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sgnao

Ripartizione spese riparazione tetto - oppure solo gli interessati in proiezione verticale?

Buongiorno,

 

chiedo informazioni relative alla ripatizione delle spese per la riparazione parziale di un tetto di una palazzina di 3 piani con 6 appartamenti.

Il quesito è relativo al fatto che dove andrà fatta la riparazione è nella parte che "copre", solo 3 appartamenti, ma a tale spesa devono partecipare tutti oppure solo gli interessati in proiezione verticale?

Grazie in anticipo.

Se il tetto è unico, pagano tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà.

Ok, però è una situazione molto particolare posto questa foto così che possiate capire meglio.

Il problema nasce da un problema di infiltrazione e coimbentazione del cupolino evidenziato in foto, tale copertura è ad uso esclusivo di un solo appatamento, vero che fà parte del tetto, ma per fare un esempio, questo cupolino ha delle finestrelle, se per assurdo andassero sostituite sarebbero a carico dell'utilizzatore esclusivo non del condominio, giusto?

tetto.jpg

Se consideriamo quella costruzione una specie di abbaino anche se non lo è (a me pare un osservatorio), comunque si potrebbe ritenere giusto questo tipo di partizione delle spese;

 

Art. 1123 I comma c.c. e Art. 1123 III comma c.c.La proprietà dell’abbaino segue il medesimo regime del sottotetto, e da qui la corretta ripartizione delle spese:cioè, se quest’ultimo è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi tale e le spese necessarie per la riparazione e la sua ricostruzione saranno ripartite fra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ( Art. 1123 I comma c.c.).

Nel caso invece l’abbaino sorga su di una proprietà esclusiva, servendo soltanto ad esempio agli appartamenti dell’ultimo piano fornendo loro luce ed aria, le spese relative alla manutenzione e alla eventuale suaricostruzione verranno ripartite in modo da gravare solo sul condomino o sul gruppo di condomini che ne traggono utilità ( Art. 1123 III comma c.c.).

http://www.tuo***************/dizionario/abbaino-riparto-delle-spese

p.s. non si può ricopiare l'indirizzo ma cerca con le parole chiave "spese manutenzione abbaino". Comunque attendi altri pareri.

Effettivamente è un "cupolino", al di sotto del quale è stata ricavata una stanza circolare caratteristica di quell'appartamento.

Come dicevo questo cupolino è dotato di finistre e nel caso dovessero essere sostituite, presumo che la spesa se la dovrebbe accollare il proprietario dell'appartamento.

Qui c'è da capire se questo cupolino al quale và rifatta la copertura spetta esclusivamente al proprietario dell'appartamento oppure se è a carico di tutti e suddivisa in millesimi, visto che comunque fà parte del tetto comune, questo è il punto.

Le finestre sono di proprietà di chi le usa per cui manutenzione ed eventuale sostituzione a questo condomino, per la copertura, secondo il mio parere vale quanto detto dal link, ossia la spesa graverà tra tutti quelli coperti (cc art. 1123 3° comma) e da quanto vedo dalla foto non è solo questo condomino coperto, ma ci sono altri appartamenti sotto di lui.

Esatto Tullio,

ma la ripartizione va fatta solo per gli appartamenti in proiezione verticale (sono 3, il suo + altri 2) sotto questa particolare copertura, oppure va divisa per tutti (6 appartamenti) indistintamente?

Secondo quell'articolo che ho postato, la spesa per la copertura del cupolino va ripartita tra tutti quelli coperti nella sua verticale perchè quel tetto non è l'unico nello stabile e si applica l'art 1123 3° comma salvo accordi unanimi o convenzioni;

 

cc art 1123. Ripartizione delle spese

...

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte

dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne

trae utilità.

Esatto Tullio,

ma la ripartizione va fatta solo per gli appartamenti in proiezione verticale (sono 3, il suo + altri 2) sotto questa particolare copertura, oppure va divisa per tutti (6 appartamenti) indistintamente?

Credo che l'art. 1123 cc sia molto chiaro;

 

... le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Fatto salvo altri accordi unanimi oppure convenzioni che dicano altrimenti.

Ma non c'è un regolamento condominiale? è quello che conta le leggi servono a dare un orientamento per costituire il regolamento non possono coprire tutte le varianti del caso, ppoi andrebbestabilito se si tratta di infiltrazione o di rottura del tetto, se il manufatto era già costruito cosi o se sono state fatte modifiche, è poi rimangono le leggi che sono chiare...? e la vostra decisione ossia la maggioranza.

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