Vai al contenuto
franco1962

Ripartizione spese millesimali anni precedenti .

Un condomino chiede di rivalutare le spese dal 2010 al 2015 già pagate e approvate dai condomini in assemblea, asserendo che le quote non erano state ripartite giuste.per questi motivi anche se la maggioranza dei condomini non è d accordo, l'amministratore può rivalutare le spese degli anni precedenti Grazie

 

ciccio

Se ci sono evidenti e provati motivi si potrebbe fare, però è necessario impugnare, oppure all'unanimità dei condomini (1000/1000);

 

Nel momento in cui occorre procedere all’approvazione del bilancio consuntivo del condominio, il nostro codice non impone di seguire una sequenza temporale nell’esaminare i singoli rendiconti.

Infatti, finora la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione con sentenza n.11562 del 2000, ha ritenuto legittime quelle delibere volte all’approvazione del consuntivo senza che sia stata dapprima analizzata la situazione finanziaria riguardante il periodo precedente. Questo perché i criteri di snellezza e semplicità permettono, senza pregiudizi per i comproprietari, di poter regolarizzare successivamente presumibili omissioni nell’approvazione del rendiconto.

E’, inoltre, consentito che vengano sottoposte all’assemblea dei fatti e delle spese riguardanti esercizi passati; tali delibere vincolano i condomini.

Una volta approvato il rendiconto ed il bilancio, i condomini non possono più contestare i conti e le spese a meno che non impugnino la delibera di approvazione del bilancio; tale impugnazione è consentita unicamente per ragioni di legittimità. Nel caso in cui l’impugnazione venga accolta con sentenza, allora il condomino ha la possibilità di visionare i bilanci pregressi.

Tale principio è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26243 del 2011 che ha respinto il ricorso promosso dal condomino che in secondo grado aveva visto respinta la propria domanda con la quale aveva impugnato la nuova delibera.

In pratica il condomino aveva impugnato una delibera in quanto a suo dire il rendiconto era da considerarsi illegittimo. Una volta accolta l’impugnazione, amministratore di condominio convocava nuovamente l’assemblea al fine di modificare il bilancio. A questo punto un altro condomino impugnava tale ultima delibera poiché, sosteneva lo stesso, l’assemblea non poteva modificare il precedente bilancio ormai approvato e quindi definitivo.

I giudici di legittimità, investiti del ricorso, respingevano lo stesso in quanto secondo il loro orientamento l’assemblea può rivedere i vecchi bilanci, specie se occorre conformarsi ad una decisione inter partes quale quella emessa dal Tribunale di Roma.

In conclusione, qualora venga accolta l’impugnazione della delibera, l’assemblea di condominio può legittimamente modificare il consuntivo, senza che ciò costituisca una contrarietà alla legge o ad un qualsiasi regolamento.

Se ci sono evidenti e provati motivi si potrebbe fare, però è necessario impugnare, oppure all'unanimità dei condomini (1000/1000);

[/i]

Basterebbe anche la sola maggioranza di 500 millesimi (non unanimità) per approvare la procedura di revisione. Ad ogni modo mi sa che non c'è nemmeno quella quindi sono d'accordo che il condomino deve impugnare.

Basterebbe anche la sola maggioranza di 500 millesimi (non unanimità) per approvare la procedura di revisione. Ad ogni modo mi sa che non c'è nemmeno quella quindi sono d'accordo che il condomino deve impugnare.
Dubito che con la sola maggioranza si possa modificare dei Consuntivi approvati degli anni precedenti senza aver impugnato ed il Giudice disponga in merito.

Ovvero direttamente in assemblea senza passare per il Giudice, non credo sia possibile, perchè i contrari potrebbero impugnare.

La procedura di revisione contabile è attivabile se la maggioranza qualificata lo richiede.

Eventuali bilanci revisionati andranno ovviamente riapprovati a maggioranza in un assemblea successiva.

In questo modo nessuno può impugnarli in ragione del fatto che ogni delibera può essere sostituita da un'altra con la maggioranza necessaria e questo vale anche per i consuntivi (mi aveva dato conferma l'avv. che scrive sul forum in una discussione qualche settimana fa).

La procedura di revisione contabile è attivabile se la maggioranza qualificata lo richiede.

Eventuali bilanci revisionati andranno ovviamente riapprovati a maggioranza in un assemblea successiva.

In questo modo nessuno può impugnarli in ragione del fatto che ogni delibera può essere sostituita da un'altra con la maggioranza necessaria e questo vale anche per i consuntivi (mi aveva dato conferma l'avv. che scrive sul forum in una discussione qualche settimana fa).

Da non dimenticare che se il preventivo è approvato (anno dopo anno), eventuali impugnazioni sono valide se non impugnate nel limite dell'art. 1137 cc nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Per cui se negli anni passati non è stato impugnato, questo è valido e soltanto un Giudice potrebbe valutare se c'è l'opportunità di rivederlo.

Per cui se negli anni passati non è stato impugnato, questo è valido e soltanto un Giudice potrebbe valutare se c'è l'opportunità di rivederlo.

La delibera di approvazione è valida se non impugnata nei termini di annullabilità ma anche una delibera di approvazione revisione rendiconto è impugnabile nei termini di annullabilità.

Pertanto, se oggi si revisionano i bilanci dello scorso anno e di due anni fa ed oggi si delibera il nuovo riparto corretto in base agli errori riscontrati negli anni precedenti,

 

"se non ci sono cause ostative (es. prescrizioni da valutarsi caso per caso), al pari di ogni altra delibera anche quella di approvazione del rendiconto può essere sostituita con altra approvante rendiconto correttivo"

(Gallucci docet)

--link_rimosso--

La delibera di approvazione è valida se non impugnata nei termini di annullabilità ma anche una delibera di approvazione revisione rendiconto è impugnabile nei termini di annullabilità.

Pertanto, se oggi si revisionano i bilanci dello scorso anno e di due anni fa ed oggi si delibera il nuovo riparto corretto in base agli errori riscontrati negli anni precedenti,

 

"se non ci sono cause ostative (es. prescrizioni da valutarsi caso per caso), al pari di ogni altra delibera anche quella di approvazione del rendiconto può essere sostituita con altra approvante rendiconto correttivo"

(Gallucci docet)

--link_rimosso--

Scusami ma non mi pare dica così la sentenza

 

Una volta approvato il rendiconto ed il bilancio, i condomini non possono più contestare i conti e le spese a meno che non impugnino la delibera di approvazione del bilancio; tale impugnazione è consentita unicamente per ragioni di legittimità.

Nel caso in cui l’impugnazione venga accolta con sentenza, allora il condomino ha la possibilità di visionare i bilanci pregressi.

Questo vuol dire se si desidera modificare uno o più bilanci degli anni passati si deve ricorrere al Giudice, non lo dico io lo dice la Corte di Cassazione con sentenza n.11562 del 2000

La delibera di approvazione è valida se non impugnata nei termini di annullabilità ma anche una delibera di approvazione revisione rendiconto è impugnabile nei termini di annullabilità.

Pertanto, se oggi si revisionano i bilanci dello scorso anno e di due anni fa ed oggi si delibera il nuovo riparto corretto in base agli errori riscontrati negli anni precedenti,

 

"se non ci sono cause ostative (es. prescrizioni da valutarsi caso per caso), al pari di ogni altra delibera anche quella di approvazione del rendiconto può essere sostituita con altra approvante rendiconto correttivo"

(Gallucci docet)

--link_rimosso--

Esattamente la discussione alla quale facevo riferimento.

Perdipiù se fossero sempre necessarie l'impugnazione e l'intervento di un giudice l'operazione di revisione contabile prevista dal cc non avrebbe nessuna utilità.

Scusami ma non mi pare dica così la sentenza

 

Una volta approvato il rendiconto ed il bilancio, i condomini non possono più contestare i conti e le spese a meno che non impugnino la delibera di approvazione del bilancio; tale impugnazione è consentita unicamente per ragioni di legittimità.

Nel caso in cui l’impugnazione venga accolta con sentenza, allora il condomino ha la possibilità di visionare i bilanci pregressi.

Questo vuol dire se si desidera modificare uno o più bilanci degli anni passati si deve ricorrere al Giudice.

Le sentenze alle quali fai riferimento sono ante riforma 2012 e ad ogni modo sentenze di casi specifici. Avevo aperto la discussione sulla revisione contabile apposta per capire bene la procedura: la risposta dell'avvocato mi sembra chiara e esaustiva.

Le sentenze alle quali fai riferimento sono ante riforma 2012 e ad ogni modo sentenze di casi specifici. Avevo aperto la discussione sulla revisione contabile apposta per capire bene la procedura: la risposta dell'avvocato mi sembra chiara e esaustiva.
Le sentenze non vanno in pensione, fanno giurisprudenza, e per modificare quell'orientamento è necessario ci sia un'altra sentenza che lo modifichi, se sei così gentile da postare una più recente, ti ringrazio.
Scusami ma non mi pare dica così la sentenza

 

Una volta approvato il rendiconto ed il bilancio, i condomini non possono più contestare i conti e le spese a meno che non impugnino la delibera di approvazione del bilancio; tale impugnazione è consentita unicamente per ragioni di legittimità.Nel caso in cui l’impugnazione venga accolta con sentenza, allora il condomino ha la possibilità di visionare i bilanci pregressi.

La sentenza non contraddice il mio pensiero che nell'altra discussione avevo manifestato anche prima dell'intervento dell'avvocato.

 

La sentenza dice che i condòmini non possono più contestare ma non dice che non possono RIdeliberare.

 

Oltretutto la possibilità di revisionare i rendiconti delle annualità precedenti è stata data dal nuovo articolo 1130 bis del codice civile, Legge successiva a quella vecchia sentenza che non poteva tener conto di una Legge ancora inesistente.

 

E' mia opinione che la nuova Legge prevalga su una vecchia sentenza.

La sentenza non contraddice il mio pensiero che nell'altra discussione avevo manifestato anche prima dell'intervento dell'avvocato.

 

La sentenza dice che i condòmini non possono più contestare ma non dice che non possono RIdeliberare.

 

Oltretutto la possibilità di revisionare i rendiconti delle annualità precedenti è stata data dal nuovo articolo 1130 bis del codice civile, Legge successiva a quella vecchia sentenza che non poteva tener conto di una Legge ancora inesistente.

 

E' mia opinione che la nuova Legge prevalga su una vecchia sentenza.

Che dice di nuovo l'art. 1130 bis? Dice forse che si possono modificare bilanci pregressi, mi pare di no.

Se così fosse ci sarebbe da rivedere anche l'art 1137 cc

Le sentenze non vanno in pensione, fanno giurisprudenza, e per modificare quell'orientamento è necessario ci sia un'altra sentenza che lo modifichi, se sei così gentile da postare una più recente, ti ringrazio.

Una nuova legge manda ovviamente in pensione le sentenze che sono state prese prima che venisse emanata.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Che dice di nuovo l'art. 1130 bis? Dice forse che si possono modificare bilanci pregressi, mi pare di no.

Se così fosse ci sarebbe da rivedere anche l'art 1137 cc

E quale utilità avrebbe allora la revisione contabile fatta per appurare eventuali errori fatti negli anni precedenti se poi non si può usarla previa impugnazione? Tanto valeva non contemplarla.

Che dice di nuovo l'art. 1130 bis? Dice forse che si possono modificare bilanci pregressi, mi pare di no.

Quindi a cosa servirebbe revisionare i bilanci?

Solo a pagare una ulteriore spesa al revisore contabile per appurare che ci si è sbagliati e che Tizio ha pagato di più e Caio ha pagato di meno ma non si può cambiare nulla perchè Caio che ha pagato di meno non è d'accordo?

 

Tratto da wikipedia:

Con il termine "revisione" s'intende un esame per controllare ed eventualmente correggere errori, difetti o imperfezioni.

Quindi a cosa servirebbe revisionare i bilanci?

Solo a pagare una ulteriore spesa al revisore contabile per appurare che ci si è sbagliati e che Tizio ha pagato di più e Caio ha pagato di meno ma non si può cambiare nulla perchè Caio che ha pagato di meno non è d'accordo?

 

Tratto da wikipedia:

Con il termine "revisione" s'intende un esame per controllare ed eventualmente correggere errori, difetti o imperfezioni.

Rimango della mia opinione ed attendo una sentenza che modifichi l'orientamento di quella postata.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Una nuova legge manda ovviamente in pensione le sentenze che sono state prese prima che venisse emanata.
Se fosse così più della metà delle risposte di questo forum non sono giuste perchè si basano sentenze precedenti la modifica del 18.06.13

Solo per conoscenza il mio archivio ha perlopiù sentenze precedenti quella data, che faccio le butto?

E quando vedo qualcuno che posta sentenze precedenti al 18.06.13 le dico che la risposta è sbagliata?

Rimango della mia opinione ed attendo una sentenza che modifichi l'orientamento di quella postata.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Se fosse così più della metà delle risposte di questo forum non sono giuste perchè si basano sentenze precedenti la modifica del 18.06.13

Solo per conoscenza il mio archivio ha perlopiù sentenze precedenti quella data, che faccio le butto?

E quando vedo qualcuno che posta sentenze precedenti al 18.06.13 le dico che la risposta è sbagliata?

Non è questione di data...se la riforma 2012 non avesse introdotto nuove modifiche ad un determinato argomento ovviamente le sentenze resterebbero valide.

In questo caso, però, è stata introdotta la procedura di revisione contabile e le sentenze emanate prima di tale modifica ovviamente, sulla QUESTIONE SPECIFICA, perdono di validità (poichè prima non esisteva). Mi sembra un ragionamento semplice.

Se vuoi comunque rimanere della tua idea finchè una nuova sentenza smentisca questo orientamento (già modificato con una nuova legge), sei libero di farlo ma almeno non argomentare con frasi provocatorie.

Non è questione di data...se la riforma 2012 non avesse introdotto nuove modifiche ad un determinato argomento ovviamente le sentenze resterebbero valide.

In questo caso, però, è stata introdotta la procedura di revisione contabile e le sentenze emanate prima di tale modifica ovviamente, sulla QUESTIONE SPECIFICA, perdono di validità (poichè prima non esisteva). Mi sembra un ragionamento semplice.

Se vuoi comunque rimanere della tua idea finchè una nuova sentenza smentisca questo orientamento (già modificato con una nuova legge), sei libero di farlo ma almeno non argomentare con frasi provocatorie.

Non ho provocato nessuno, ho semplicemente esposto delle considerazioni.

Comunque ritornando a tema, se nel vostro condominio desiderate rivedere dei bilanci dal 2010 al 2015, devi considerare che dal 2010 al giugno 2013 era in vigore il vecchio ordinamento e non prevedeva la revisione contabile, perciò regolatevi di conseguenza.

Comunque io rimango dalla mia idea, qualcuno dei condomini potrebbe impugnare se ci saranno delle modifiche approvate dall'assemblea a maggioranza, questo è il mio parere.

Solo per conoscenza il mio archivio ha perlopiù sentenze precedenti quella data, che faccio le butto?

E quando vedo qualcuno che posta sentenze precedenti al 18.06.13 le dico che la risposta è sbagliata?

Una sentenza di Cassazione del 200X ha condannato una persona a sei mesi di carcere per aver guidato senza patente.

Che fai, conservi la sentenza in archivio o la butti perchè quella sentenza è stata superata da una nuova Legge?

Una sentenza di Cassazione del 200X ha condannato una persona a sei mesi di carcere per aver guidato senza patente.

Che fai, conservi la sentenza in archivio o la butti perchè quella sentenza è stata superata da una nuova Legge?

Allora convieni con la mia opinione, le sentenze non vanno in pensione e fanno giurisprudenza, ovvero anche quella che ho postato del 2000
Una sentenza di Cassazione del 200X ha condannato una persona a sei mesi di carcere per aver guidato senza patente.

Che fai, conservi la sentenza in archivio o la butti perchè quella sentenza è stata superata da una nuova Legge?

Giusto e semplice. Personalmente non insisto mi sembra che tullio sia chiuso a riccio nelle sue convinzioni...in questi casi non c'è molto da fare.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Allora convieni con la mia opinione, le sentenze non vanno in pensione e fanno giurisprudenza, ovvero anche quella che ho postato del 2000

A me pare che ti abbia detto chiaramente il contrario.

Se ragioni così dovresti applicare sentenze (basate su leggi vecchie) piuttosto che le nuove leggi. Ti pare abbia senso?

Giusto e semplice. Personalmente non insisto mi sembra che tullio sia chiuso a riccio nelle sue convinzioni...in questi casi non c'è molto da fare.
Anche tu del resto, almeno pare.
Anche tu del resto, almeno pare.

La differenza tra me e te (come direbbe Ferro) è che qua siamo in due a dirlo a te...

Comunque non tutte le discussioni devono finire obbligatoriamente con una comunione di idee.

Restiamo tranquillamente ognuno sulle proprie posizioni..amen.

Se ragioni così dovresti applicare sentenze (basate su leggi vecchie) piuttosto che le nuove leggi. Ti pare abbia senso?
Ti faccio la stessa domanda che ha fatto Leonardo a me;

 

Una sentenza di Cassazione del 200X ha condannato una persona a sei mesi di carcere per aver guidato senza patente.

Che fai, conservi la sentenza in archivio o la butti perchè quella sentenza è stata superata da una nuova Legge?

In pratica se la legge è cambiata lui non va in carcere?

Non è questione di data...se la riforma 2012 non avesse introdotto nuove modifiche ad un determinato argomento ovviamente le sentenze resterebbero valide.

In questo caso, però, è stata introdotta la procedura di revisione contabile e le sentenze emanate prima di tale modifica ovviamente, sulla QUESTIONE SPECIFICA, perdono di validità (poichè prima non esisteva). Mi sembra un ragionamento semplice.

Se vuoi comunque rimanere della tua idea finchè una nuova sentenza smentisca questo orientamento (già modificato con una nuova legge), sei libero di farlo ma almeno non argomentare con frasi provocatorie.

Devi sapere che una legge se non previsto non è retroattiva, e vale dal momento in cui è emanata o dalla data prevista, quello che era prima era regolato con la legge precedente, per cui la revisione prevista dall'art 1130 bis, vale dal 18 giugno 2013

Comunque tu puoi fare come desideri sei liberissimo, io rimango della mia opinione.

Esco dalla discussione prima che lo Staff la chiuda.

×