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zanoval42

Ripartizione spese riscaldamento e acqua calda - ma può decidere di applicare la nuova ripartizione anche per la gestione passata?

Salve, buona sera a tutti. Ho il seguente problema, l'amministratore vorrebbe applicare una nuova percentuale di ripartizione spese fra spese fisse e variabili, potrebbe anche andarmi bene, ma può decidere di applicare la nuova ripartizione anche per la gestione passata? Grazie per le risposte da Valentino

L'amministratore vorrebbe, ma è l'assemblea che deciderà con delibera in un'assemblea regolarmente convocata, comunque le delibere non sono retroattive ma valgono dal momento in cui si approvano.

Grazie per la risposta, era quello che supponevo ma secondo l'amministratore l'assemblea può decidere anche sulla retroattività, cosa che secondo me non è legale. Da qualche parte ho anche letto che per la variazione delle ripartizioni occorre l'unanimità dei condomini.

Grazie per la risposta, era quello che supponevo ma secondo l'amministratore l'assemblea può decidere anche sulla retroattività, cosa che secondo me non è legale. Da qualche parte ho anche letto che per la variazione delle ripartizioni occorre l'unanimità dei condomini.
No non è possibile stabilire una retroattività delle spese fatto salvo un accordo all'unanimità (1000/1000)

E' vero per la variazione delle partizioni, quelle previste da Codice Civile è necessaria l'unanimità (1000/1000), invece per le spese del riscaldamento è un altra cosa, perchè alcuni decidono di ripartire per volume da riscaldare, alcuni per numero di radiatori oppure per la superficie dei radianti, in pratica non è una cosa fissa e costante o ben stabilita.

Ringrazio di nuovo, io chiederò che per il futuro vengano applicate le raccomandazioni della norma UNI 10200, visto che abbiamo i ripartitori di calore per il riscaldamento e il contatore dell'acqua calda in m3. Nella speranza di approdare, per il futuro, a una soluzione equa per tutti i condomini.

Grazie, l'articolo lo avevo letto e me lo sono anche stampato, addirittura avevo fatto presente all'amministratore l'esistenza della norma che, secondo me, tende a ripartire le spese nella maniera più equa possibile. Girando per il WEB non ho trovato nessuna disposizione di Legge che impedisca la retroattività della divisione in materia delle spese di riscaldamento e acqua sanitaria. Qualcuno saprebbe dirmi dove rintracciare il dispositivo di Legge?

Buona giornata a tutti.

Ringrazio di nuovo, io chiederò che per il futuro vengano applicate le raccomandazioni della norma UNI 10200, visto che abbiamo i ripartitori di calore per il riscaldamento e il contatore dell'acqua calda in m3. Nella speranza di approdare, per il futuro, a una soluzione equa per tutti i condomini.

A supporto può citare il Dlgs. 102/14:

"[...] per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,

e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile

e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200"

E anche:

"E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui

all'articolo 9 comma 5 lettera d" (cioè la UNI 10200)

Buon giorno, ottimo suggerimento. Quello che ancora non sono riuscito a trovare è la norma di Legge o disposizione secondo la quale l'assemblea non può variare la suddivisione (es. 30/70%)delle spese in maniera retroattiva. Attualmente il consuntivo di spesa prevede una suddivisione differente (approvata in una assemblea precedente), può l'amministratore ( o l'assemblea) applicare una suddivisione diversa anche per il consuntivo che riguarda la passata gestione? Se si, con quale maggioranza?

Leggi questo sull'inefficacia dell'effetto retroattivo delle tabelle, per cui è necessario ricorrere al Giudice per indebito arricchimento;

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