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sabbox

Ripartizione spese pulizie scale

Buongiorno,

vivo in un condominio dotato di ascensore.

 

L'amministratore sostiene che "per legge" la pulizia delle scale va ripartita a seconda del piano di abitazione.

 

Posso capire questa ripartizione in un condominio non dotato di ascensore, ma nel mio caso che già pago giustamente una quota basata sul piano per quanto riguarda l'ascensore mi sembra ingiusto pagare anche per le pulizie una quota basata sul piano.

 

Alla fine dei conti le scale non vengono nemmeno utilizzate da chi abita a un quinto o peggio un sesto piano.

 

Attendo vostri pareri per sapere se soprattutto questa legge che dice esistere l'amministratore vige veramente

Grazie

 

Modificato Da - sabbox il 29 Gen 2011 alle ore 13:17:23

ora capisco che purtroppo in giro ci sono ancora molti "amministratori" che di professionale non hanno nulla ma non è che tutti sono degli inetti!

La fantomatica legge che ti ha enunciato il tuo amministratore caro sabbox trattasi nientepopòdimeno che del Codice Civile, art. 1124 che recita:

(Manutenzione e ricostruzione delle scale)

 

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

 

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

 

Come vedi il tuo amministratore ha perfettamente ragione

Grazie per la risposta

 

Pensavo si ripartiva in base al reale utilizzo del bene

Prossima casa la comprerò a piano terra

 

Modificato Da - sabbox il 29 Gen 2011 15:06:42

Scritto da balby il 29 Gen 2011 - 13:21:36: ...La fantomatica legge che ti ha enunciato il tuo amministratore caro sabbox trattasi nientepopòdimeno che del Codice Civile, art. 1124 che recita:

(Manutenzione e ricostruzione delle scale)

...

In effetti la fantomatica legge applicabile per ripartire la spesa per la PULIZIA delle scale è l'art. 1123 comma II C.C., NON il 1124, cioè "secondo l'uso che ciascuno può farne" (che in pratica diventa "solo per altezza di piano"), il che non significa che se sabbox non usa le scale perchè usa l'ascensore non paga, significa che siccome sabbox sta all'ultimo piano, le rampe più alte le usa lui e quindi ne paga la pulizia, così come paga l'ascensore fino al suo piano (questo si ex art. 1124 C.C.). Questo perchè lui per andare a casa sua PUO' usare sia le scale che l'ascensore, mentre chi sta ai piani inferiopri ovviamente non usa le rampe superiori perchè non ha motivo oggettivo per farlo.

 

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