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vireddu

Ripartizione spese per nuovo ascensore

Un saluto a tutti innanzitutto...

Nel mio condominio, una palazzina di tre piani, si è finalmente deciso di mettere l'ascensore; il problema è questo: Sono proprietario di appartamento al 1° piano e due anni fa ho edificato, in base al famoso piano casa, un piccolo attico nel lastrico solare al quarto piano che è di mia proprietà. Siccome l'ascensore arriverà al terzo piano, io con quale criterio dovrò pagare la mia quota visto che non usufruirò totalmente dell'opera e dovrò fare un piano a piedi?

Un'ultima domanda: Chi abita al piano terreno può evitare di pagare le spese di cui sopra oppure è tenuto a contribuire all'acquisto dell'ascensore?

Ringrazio fin d'ora chi mi potrà consigliare.

Visto che si tratta di installazione ex novo, alla spesa partecipa solo chi vuole utilizzare l'ascensore. Qualora ci fosse qualcuno che al momento non volesse partecipare, potrà eventualmente essere inserito tra i fruitori pagandone la quota relativa all'installazione e manutenzione.

La spesa và ripartita per millesimi di proprietà.

Forse occorre qualche precisazione alla risposta di Inga:

-il costo dell'ascensore secondo quanto stabilito dalle ultime leggi sul Condominio va ripartito al 50% tra i millesimi di proprietà (tabella A) e 50% tra i millesimi relativi al piano ( di solito Tabella B, relativa alle scale).

-per quanto riguarda chi deve pagare, occorre fare un distingui: se la installazione dell'ascensore è deliberata secondo la maggioranza della legge 13/89 allora al pagamento sono costretti tutti indistintamente secondo il criterio suddetto. Se ciò non avviene, allora, pagheranno solo coloro che hanno deciso di installare l'ascensore.

-per il suo caso specifico nel quale Lei accede a piedi al quarto piano, perché l'ascensore arriverebbe al terzo, se intende utilizzare l'ascensore sino al terzo piano, deve farsi carico di una quota millesimale calcolata con il criterio precedentemente illustrato, basata sulla proprietà del quarto piano al 50% e sulla quota millesimale relativo al terzo piano! che andrebbe ricavata da una nuova tabella ascensore costruita ad hipoc con la sua quota al terzo piano.

Forse occorre qualche precisazione alla risposta di Inga:

-il costo dell'ascensore secondo quanto stabilito dalle ultime leggi sul Condominio va ripartito al 50% tra i millesimi di proprietà (tabella A) e 50% tra i millesimi relativi al piano ( di solito Tabella B, relativa alle scale).

Io la penso come Giovanni Inga.

Le "ultime leggi" non dicono affatto quanto hai indicato.

Il criterio da te indicato (art. 1124 c.c.) si riferisce alla MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE di un ascensore già di PROPRIETA' di tutti i condòmini.

Qui si tratta di fare un nuovo ACQUISTO e trattandosi di innovazione gravosa, come previsto dall'art. 1121 partecipa alla spesa, con i millesimi di proprietà (perchè si tratta di acquistoe quindi ne manutenzione ne sostituzione) solo chi vuole trarre vantaggio dall'innovazione.

 

-per quanto riguarda chi deve pagare, occorre fare un distingui: se la installazione dell'ascensore è deliberata secondo la maggioranza della legge 13/89 allora al pagamento sono costretti tutti indistintamente secondo il criterio suddetto. Se ciò non avviene, allora, pagheranno solo coloro che hanno deciso di installare l'ascensore.

-per il suo caso specifico nel quale Lei accede a piedi al quarto piano, perché l'ascensore arriverebbe al terzo, se intende utilizzare l'ascensore sino al terzo piano, deve farsi carico di una quota millesimale calcolata con il criterio precedentemente illustrato, basata sulla proprietà del quarto piano al 50% e sulla quota millesimale relativo al terzo piano! che andrebbe ricavata da una nuova tabella ascensore costruita ad hipoc con la sua quota al terzo piano.

Per quanto riguarda l'acquisto (prima installazione) Vireddu parteciperà alla spesa con i suoi millesimi totali comprensivi di millesimi appartamento + millesimi attico.

 

Per quanto riguarda la spesa di manutenzione Vireddu pagherà:

 

- una quota per il primo piano ricavata dal 50% per millesimi proprietà appartamento + 50% in proporzione all'altezza del primo piano

 

- una quota per il piano attico ricavata dal 50% per millesimi proprietà attico + 50% in proporzione all'altezza del terzo piano (fine corsa ascensore)

Forse occorre qualche precisazione alla risposta di Inga:

 

Non è necessaria alcuna precisazione, visto che il criterio legale di ripartizione è quello che ho detto in virtù del fatto che si tratta di nuova installazione. Pertanto, si applica il disposto dell'art. 1123 c.c.

Ovviamente sono completamente in accordo con quanto scritto da Leonardo..

Mamma mia quando date queste risposte così precise voi due.....le persone dovrebbero darvi un bacio in bocca!!!!!😎

Mamma mia quando date queste risposte così precise voi due.....le persone dovrebbero darvi un bacio in bocca!!!!!😂

Preciso meglio il mio concetto, premettendo che mi occupo di queste problematiche da moltissimo tempo sia come professionista che come imprenditore.

Prima del nuovo codice del Condominio, chi voleva installare un ascensore ex-novo utilizzava sempre una di queste due possibilità di ripartizione:

-solo millesimi di proprietà

-millesimi di proprietà al 50% + millesimi di piano al 50%.

Perché non solo i millesimi proprietà? Come reciterebbe l'art. 1123?

Perché l'art. 1123 va letto nella sua interezza:

"...omissis ...Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne ...omissis"

Evidentemente i condomini abitando a piani diversi utilizzeranno l'ascensore nuovo in misura diversa per cui ritorna il problema di come individuare la ripartizione che ne tenga conto.

Ben venga pertanto il nuovo articolo 1124 che per la prima volta cita l'ascensore definendo un criterio di ripartizione dei costi commisurato al suo utilizzo legato solo all'altezza.

Bene sarebbe stato se anche l'art 1123 citasse per la prima volta il caso dell'ascensore.

Ritengo, in conclusione, che il criterio della ripartizione al 50% sia "legalmente"corretto ed in definitiva sostanzialmente ed obiettivamente più equo.

C'è un piccolo particolare da considerare e cioé che stiamo parlando di innovazione. Da corposa casistica giurisprudenziale, l'installazione ex novo di un ascensore è innovazione e come tale la spesa deve essere ripartita per millesimi di proprietà.

Questa è una delle tante:

Cass. 10 gennaio 1996 n. 165

le spese di installazione dell’ascensore nell’edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell’art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino.

Innovazione non manutenzione e neanche sostituzione...

Preciso meglio il mio concetto, premettendo che mi occupo di queste problematiche da moltissimo tempo sia come professionista che come imprenditore.

Prima del nuovo codice del Condominio, chi voleva installare un ascensore ex-novo utilizzava sempre una di queste due possibilità di ripartizione:

-solo millesimi di proprietà

-millesimi di proprietà al 50% + millesimi di piano al 50%.

Perché non solo i millesimi proprietà? Come reciterebbe l'art. 1123?

Perché l'art. 1123 va letto nella sua interezza:

"...omissis ...Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne ...omissis"

Evidentemente i condomini abitando a piani diversi utilizzeranno l'ascensore nuovo in misura diversa per cui ritorna il problema di come individuare la ripartizione che ne tenga conto.

Ben venga pertanto il nuovo articolo 1124 che per la prima volta cita l'ascensore definendo un criterio di ripartizione dei costi commisurato al suo utilizzo legato solo all'altezza.

Bene sarebbe stato se anche l'art 1123 citasse per la prima volta il caso dell'ascensore.

Ritengo, in conclusione, che il criterio della ripartizione al 50% sia "legalmente"corretto ed in definitiva sostanzialmente ed obiettivamente più equo.

Salvo essere errato e come hai giustamente precisato: è una tua opinione, errata, ma sempre opinione rimane.

Preciso meglio il mio concetto, premettendo che mi occupo di queste problematiche da moltissimo tempo sia come professionista che come imprenditore...............

 

Spett. ing personalmente ho già avuto modo in passato di dialogare con lei per l'installazione di ascensore con taglio scale nel mio condominio.

E dunque la mia stima e considerazione di lei e della sua professionalità è fuori discussione

 

Purtuttavia nel merito della ripartizione delle spese io non sono dell'avviso di quanto si sostiene in questo topic

 

Non lo sono perché qui ci si riferisce a quanto stabiliscono le senetnze in caso di contenzioso o di subentro nell'opera già realizzata.

 

Ma nel caso dell'installazione di nuovo ascensore in fabbroicato che ne è privo a mio avviso non si deve seguire l'orientamento giurisprudenziale bensì si dovrebbe seguire solo il vantaggio economico che deriva ai vari appartamenti con l'installazione dell'ascensore

 

Infatti, e questo lei me lo potrà o meno confermare,il valore economico dell'appartamento é:

 

-al priomo piano é " 0 " o max 2%. L'appartamento non acquista alcun aumento di valore;

- al secondo piano 10/12% di aumento del suo valore commerciale ( appartamento privo di ascensore);

- al terzo piano 20/22% rispetto al valore senza ascensore

 

 

Dunque è in base a questi vantaggi economici che a mio avviso, IN SEDE ASSEMBLEARE, deve essere definito e sottoscritto il sistema di ripartizione delle spese.

 

Diversamente seguendo l'rientamento giurisprudenziale, il primo piano, non avendo o quasi alcun incremento economico( non cambia il suo valore commerciale), va a sborsare denaro solo a vantaggio degli altri piani.

 

E diro' di più.

Io che abito al secondo piano ho tutto l'interesse a pagare secondo il concetto giurisprudenziale perché andrei a pagare molto di meno rispetto a quanto andrei a pagare se si facesse l'addebito secondo l'incremento economico dell'appartamento.

 

E dunque sarei molto tentato dall'astenermi in sede deliberativa dall'uso dell'ascensore e subentrare in un secondo tempo ad ascensore funzionante ed operativo.

Spett. ing personalmente ho già avuto modo in passato di dialogare con lei per l'installazione di ascensore con taglio scale nel mio condominio....omissis ...

 

Diversamente seguendo l'rientamento giurisprudenziale, il primo piano, non avendo o quasi alcun incremento economico( non cambia il suo valore commerciale), va a sborsare denaro solo a vantaggio degli altri piani.

 

E diro' di più.

Io che abito al secondo piano ho tutto l'interesse a pagare secondo il concetto giurisprudenziale perché andrei a pagare molto di meno rispetto a quanto andrei a pagare se si facesse l'addebito secondo l'incremento economico dell'appartamento.

 

E dunque sarei molto tentato dall'astenermi in sede deliberativa dall'uso dell'ascensore e subentrare in un secondo tempo ad ascensore funzionante ed operativo.

Questo è quello che ho cercato di esprimere e Le dò pienamente ragione. Siccome nel momento di subentro successivo la ripartizione si dovrebbe fare secondo il nuovo art. 1124, chi sta ai piani superiori potrebbe farsi gli opportuni conteggi ed eventualmente astenersi in un primo momento (applicandosi la ripartizione di proprietà, articolo 1123) per poi subentrare ad impianto già installato.

Infatti ho ribadito che la mia considerazione deriva dalla lunga esperienza operativa su casi similari, che conducono al mio pensiero di applicazione da subito del criterio del 50%+50%.

Suggerisco di non confondere le idee a chi, invece, chiede consiglio e chiarezza. Un conto è dare la propria opinione, anche argomentando, ma tale rimane un'altra è dare consigli con riferimenti di legge. Fino ad ora non c'è alcun riferimento giurisprudenziale che avalli quanto detto in merito all'applicazione del 1124 c.c. per l'installazione ex novo di un ascensore.. anzi, tutto l'opposto. Quindi, ribadendo, la spesa va ripartita per millesimi di proprietà in base al disposto dell'art. 1123 c.c.

Ricordo, infine, che qualora ci fosse qualche condòmino che non vuole partecipare, la spesa sarà ripartita solo tra i favorevoli. Qualora un condòmino, successivamente, chiedesse il subentro potrà partecipare con i propri millesimi di proprietà.

Raccolgo volentieri il consiglio di chi precede. Vorrei però evidenziare che un Forum non è del tipo "l'esperto risponde" , ma una modalità di scambiarsi idee secondo il proprio punto di vista e la propria esperienza. Se fosse tutto così semplice sulla ripartizione delle spese dell'ascensore ex-novo e non, non si spiegherebbe perché questo argomento ha già raccolto più di 300 accessi in pochissimi giorni, nonostante la "chiarezza" legislativa espressa da chi mi precede!

Non mi atteggio ad esperto e questo, chi frequenta questo forum da anni, lo sà.. lo scambio di idee e punti di vista non lo contesta nessuno così come la propria opinione. Quando, però, a domanda precisa, si deve dare un consiglio lo si fà supportandolo da norme giurisprudenziali a conferma di quanto esposto. In questo caso specifico è chiaro come debba essere ripartita la spesa e le opinioni, come detto, rimangono tali.

Buona giornata.

Ribadisco ancora che a mio avviso, in sede assembleare per la definizione circa l'installazione di ascensore in fabbricato che ne è privo l'amministratore oltre a rappresentare quanto stabilito dalla legge, dovrebbe avere come scopo principale la tutela dell'interesse di ogni condomino

 

Nella fattispece , sempre a mio modesto avviso, l'amministratore dovrebbe rappresentare all'asemblea che seguendo la ripartizione della spesa secondo legge e secondo l'orientamento giurisprudenziale non si tutela l'aspetto economico di tutti i condomini, ma solo di quelli che abitano ai piani superiori: 2° - 3°- 4°, ponendo appunto in risalto che l'aspetto commerciale dei vari appartamenti non segue il concetto millesimale per quanto ho detto sopra.

 

Dunque, proprio a tutela anche dei proprietari del 1° piano, l'ammin istratore, come detto, dovrebbe e videnziare in assemblea che il valore economico non segue il concetto millesimale e che appunto economicamente i vantaggi sono a distanze orbitali rispetto al concetto della ripoartizione millesimale

 

Poi in assemblea si prenderanno le decisioni che si riterranno opportune, e ogni condomino si farà i suoi calcoli.

Ma tacere l'aspetto economico sugli appartamenti che comporta l'installazione di un ascensore, a mi avviso non é corretto e l'mministratore, sempre a mio avviso, pecca in questo caso di onestà intellettuale

 

Non dimentichiamo che non tutti i condomini sono in grado o hanno la prontezza di farsi i calcoli economici secondo il mercato e che dunque dipendono appunto dai consigli dell'amministratore

 

...Dunque, proprio a tutela anche dei proprietari del 1° piano, l'ammin istratore, come detto, dovrebbe e videnziare in assemblea che il valore economico non segue il concetto millesimale e che appunto economicamente i vantaggi sono a distanze orbitali rispetto al concetto della ripoartizione millesimale

 

Poi in assemblea si prenderanno le decisioni che si riterranno opportune, e ogni condomino si farà i suoi calcoli.

Ma tacere l'aspetto economico sugli appartamenti che comporta l'installazione di un ascensore, a mi avviso non é corretto e l'mministratore, sempre a mio avviso, pecca in questo caso di onestà intellettuale...

L'amminisratore può evidenziare la sua opinione e farla condividere all'unanimità ma deve evidenziare anche che tutta la Giurisprudenza è di tutt'altra opinione e ad oggi non c'è un Giudice che la pensi come lui quindi una delibera senza unanimità mette il condominio a rischio di impugnazione con il risultato che il condominio oltre a dover pagare per millesimi di proprietà potrebbe pagare ulteriori spese giudiziarie e legali proprie e della controparte.

 

Se l'amministratore tace quest'altro aspetto non è corretto.

Se non tace... difficilmente si troveranno d'accordo 1000 millesimi.

L'amminisratore può evidenziare la sua opinione e farla condividere all'unanimità ma deve evidenziare anche che tutta la Giurisprudenza è di tutt'altra opinione e ad oggi non c'è un Giudice che la pensi come lui quindi una delibera senza unanimità mette il condominio a rischio di impugnazione con il risultato che il condominio oltre a dover pagare per millesimi di proprietà potrebbe pagare ulteriori spese giudiziarie e legali proprie e della controparte.

 

Se l'amministratore tace quest'altro aspetto non è corretto.

Se non tace... difficilmente si troveranno d'accordo 1000 millesimi.

Ripeto quanto ho detto

A mio avviso l'amministratore deve , in sede assembleare e per onestà intellettuale, evidenziare che l'aspetto economico degli appartamenti che deriva dall'installazione dell'ascensore, é ben diverso da quanto considera la giurisprudenza .

 

Ovvero la giurisprudenza non va certamente ad analizzare l'aspetto commerciale del momento, ma deve emettere un parere sulla base di elementi consolidati ed immutabili ; quindi la giurisprudenza non può che rifarsi ai millesimi di propeietà.

 

Ma , amio avviso l'aspetto ecomico va evidenziato.

Poi quando appunto l'aspetto economico corrente è stato evidenziato ogni condomino si potrà tranquillamente fare i suoi calcoli

 

Ma tacere, in sede assembleare, che l'ascensore economicamente apporta un incremento di " 0 " per i primi piani, credo non sia corretto e che l'amministratore non consideri affatto l'interesse economico dei vari condomini

 

Poi se si decide di addivenire alla ripartizione delle spese secondo l'incremento ecomico, e se tutti sono daccordo, si firma all'unanimità il verbale di assenblea , approvato alla luce di quell'accordo economico,.

 

Chi invece non é daccordo si astiene dal concorrera alla spesa e ad usare l'ascensore , e tutto rientra nella mormalità.

La faccenda la si deve analizzare al contrario.. e cioè l'installazione di un ascensore dove prima non c'era incrementa il valore degli immobili.

A mio avviso.

Secondo me no, tutt'altro e dipende dai casi.

personalmente una palazzina di tre piani, incluso piano terra, l'ascensore non incrementa il valore degli appartamenti, ma aggrava solo le spese condominiali che per un ascensore, ad esempio in una palazzina di 6 condomini...è solo un salasso.

Poi ognuno la pensa come crede, l'importante è rispettare la legge che prevede come debbano essere ripartite le spese in caso di innovazione. Il resto sono pareri o aria fritta che dir si voglia.

Visto che, a quanto sembra, nessuno si è opposto all'installazione si suppone che si siano valutate tutte le opzioni compreso l'esborso.

D'altronde, la discussione nasce da una situazione particolare di vireddu.

Secondo me no, tutt'altro e dipende dai casi.

personalmente una palazzina di tre piani, incluso piano terra, l'ascensore non incrementa il valore degli appartamenti, ma aggrava solo le spese condominiali che per un ascensore, ad esempio in una palazzina di 6 condomini...è solo un salasso.

Poi ognuno la pensa come crede, l'importante è rispettare la legge che prevede come debbano essere ripartite le spese in caso di innovazione. Il resto sono pareri o aria fritta che dir si voglia.

Provare per credere

Io ho messo in vendita l'attico posto al 3° piano senza ascensore.

L'agente dell'agenzia, su mia richiesta, è venuto a fare il sopralluogo per definire il prezzo di vendita.

 

 

Risultato:

- senza ascensore il prezzo di vendità deve essere ridotto del 20/ 22% rispetto al prezzo con ascensore

 

Risultato: riduzione del prezzo di 80.000€

 

Poi ognuno la pensi come crede

Ma a me é capitato così

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