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lsp.amministrazioni

Ripartizione spese per riparazione sfondellamento solaio interpiano

Buongiorno a tutti.

Sono di fronte ad una problematica alquanto spinosa.

In un fabbricato costruito alla fine degli anni '70, un condomino ha acquistato di recente un appartamento e ha fatto notare la presenza di lesioni di una certa gravità all'intradosso del suo solaio di copertura. Dal rapporto peritale prodotto dall'ingegnere strutturista nominato dal condominio è emerso che lo sfondellamento (cominciato sicuramente negli anni passati) è dovuto al fatto che il solaio è mal progettato (non adeguato alla luce che copre ed inoltre sovrastato da una muratura di tamponamento dell'attico che poggia a "coltello", ovvero senza un sostegno nel piano di sotto). In sintesi è emerso che il danno è dovuto ad una cattiva progettazione e/o esecuzione al momento della costruzione del fabbricato.

Chiaramente la ditta costruttrice e l'ingegnere progettista dell'epoca non ci sono più e quindi risulta impossibile agire verso di loro.

Ora mi chiedo: secondo voi le spese di consolidamento sono gestite dal 1125 cc. oppure sono a carico del condominio in quanto non dipendente da usura o da danno cagionato da uno dei due comproprietari del solaio? E l'onorario del tecnico nominato dal condominio a chi spetta? il regolamento assembleare cita testualmente:

Art. 11 – SPESE PER DISSESTI ALLE STRUTTURE PORTANTI

In caso di dissesti e/o necessità di consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti, le spese devono essere ripartire in base alla TABELLA 1 – TABELLA PRINCIPALE allegata al Regolamento di Condominio.

Art. 18 – SPESE PER I SOLAI

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai vanno sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, l’uno all’altro sovrastante, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Mi scuso per la lunghezza del post. Grazie

Non entro nel merito riguardante l'aspetto costruttivo e quindi tecnico, mi rifaccio a ciò che giustamente hai postato considerando che il solaio interposto tra due piani non rientra tra le strutture portanti dell'edificio. Ne deriva che la spesa sia da ripartire tra i due condomini in base al 1125 c.c. Ripreso dal regolamento si condominio.

Non entro nel merito riguardante l'aspetto costruttivo e quindi tecnico, mi rifaccio a ciò che giustamente hai postato considerando che il solaio interposto tra due piani non rientra tra le strutture portanti dell'edificio. Ne deriva che la spesa sia da ripartire tra i due condomini in base al 1125 c.c. Ripreso dal regolamento si condominio.

Ti ringrazio per la solerte risposta. Sei dello stesso avviso anche per l'onorario del tecnico incaricato dal condominio? Personalmente ritengo che l'onorario debba essere pagato dal condominio altrimenti avremmo deliberato su una questione privata.

Dalla descrizione delle cause delle lesioni (non adeguato alla luce che copre ed inoltre sovrastato da una muratura di tamponamento dell'attico che poggia a "coltello", ovvero senza un sostegno nel piano di sotto) deduco che il solaio in questione sia il solaio del lastrico solare.

Pertanto,per le spese di manutenzione e ricostruzione del lastrico solare il criterio di ripartizione da adottare è stabilito dall’art. 1123 del c. c. e non dall’art. 1125 del c. c. che riguarda solo i solai di interpiano dell’edificio.

Dalla descrizione delle cause delle lesioni (non adeguato alla luce che copre ed inoltre sovrastato da una muratura di tamponamento dell'attico che poggia a "coltello", ovvero senza un sostegno nel piano di sotto) deduco che il solaio in questione sia il solaio del lastrico solare.

Pertanto,per le spese di manutenzione e ricostruzione del lastrico solare il criterio di ripartizione da adottare è stabilito dall’art. 1123 del c. c. e non dall’art. 1125 del c. c. che riguarda solo i solai di interpiano dell’edificio.

Ecco uno schema esemplificativo (in sezione)

Immagine.png

Se il solaio che copre l’appartamento è interno alla proiezione del piano attico e la sua ricostruzione non si estende a porzioni del solaio del lastrico solare, il criterio di ripartizione è quello indicato da Giovanni Inga nel post #2.

Ti ringrazio per la solerte risposta. Sei dello stesso avviso anche per l'onorario del tecnico incaricato dal condominio? Personalmente ritengo che l'onorario debba essere pagato dal condominio altrimenti avremmo deliberato su una questione privata.

Se la lesione si trova nel tratta segnato in rosso, vale quanto ti ho detto. Per quanto concerne la spesa del tecnico, stante quanto sopra, non è spesa a carico del condominio.

In zona sismica gli orizzontamenti tutti svolgono funzione strutturale e condizione per l’appartenenza di una cosa alla proprietà comune è l’essere la cosa al servizio di tutte le singole proprietà solitarie.

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