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Ripartizione spese per riparazione vasca condominiale

Salve, un informazione: Abbiamo fatto riparare la vasca condominiale che poi serve sia da cisterna(i contatori di consumo sono autonomi) che per spingere tramite autoclave l'acqua a tutti gli appartementi. L'amministratore, che per altro e' un condomino ha suddiviso le spese in parti uguali, anziche' applicare, come di consueto le tabelle millesimali dando la seguente motivazione:

 

Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

IN CONCLUSIONE, COMUNQUE, NON E' L'AUTOCLAVE CHE ABBIAMO RIPARATO, ANCHE SE QUESTO, COME SOPRA SPIEGATO RIENTREREBBE NELLE SPESE DI CUI AL COMMA 3 DEL SUDDETTO ART. 1117 DEL C.C., PROPRIO PER IL DISCORSO CHE TALI APPARECCHIATURE SONO POSTE PRIMA CHE SI DIPARTANO NELLA COLONNA MONTANTE LE PRESE VERSO OGNUNO DEGLI APPARTAMENTI. (i nostri contatori dell'acqua)

In pratica è la stessa cosa per i locali autorimessa, sempre lo stesso articolo, li esclude da quelli di proprietà comune, tanto è vero che anche la Corte di Cassazione Civile ha stabilito che i condomini che non abbiano un titolo di acquisto (box, depositi ecc.) sono, altresì, esclusi dal pagare alcunchè per la manutenzione, ecc. ecc. . Difatti, nel nostro caso, solo i proprietari dei garage pagano un'aggiunta proporzionale condominiale, così come le spese per la manutenzione degli stessi.

Vi ringrazio per l'attenzione,

 

Ciao

la cisterna è parte comune e come tale la spesa è a carico dei condòmini proprietari applicando la tabella proprietà. Sono poche le spese che si ripartiscono in parti uguali e questa non lo è.

Art. 1123

(Ripartizione delle spese)

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio , per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

 

 

 

Riferendomi alla stessa vasca condominiale, nel caso di pulizia la stessa va ripartita tra i conduttori? e con quale tabella?

Grazie.

Riferendomi alla stessa vasca condominiale, nel caso di pulizia la stessa va ripartita tra i conduttori? e con quale tabella?

Grazie.

Stesso criterio di cui sopra. Per millesimi di proprietà (art. 1123 c.c. salvo diversa convenzione) tra i condòmini proprietari (non conduttori), tabella A.

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