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gianfil

Ripartizione spese legali - nel frattempo che nessuno paga chi ha ragione?

Salve a tutti. Vorrei sottoporre agli esperti di questo Forum il seguente problema che affligge il condominio dove risiedo.

L'amministratore qualche giorno fa ha inviato a tutti i condomini un prospetto di riparto riguardante spese legali spettanti a ciascun condomino, richieste dal legale del condominio, riferite ad una causa tutt'ora in corso ma iniziata più di dieci anni fa. Però un condomino che ha acquistato un appartamento circa otto anni fa non vuole pagare la sua quota perchè a suo dire non spetta a lui tale pagamento ma bensì all'ex proprietario che gli ha venduto l'immobile in quanto la controversia legale tra condominio e altri due condomini (che avevano impugnato due delibere) era già iniziata da due anni circa.

L'attuale condomino proprietario pretende che l'amministratore chieda la somma dovuta per spese legali al suo venditore e precedente proprietario. L'amministratore invece afferma che, non sapendo peraltro neanche chi sia il precedente proprietario e nè dove risieda, tale addebito debba essere assolto da lui in quanto attuale proprietario e che eventualmente potrà rivalersi su chi gli ha venduto l'immobile.

Nel frattempo che nessuno paga chi ha ragione?

Ringrazio anticipatamente per le preziose risposte che come sempre non mancheranno. Saluti,

Gianfranco

Cassazione consentenza n. 12013, - 1/07/2004

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

 

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato

 

 

 

Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.24654 del 03/12/2010

In caso di vendita di un appartamento in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicchè, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.

 

 

 

 

 

"La fede è più forte dell'evidenza, quindi è un ostacolo alla ricerca della verità".

 

Modificato Da - Massi il 28 Mag 2013 19:02:10

Grazie Massi per la risposta. Però, anche se le sentenze attribuiscono le spese ed il relativo pagamento al proprietario al momento delle delibere, non ho capito a chi in questo momento (10 anni dopo l'inizio della procedura legale) si deve chiedere il pagamento delle spese legali, che peraltro in attesa di sentenza, non sono ancora definitive. In definitiva, se il nuovo proprietario non le vuole pagare ed il vecchio proprietario non si sa dove sia, l'amministratore a chi le deve chiedere?

Abbiate pazienza e datemi cortesemente una risposta più precisa o magari gli estremi di una sentenza che si avvicina a questa situazione. Grazie ancora,

Gianfranco

 

 

C' è qualcuno che cortesemente può darmi una risposta più precisa o dei riferimenti normativi inerenti al caso specifico?

Grazie

 

 

Scusate se insisto potete darmi per favore una risposta più precisa sul caso specifico. Grazie

 

 

Scritto da gianfil il 29 Mag 2013 - 14:24:02: Scusate se insisto potete darmi per favore una risposta più precisa sul caso specifico. Grazie

 

 

In virtù dell’ art. 63, comma 2, disp. att. c.c., l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare.

 

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