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digregoriofranco

Ripartizione spese di progettazione e murarie di un tetto su lastrico solare esclusivo

Buon giorno,

vorrei sapere se la costruzione di un tetto su un lastrico solare esclusivo le relative spese di progettazione e murarie vanno ripartite come quelle che l'amministratore ha elaborato, cioè in parti uguali o come penso le stesse devono essere ripartite in base ai millesimi, tenendo conto della proprietà esclusiva e quindi 1/3 e 2/3?.

Ed ancora, considerato che il proprietario del lastrico solare esclusivo è, comunque, proprietario abche dell'androne e/o vano scale lo stesso farebbe parte anche dei 2/3?. leggendo qua e la, anche in questo forum, la risposta è si. Volevo, per cortesia, una conferma.

nell'attesa di eisposta, molto cortesemente saluto e ringrazio anticipatamente.

franco

Salve, se il lastrico solare è ad uso esclusivo l'eventuale spesa per un tetto spetta solo al proprietario del lastrico.

Grazie, comunque della risposta. Ma allora perchè il comportamento dell'amministraore di far pagare tutto in parte uguali a tutti i condomini?. Non Le pare che il comportamento dell'amministratore possa agevolare il proprietario del lastrico solare?

Io pensavo che, nonostante, il tetto possa fungere da copertura degli appartamenti sottostanti, la ripartizione sarebbe stata come per li lastrico solare esclusivo e cioè 1/3 proprietario del lstrico esclisivo e 2/3 degli altri proprietari degli appartamenti sottostanti, in base alle qiote millesimali con l'agginta, anhe, della quota dello stesso proprietario del lastrico esclisivo perché, comunque è ptoprietario anche del vano scale e/o vano scala.

E poi, in base all'ultima sentenza della Cassazione, la n. 1451 del 23/01/2014 non sarebbe più logico far pagare tutti i condomini in base alla superficie effettiva dell'appartamento?.

Grazie

di nuovo un saluto. vediamo se ho capito bene. C'è un lastrico solare di proprietà esclusiva di uno dei condomini? che tetto si deve fare su questo lastrico solare? Se si sostituisce il lastrico solare con un tetto allora la spesa si ripartisce in base ai millesimi di proprietà. Se invece si vuole costruire un tetto sul lastrico in maniera da avere una parte coperta e che quindi la può utilizzare solo chi ha l'uso esclusivo del lastrico, allora il tetto se lo paga lui. Mi faccia capire bene.

Buon giorno,

il caso: fabbricato con 8 appartamenti, un magazzino di proprietà singola ed un lastrico solare esclusivo. Per evitare completamente le infiltrazioni, si è provveduto a commissionare ad un tecnico la progettazione della copertura del lastrico solare facendo pagare a tutti i condomini in parte uguale la relativa spesa di progettazione (sui 9.000,00) Il sottoscritto ha significato all'amministratore delle riserve sul criterio di ripartizione della spesa. ma, costui ha ragionato dicendo che la ripartizione non doveva essere 1/3 e 2/3 bensì in parti uguali perché si trattava di costruire un tetto sul lastrico solare esclusivo. Secondo me la sua giustificazione sembra essere poco convincente. Certamente il lastrico solare continuerà ad essere di proprietà esclusiva e non condominiale ed ecco, quindi, il problema della ripartizione, x adesso delle spese di progettazione, in seguito x le spese di costruzione del tetto. Non so se ho bene rappresntato il caso; e poi c'è la sentenza della Cassazione che ho evidenziato nel primo post. Nell'attesa distintamente saluto.

Salve, quindi ricapitoliamo. Il lastrico solare copre tutto l'edificio ed è ad uso esclusivo di un condòmino. Siccome ci sono infiltrazioni, invece di riparare il lastrico solare si costruisce un tetto. Il tetto viene però rialzato rispetto al lastrico e quindi ci si troverà ad avere un sottotetto praticabile che però resterà ad uso esclusivo di un condomino. Ma in assemblea avete approvato questo tipo di lavoro e la relativa ripartizione della spesa? Tanto per cominciare le spese relative al tetto vengono ripartite in millesimi e non in parti uguali se ciò non è previsto da un eventuale regolamento di condominio. Ma il problema principale è un altro. In pratica con il vostro intervento scompare il lastrico solare e ci si ritrova con un sottotetto praticabile. Io ritengo che così facendo e ripartendo la spesa per millesimi, il sottotetto diventa condominiale e non resta ad uso esclusivo di un condomino. Ma è una considerazione personale eventualmente da confermare. Comunque non credo sia indispensabile fare un tetto per evitare infiltrazioni. Se ci sono problemi deliberate semplicemente il rifacimento del lastrico, affidate i lavori ad una ditta seria e ripartite la spesa in base al 1126.

Molto gentile, ma la maggioranza dei condomini è stata per la costruzione del tetto deliberando, altresì, la ripartizione in parti uguali la relativa spesa. Il problema del sottotetto non lo avevo preso in considerazione e La ringrazio perchè sarebbe oggetto di chiarificazione con l'amministratore nel senso che la costruzione del tetto fa scomparire il lastrico esclusivo per diventare il un sottotetto condominiale. Purtroppo non è possibile la ripartizxione in base all'art. 1126. Ma mi tolga una curiosità: la semplice trasformazione di un lastrico solare in tetto tradizionale rientra nelle innovazioni di cui all’art. 1121 del c.c.? e se si, come dovrei comportarmi, secondo la sua esperienza professionale?.

La ringrazio in anticipo e...buona giornata.

Partendo dalla considerazione che non esiste una lista di interventi definiti innovazioni, in base al 1120 cc ritengo che la sostituzione del lastrico solare con un tetto possa considerarsi innovazione. Pertanto l'assemblea deve deliberare con la maggioranza prevista dal 1136 5°comma cioè maggioranza degli intervenuti con almeno 2/3 dei millesimi. Ritengo inoltre che la spesa sia sicuramente gravosa e pertanto in base al 1121 cc può rifiutarsi di partecipare. A quel punto non essendo innovazione suscettibile di utilizzazione separata, l'innovazione non è consentita tranne nel caso in cui venga interamente pagata da chi ha votato a favore.Se lei ha votato contro la delibera o si è astenuto o era assente, può entro 30gg ricorrere all'autorità giudiziaria e chiedere l'annullamento della stessa. Può ricorrere all' a.g. anche per il fatto che la ripartizione della spesa se non prevista dal rdc non è corretta, e qualsiasi variazione può essere apportata soltanto con voto all'unanimità (1000/1000)

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