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Claudio70

Ripartizione spese pulizia scale con ascensore ad uso esclusivo di soli due condomini.

Un saluto a tutti gli iscritti del Forum, spero di trovare delle delucidazioni in merito a quanto scritto in oggetto.

Nel mio condominio è stato installato un ascensore solo dopo diversi anni dalla costruzione, alle spese di impianto hanno partecipato solo due condomini e precisamente i proprietari del terzo e del quarto piano, in quanto gli altri due condomini non hanno ritenuta necessaria tale installazione.

L'immobile è costituito da un piano terra, che non ha accesso all'androne delle scale, da quattro piani e da una soffitta condivisa fra i proprietari del 2°, 3° e 4°.

Vorrei sapere come si procede in questo caso alla ripartizione della pulizia scale, visto il minor uso che viene fatto dai proprietari del 3° e 4° che usano l'ascensore.

Grazie

Quello del piano terra fatto salvo titolo contrario dovrà contribuire alle spese della pulizia dell'androne (*) come tutti gli altri ed in proporzione millesimale, la spesa per le scale invece si ripartirà in proporzione all'altezza piano, questo un esempio su 5 piani e spesa di 1500 euro;

 

1+2+3+4+5 = 15 (spesa 1500,00)

1° p. 1500 : 15 x 1 = 100,00 € da dividere in prop. mlm u.i. piano

2° p. 1500 : 15 x 2 = 200,00 € da dividere in prop. mlm u.i. piano

3° p. 1500 : 15 x 3 = 300,00 € da dividere in prop. mlm u.i. piano

4° p. 1500 : 15 x 4 = 400,00 € da dividere in prop. mlm u.i. piano

5° p. 1500 : 15 x 5 = 500,00 € da dividere in prop. mlm u.i. piano

 

(*) Tutto ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi portanti dell'edificio. Inoltre, sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà comune di tutti i condomini - anche di quelli proprietari dei negozi - sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761 , 5-2-1979).

...Vorrei sapere come si procede in questo caso alla ripartizione della pulizia scale, visto il minor uso che viene fatto dai proprietari del 3° e 4° che usano l'ascensore.

Grazie

La ripartizione si fa sull'uso POTENZIALE (che può fare) e non sull'uso che ciascuno VUOLE fare.

Usare l'ascensore anzichè le scale è una facoltà dei proprietari del terzo e quarto piano ma nessuno può vietarli di usare le scale.

 

I proprietari del 3° e 4° piano, anche se non usassero mai le scale perchè utilizzano l'ascensore di loro proprietà, continueranno a pagare la pulizia scale con il criterio indicato da Tullio (che penalizza i piani alti).

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