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pietro198

Ripartizione Spese Energia Elettrica - in un condominio di 4 piani la spesa dell'energia elettrica va suddivisa tutta con la tabella

Buonasera, chiedo informazioni circa la ripartizione da adottare per la divisione della spesa di energia eletrica in un condominio. Mi spiego, in un condominio di 4 piani la spesa dell'energia elettrica va suddivisa tutta con la tabella B specifica oppure per metà della spesa divisibile in parti uguali fra i partecipanti al condominio e per l'altra metà divisibile per la tabella B - 500/500? Grazie a quanti vorranno dare una risposta in merito.

Cosa alimenta? Luce scale/ascensore/citofono/autoclave.

Ciao

Nicola.L

Dunque Nicola, l'enrgia elettrica alimenta: luce scale; ascensore; citofono; autoclave.

Buonasera, chiedo informazioni circa la ripartizione da adottare per la divisione della spesa di energia eletrica in un condominio. Mi spiego, in un condominio di 4 piani la spesa dell'energia elettrica va suddivisa tutta con la tabella B specifica oppure per metà della spesa divisibile in parti uguali fra i partecipanti al condominio e per l'altra metà divisibile per la tabella B - 500/500? Grazie a quanti vorranno dare una risposta in merito.

In assenza di dati inconfutabili desumibili da un sottocontatore che collegato ai vari usi ne indichi i consumi effettivi si ripartisce sempre e solo per millesimi di proprietà così come dispone il codice civile nel suo art. 1123 cc I comma.

Qualsiasi altro riparto in assenza del suddetto indicatore ovvero adottato senza una convenzione risulterà nullo.

Installa dei contatori di sottolettura cosi hai i consumi effettivi - come ti ha suggerito Patrizia Ferrari-.

Ciao

Nicola.L

Grazie Patrizia. La tabella inserita nel regolamento di condominio riporta la seguente dicitura: tab. B riepilogativa ENEL, quindi adotto questa tabella? è giusto? mi dai conferma.

Grazie Patrizia. La tabella inserita nel regolamento di condominio riporta la seguente dicitura: tab. B riepilogativa ENEL, quindi adotto questa tabella? è giusto? mi dai conferma.

Se è stato inserito il termine "RIEPILOGATIVA ENEL" e la voce ENEL non compare in nessun'altra tabella evidentemente si è voluto sancire in quella tabella la media di tutti i consumi elettrici condominiali.

Se la tabella è contrattuale (approvata all'unanimità di 1000 millesimi o inserita/richiamata negli atti notarili) e/o avete sempre ripartito con quella tabella, secondo me puoi continuare a ripartire così.

Il condominio è nuovo? Altrimenti fino ad ora come avete fatto? Ci sono state contestazioni?

Per pietro198. La voce generica ENEL attribuita alla sola tabella millesimale B, considerato che l'energia elettrica serve a far funzionare diversi impianti (luce-scale, ascensore, autoclave, citofoni, ecc.), costituisce un errore perché non rispetta quanto disposto dagli artt.1117, 1123,1124 del Codice Civile (criteri oggettivi). Ti consiglio di far installare dei sottocontatori su ogni linea elettrica che alimenta i vari impianti e ricavare, quindi, con esattezza i consumi da addebitare ai vari servizi, tenendo presente che per l'autoclave il criterio di ripartizione dovrà essere fatto sui consumi di acqua letti sui contatori divisionali di ciascun condomino servito da detto impianto (Cassazione sentenza n.7172/83).

Per pietro198. La voce generica ENEL attribuita alla sola tabella millesimale B, considerato che l'energia elettrica serve a far funzionare diversi impianti (luce-scale, ascensore, autoclave, citofoni, ecc.), costituisce un errore perché non rispetta quanto disposto dagli artt.1117, 1123,1124 del Codice Civile (criteri oggettivi)....

Non è detto che costituisca un errore; potrebbe costituire solo una deroga legittima se sul regolamento contrattuale fosse specificato che tutti i consumi elettrici vanno ripartiti con tabella B,

Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può essere in contrasto con i dettami del Codice Civile.

Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può essere in contrasto con i dettami del Codice Civile.

Non proprio.

Un regolamento contrattuale può prevedere deroghe al codice civile nei limiti consentiti al disposto di cui all'art.1138cc.

Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può essere in contrasto con i dettami del Codice Civile.

Infatti il regolamento contrattuale, alias contratto, alias convenzione, non è affatto in contrasto con il codice civile il cui primo comma dell'art. 1123, capostipite dei successivi commi e articoli riguardandi il riparto spese (1124 - 1125 - 1126) recita:

 

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

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