore ha il diritto, riconosciuto dalla legge, di richiedere la somma ad entrambi. [...]

 

Carlo, nel caso in discussione, l'amministratore non può (a mio parere)chiedere il pagamento all'acquirente per dei lavori deliberati prima che izio79 fosse diventato un condomino.

Quì mi fermo.

 

Per il resto, accordo tra le parti e via dicendo... Concordo.

 

Saluti

 

 

Scritto da Carlo il 30 Mar 2013 - 18:56:44:

 

 

...l'amministratore non può (a mio parere)chiedere il pagamento all'acquirente per dei lavori deliberati prima che izio79 fosse diventato un condomino.

 

 

 

A mio parere, invece, l'amministratore può perchè

 

"...Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente..."

(art. 63 cod. civile)

 

 

Scritto da Leonardo53 il 31 Mar 2013 - 13:14:12:

A mio parere, invece, l'amministratore può perchè

 

"...Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente..."

(art. 63 cod. civile)

 

 

 

Quanto affermi, l'ho già detto e ripetutto.

 

Il problema nel caso in discussione, è un altro.

 

 

Izio79 al momento della delibera per la spesa strordinaria, per il condominio, era il signor nessuno. Non esisteva.

 

Pertanto, nonostante l'amministratore possa chiedere ad entrambi il pagamento,(chiedere non è vietato), con ciò non è detto che izio79 debba in solido concorrere a tale spesa che resta unicamente a carico del legittimo proprietario alla data di delibera.

 

Quindi l'art. da te citato, in questo specifico caso, non c'azzecca nulla.

 

Saluti.

 

 

 

 

 

Modificato Da - Carlo il 31 Mar 2013 17:27:36

Scritto da Carlo il 31 Mar 2013 - 17:25:07:

Quanto affermi, l'ho già detto e ripetutto.

 

 

Izio79 al momento della delibera per la spesa strordinaria, per il condominio, era il signor nessuno. Non esisteva...

Un anno prima viene deliberata una spesa che il condòmino dell'epoca non paga.

L'allora signor "nessuno" ora è diventato "condòmino" e come tale deve ottemperare all'art.63 c.c. e cioè rispondere (in solido) nei confronti del condominio per una spesa non pagata dall'ex condomino a cui lui è subentrato.

 

Gli accordi privati restano tali ed il nuovo condòmino potrà rivalersi sul vecchio, ma la legge mi pare sia abbastanza chiara:

Per l'anno in corso e l'anno precedente l'obbligo è in solido e l'amministratore è libero di scegliere tra i due quello più facilmente attaccabile (diligenza del buon padre di famiglia).

 

 

 

Scritto da Leonardo53 il 31 Mar 2013 - 18:20:28:

Un anno prima viene deliberata una spesa che il condòmino dell'epoca non paga.

L'allora signor "nessuno" ora è diventato "condòmino" e come tale deve ottemperare all'art.63 c.c. e cioè rispondere (in solido) nei confronti del condominio per una spesa non pagata dall'ex condomino a cui lui è subentrato.

 

Gli accordi privati restano tali ed il nuovo condòmino potrà rivalersi sul vecchio, ma la legge mi pare sia abbastanza chiara:

Per l'anno in corso e l'a [...]

Leonardo53, bisogna fare attenzione al tipo di spesa.

 

Izio79 nella sua esposizione, fa presente che trattasi di spesa straordinaria concordata con delibera assembleare antecedente al compromesso. Perciò, la tua precisazione, nel caso in specie, non è applicabile.

 

Per le spese relative a interventi straordinari il pagamento resta a carico di chi è proprietario nel momento in cui si è deliberato. Anche se l'intervento richiesto venisse eseguito successivamente. Con questo intendo dire con izio79 divenuto nuovo proprietario.

 

L'art. (63 cod. civile) da te citato, è applicabile nei casi in cui si riferisca a spese di gestione condominiale ordinaria riferita all'anno in corso e a quello precedente. In tal caso, il nuovo condomino, dovrà farsi carico di tali spese con successiva eventuale richiesta (se non contrariamente previsto tra le parti),di rimborso al venditore.

 

Saluti.

 

 

 

 

 

 

 

Modificato Da - Carlo il 31 Mar 2013 19:31:25

Scritto da Carlo il 31 Mar 2013 - 19:29:46:

 

Leonardo53, bisogna fare attenzione al tipo di spesa.

 

 

Certamente ma:

--link_rimosso--

 

Quindi la risposta di Carlo Musto è la più corretta.

 

Staff

Scritto da Patrizia Ferrari il 31 Mar 2013 - 19:41:54:

 

Certamente ma:

--link_rimosso--

 

Quindi la risposta di Carlo Musto è la più corretta.

 

Staff

SI. Ma anche la mia!

 

Saluti

 

 

Scritto da Carlo il 31 Mar 2013 - 19:29:46:

 

Leonardo53, bisogna fare attenzione al tipo di spesa.

 

Izio79 nella sua esposizione, fa presente che trattasi di spesa straordinaria concordata con delibera assembleare antecedente al compromesso. Perciò, la tua precisazione, nel caso in specie, non è applicabile.

 

Noi non stiamo discutendo su chi deve pagare ma a chi l'amministratore ha il diritto di chiedere i soldi, salvo rivalsa di una parte sull'altra.

Il COM - PROMESSO è una promesa comune tra due parti che non riguarda la terza parte ed il link postato da Patrizia, sebbene abbastanza lungo da leggere, lo chiarisce:

 

"...Per quanto riguarda, infatti, i rapporti “esterni” con il condominio, l’ Amministratore (anche in forza della sentenza di Cassazione del 9 novembre 2009. numero 23686) potrà e dovrà richiedere il pagamento delle spese alla persona che, all’atto della richiesta, risulta essere condomino, e cioè, nel caso che abbiamo esaminato a Tizio e Tizia, compratori e solo in caso di loro incapienza potrà, in seconda battuta, rivolgersi ai venditori, esattamente come, in rivalsa, avrà già fatto il condomino aggredito.

 

 

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