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Ripartizione spese manutenzione tetti a falde centro storico

Salve, in un edificio antico con 22 tetti a falde come si ripartiscono le spese per la manutenzione di alcuni di essi?

Salve, in un edificio antico con 22 tetti a falde come si ripartiscono le spese per la manutenzione di alcuni di essi?
Si usano le tabelle dei millesimi di proprietà o si applicano delle tabelle di gestione fatte sulla superficie degli appartamenti che isistono sotto un determinato tetto?

Si applica la tabella proprietari.. il punto è stabilire se partecipano tutti, visto che il 1117 c.c. è derogabile oppure solo quelli coperti..

Grazie. Ma vorrei sapere, dato che siamo in fase di ottimizzazione delle tabelle millesimali, chi decide se tutti devono partecipare alle spese delle manutenzioni tetti o se ognuno partecipa solo alle coperture sopra le proprie proprietà?

Un altro quesito é: nel caso di un tetto che copre alcune abitazioni, ma anche l'accesso comune a tutti, che immette all'atrio e quindi ai corpi scala dell'edificio, come si distribuisce la spesa?

Dipende da cosa sia contemplato nel regolamento di condominio ovvero dai rogiti effettuati. L'art. 1117 c.c. elenca una serie di fattispecie ma dice anche che sia possibile derogare se c'è un titolo.

 

Art. 1117 c.c. I comma

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

In linea di massima, dovrebbero partecipare alla spesa solo coloro che risultano coperti.

 

Art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

 

Per la tua ultima domanda:la spesa va ripartita tra tutti essendo coinvolte parti comuni.

Dipende da cosa sia contemplato nel regolamento di condominio ovvero dai rogiti effettuati. L'art. 1117 c.c. elenca una serie di fattispecie ma dice anche che sia possibile derogare se c'è un titolo.

 

Art. 1117 c.c. I comma

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

In linea di massima, dovrebbero partecipare alla spesa solo coloro che risultano coperti.

 

Art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

 

Per la tua ultima domanda:la spesa va ripartita tra tutti essendo coinvolte parti comuni.

Nel ns. condominio abbiamo lo stesso problema ( condominio composto da tre UNITA' attaccate cadauna composta da 4 appartamenti)

necessita il ripristino tetto di N. 1 --nel rogito e' menzionato art.1117-1118, c'e chi sostiene che intervento deve essere pagato da chi trae utilita' quindi appartamenti sotto il tetto in discussione appellandosi art 1123, mentre dicono che art.1117-1118 sono realtivi a tutte le spese di impianti muri perimetrali ecc... cioè divise in millesimi chiedo: è corretto??

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