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moaves75

Ripartizione spese pavimentazione cortili e marciapiedi

Buongiorno. Torno a scrivere per chiedervi un chiarimento. Nel mio condominio si è provveduto a re-impermeabilizzare e ri-pavimentare con mattonelle per esterni un marciapiede che funge anche da copertura di n.3 cantine che lamentavano infiltrazioni di acqua. Inoltre davanti a questo marciapiede che corre lungo tutta una facciata del fabbricato vi è una porta-finestra di un appartamento del piano terra. Da quello che vedo questa porta finestra può essere aperta solo dall'interno permettendo la solo uscita dall'appartamento verso il marciapiede e quindi alle parti comuni. Mi occorre capire in questo caso qual è il criterio corretto di ripartizione delle spese di questi lavori. Io una mezza idea l'avrei maturata: 2/3 della spesa gravano sui proprietari delle tre cantine mentre il restante 1/3 va prima diviso in due tra il proprietario dell'appartamento al piano terra, che vi può accedere direttamente da casa sua, mentre la restante metà con la tabella di proprietà. Specifico che le parti comuni sono aperte a tutti i condomini e nel caso in cui paghi solo chi "sta sopra" se resterebbe valido dividere per due le spese tra il condomino con la porta finestra e il resto dei proprietari attraverso la tabella di proprietà? Saluti a tutti

Tanto per cominciare ci dovresti dire a chi appartiene questo marciapiede...

Il marciapiede fa parte del piazzale condominiale

Se fa parte del piazzale dovrebbe essere parte comune. Per analogia con la fattispecie riguardante le spese di manutenzione di un cortile condominiale al di sotto del quale ci sono locali interrati, applicherei il disposto dell'art. 1125 c.c.

 

Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:

- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;

- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;

ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.

- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;

- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;

- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)

Da verificare anche se è l'intera estensione del marciapiede soggetta al riparto ex-art.1125 c.c. o se solo una sua porzione, quella che effettivamente sovrasta le tre cantine.

Da verificare anche se è l'intera estensione del marciapiede soggetta al riparto ex-art.1125 c.c. o se solo una sua porzione, quella che effettivamente sovrasta le tre cantine.

l'area del marciapiede è perfettamente coincidente con quella delle tre cantine.

 

Comunque provo a semplificare la mia domanda ponendola in questo modo: le spese per il rifacimento della pavimentazione e della sottostante impermeabilizzazione di un cortile condominiale attraverso il quale si accede a due ingressi distinti e separati, uno ad una proprietà esclusiva nel piano terra e l'altra alla scala condominiale, come vanno ripartite?

Vale sempre la risposta fornita da Giovanni Inga.

Per il riparto spese si prendono in considerazione la titolarità delle 3 cantine (3 proprietà private) e la titolarità del marciapiede (cosa comune condominiale); tutto il resto esula e non è coinvolto dal riparto spese.

...le spese per il rifacimento della pavimentazione e della sottostante impermeabilizzazione di un cortile condominiale attraverso il quale si accede a due ingressi distinti e separati, uno ad una proprietà esclusiva nel piano terra e l'altra alla scala condominiale, come vanno ripartite?

ho aperto un nuovo Topic per il caso che ho auto-citato

...e va bene, l'altro topic è stato chiuso ed io torno a chiedervi da questo.

 

Dimentichiamoci innanzitutto del marciapiede. Vorrei sapere come devono essere ripartite le spese per una nuova pavimentazione del piazzale condominiale dal quale si accede a due ingressi distinti: uno alla scala condominiale e l'altro ad una proprietà esclusiva. Vi ringrazio

...e va bene, l'altro topic è stato chiuso ed io torno a chiedervi da questo.

 

Dimentichiamoci innanzitutto del marciapiede. Vorrei sapere come devono essere ripartite le spese per una nuova pavimentazione del piazzale condominiale dal quale si accede a due ingressi distinti: uno alla scala condominiale e l'altro ad una proprietà esclusiva. Vi ringrazio

Cerco di spiegarlo con parole mie.

Indipendentemente da cosa consente di accedere il marciapiede, quel marciapiede è di proprietà di tutti i condòmini e, per un motivo o per l'altro, può essere usato da TUTTi i condòmini.

Si applica l'art. 1125 che dice:

 

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto

Questo significa che la spesa per l'impermeabilizzazione consistente nella sostituzione della guaina ed eventuale ripristino del massetto (solaio) va sostenuta per metà tra i proprietari delle cantine e per l'altra metà ripartita tra tutti i condòmini per millesimi di proprietà.

La spesa per la pavimentazione va ripartita tra tutti i condòmini per millesimi di proprietà.

La spesa per l'eventuale rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura delle cantine va ripartita tra i proprietari delle cantine (ognuno proprietario provvede a sue spese).

Dimenticati il riparto 1/3 + 2/3

Vi ringrazio per le risposte ma sto chiedendo tutt'altra cosa solo che se apro un altro topic per chiederla lo staff me lo chiude

Facciamo a capirci...

la tua domanda è:

... come devono essere ripartite le spese per una nuova pavimentazione del piazzale condominiale.. piazzale condominiale non piazzale privato. La risposta ti è stata data da tre forumisti.. si applica il 1125 c.c.

 

P.s. qualora non ti fosse chiaro, la discussione è stata chiusa poiché uguale a questa.

Facciamo a capirci...

la tua domanda è:

... come devono essere ripartite le spese per una nuova pavimentazione del piazzale condominiale.. piazzale condominiale non piazzale privato. La risposta ti è stata data da tre forumisti.. si applica il 1125 c.c.

 

P.s. qualora non ti fosse chiaro, la discussione è stata chiusa poiché uguale a questa.

Ok, ci siamo. Se questo piazzale condominiale però serve due accessi distinti, di cui uno privato, come si paga?

Ok, ci siamo. Se questo piazzale condominiale però serve due accessi distinti, di cui uno privato, come si paga?

Rispondo anch'io così avrai anche una quarta risposta:

Si paga esattamente come ti è stato detto fin'ora, ex art 1125! Che si acceda ad un'unità o a tutto il condominio, resta sempre un cortile condominiale ovvero parte comune

Nel mio condominio hanno approvato il riparto delle spese per lavori gia effettuati con i voti della tabella 1 i lavori di rifacimento guaina massetto e pavimentazione del cortile per ifiltrazioni ai due garage di proprita' esclusiva usando la tabella 2 dove i suddetti garage non hanno nessun millesimi pertanto i garage non devono pagare niente mi sono opposto in assemblea mi sono riservato di rivolgermi ad un legale..

ella

Nel mio condominio hanno approvato il riparto delle spese per lavori gia effettuati con i voti della tabella 1 i lavori di rifacimento guaina massetto e pavimentazione del cortile per ifiltrazioni ai due garage di proprita' esclusiva usando la tabella 2 dove i suddetti garage non hanno nessun millesimi pertanto i garage non devono pagare niente mi sono opposto in assemblea mi sono riservato di rivolgermi ad un legale..

ella

Che ne pensate attendo risposte, Grazie [/b]

@sasabit

apri una nuova discussione e chiarisci a cosa si riferiscono la tabella 1 e la tabella 2.. detto così non si capisce.

Grazie

Ospite
Questa discussione è chiusa.
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