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Warchobin

Ripartizioni spese per danni strutturali

Salve, sono un nuovo utente del forum, tra l'altro molto utile e funzionale e per quanto vi faccio i complimenti!

 

Vi scrivo per chiedere il vostro parere su una questione di ripartizione spese condominiali relative a lavori di riparazioni per danni strutturali avvenuti nel mio condominio di recente.

 

Premetto che il condominio si sviluppa su 4 piani di cui il pian terreno è occupato da negozi appartenenti tutti alla stessa S.p.a.

Di recente, proprio in uno di questi negozi era stata riscontrata un'infiltrazione nel soffitto causata da danni a tubature che avevano origine nel box caldaia del secondo piano, coinvolgendo anche il primo fino ad arrivare al soffitto del pian terreno (da sottolineare che i box caldaia dei due piani abitati, sono posti entrambi nei rispettivi terrazzi e non all'interno delle abitazioni).

 

In quanto danni strutturali, l'assicurazione non dovrebbe coprire le spese per le riparazioni?

 

Purtroppo il nostro amministratore di condominio non ha fatto le dovute constatazioni a tempo debito, chiamando, senza convocare assemblea alcuna, i tecnici che si sono poi occupati dei lavori di riparazioni, senza preventivi approvati e senza alternative tra cui poter scegliere.

Ha poi ripartito le spese in parti uguali tra il proprietario del negozio al piano terra e i 4 proprietari degli appartamenti della colonna soprastante il suddetto (anche quelli del terzo e quarto piano le cui abitazioni non erano coinvolte nell'area danneggiata).

 

Questo tipo di ripartizione, fatta dal nostro amministratore, è regolare?

Questo tipo di danni strutturali non dovrebbero essere coperti da assicurazione? E in caso l'amministratore non avrebbe dovuto contattarla prima di svolgere i lavori per ripararli?

 

E se non fossero coperte da assicurazioni, le spese non dovrebbero essere divise in percentuali diverse?

Ovvero un terzo a carico del negozio a piano terra che rivelava l'infiltrazione e il resto ripartito tra i condomini della colonna soprastante interessata?

 

Purtroppo il tutto è stato fatto alla svelta, organizzato dall'amministratore e dal proprietario dei negozi senza interpellare più di tanto i condòmini che si sono ritrovati gli operai (tra l'altro di fiducia proprio del proprietario dei negozi) in casa da un giorno all'altro...

 

Grazie mille in anticipo,

 

Adriano

Modificato Da - Warchobin il 12 Apr 2013 alle ore 10:27:02

Ciao Giglio2,

grazie per l'interesse!

 

Per box-caldaia intendo uno spazio di circa 1mq con porta di ferro situato all'esterno dell'appartamento, sul terrazzo stesso, spazio che hanno tutti i terrazzi. In pratica è dove risiede la caldaia e la lavatrice.

 

Il danno era su un tubo che percorre l'intera altezza del palazzo, e passa esattamente all'interno di questi suddetti spazi-caldaia. il tubo era danneggiato in 2 punti, partendo dal secondo piano arrivando fino al piano terra dove appunto si era verificata la perdita, danneggiando di fatto il soffitto del locale commerciale (sfitto).

 

 

 

 

Il rapido intervento dell'amministratore fa parte delle sue prerogative,nulla da eccepire.

Invece la ripartizione lascia a desiderare.NON in parti uguali,ma in mlm. a tutta la colonna,sia sotto che sopra i guasti.

Fai un'ultimo sforzo.Sopra il negozio c'è un balcone,un terrazzo o ecc...

 

 

 

Sopra il negozio c'è sia il terrazzo che l'appartamento, ma la parte interessata alla rottura era nel terrazzo (all'interno del vano caldaia).

 

Ho letto l'ultimo post, in pratica il danno era sulla tubatura verticale che porta gli scarichi delle lavatrici fino a terra, non era nella nostra diramazione specifica, quindi coinvolgeva tutta la colonna e tutti i condòmini le cui diramazioni finiscono in quella colonna.

 

 

 

 

In quanto danni strutturali, l'assicurazione non dovrebbe coprire le spese per le riparazioni?

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Bisogna leggere il contratto che avete stipulato.

Per quanto riguarda la ripartizione del terrazzo...

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CASS. 17 OTTOBRE 2001, N. 12682, SEZ. III Contributi e spese condominiali – Spese di

manutenzione – Ripartizione

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c. tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della suddetta terrazza onde dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione secondo i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'art.1126 c.c.

 

 

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