Vai al contenuto
gigix73

Ripartizione spese danni da terrazza a livello

Buongiorno, vi ringrazio in anticipo per le risposte e i chiarimenti che mi vorrete fornire.

La domanda riguarda il criterio di ripartizione dei danni per le infiltrazioni da una terrazza ad uso esclusivo verso un appartamento sottostante. Fermo restando i criteri di cui all'art. 1126 c.c., il caso specifico fa riferimento ad una terrazza che copre l'intero edificio, mentre l'appartamento danneggiato riguarda solo una porzione della verticale sottostante al terrazzo.

Ora, l'applicazione del 1126 deve essere riferita alla verticale dell'intero terrazzo (ovvero tutto lo stabile) oppure solo alla verticale dell'appartamento danneggiato?

Ed inoltre: i box ricadenti nella verticale, partecipano anch'essi alla ripartizione della spesa?

Benvenuto.

1) Nella ripartizione entrano TUTTI quelli coperti dal terrazzo in questione, non solo quelli immediatamente sotto alla parte che causa le infiltrazioni.

2) Compresi i box sottostanti il terrazzo (tutto).

 

Staff

Grazie per il chiarimento.

Un ulteriore dubbio riguarda il criterio di ripartizione della quota dei 2/3 tra i condomini interessati dalla verticale del terrazzo in questione. Ciascuno contribuisce in ragione dell'effettiva superficie che ricade sotto la prioezione verticale, oppure (come ho letto da qualche parte) è sufficiente ricadere anche solo di 1 m2 al di sotto e si contribuisce con tutti i millesimi della proprietà?

Scritto da gigix73 il 04 Lug 2011 - 11:01:16: Grazie per il chiarimento.

Un ulteriore dubbio riguarda il criterio di ripartizione della quota dei 2/3 tra i condomini interessati dalla verticale del terrazzo in questione. Ciascuno contribuisce in ragione dell'effettiva superficie che ricade sotto la prioezione verticale, oppure (come ho letto da qualche parte) è sufficiente ricadere anche solo di 1 m2 al di sotto e si contribuisce con tutti i millesimi della proprietà?

la legislazione in tal senso non è chiara. Sono utilizzabili entrambi i criteri.

Ho trovato la seguente sentenza della Cassazione (Cass.27-11-2001 n.3343) che sembra fare chiarezza. Cosa ne pensate?

 

"E' sufficiente quindi che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare, perché la proprietà di detta unità concorra alla ripartizione delle spese pari ai due terzi dell'intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante un terzo. Quando l' art. 1126 c.c. fa riferimento alla "porzione di piano" non intende avere riguardo alla "porzione" della proprietà, per ragguagliarvi la ripartizione dei restanti due terzi delle spese, ma alla porzione come unità: l'unica esclusione da detta ripartizione attiene a quelle unità che in alcun modo siano "coperte" dal lastrico."

Con riferimento al mio post precedente, ritenete opportuno contestare una ripartizione spese condominiali facendo leva sulla sentenza che ho riportato? O potrei "farmi male"?

Grazie!

Scritto da gigix73 il 04 Lug 2011 - 11:01:16: Grazie per il chiarimento.

Un ulteriore dubbio riguarda il criterio di ripartizione della quota dei 2/3 tra i condomini interessati dalla verticale del terrazzo in questione. Ciascuno contribuisce in ragione dell'effettiva superficie che ricade sotto la prioezione verticale, oppure (come ho letto da qualche parte) è sufficiente ricadere anche solo di 1 m2 al di sotto e si contribuisce con tutti i millesimi della proprietà?

A differenza di quanto sostenuto da balby, la cosa è stata chiarita e infatti chi si trova sotto al lastrico deve pagare con TUTTI i propri millesimi.

Certro questo è il criterio legale, che però in casi particolari può risultare iniquo, quindi è certamente opportuno predisporre una tabella ad hoc che tenga copnto della effettiva copertura.

 

La sentenza citata, comunque, è del Tribunale di Bologna, non della Cassazione.

 

Staff

effettivamente questo mi conforta.

Nel caso in esame, a me converrebbe l'applicazione del criterio stabilito dalla sentenza di cui sopra, per cui impugnerò la tabella di ripartizione redatta appellandomi a tale sentenza.

In ogni caso, suppongo che una tabella ad hoc dovrebbe essere approvata all'unanimità dall'assemblea, in caso contrario dovrebbe restare valido il criterio stabilito dalla giurisprudenza...è così?

Non mi è chiara la discussione

Qui si sta parlando della riparazione localizzata di una terrazza che “copre l’intero edificio( ovvero che fa da tetto a tutto l’edificio)

Tutti i sottostanti devono concorre per i 2/3 con i millesimi di proprietà

È come s e si trattasse di un tetto.

Forse che alla riparazione localizzata di un tetto vi concorrono solo quelli che sono sotto il danno?

Vi concorrono tutti con i rispettivi millesimi di proprietà

Scritto da Nero45 il 06 Lug 2011 - 23:32:15: Non mi è chiara la discussione

 

Qui si sta parlando della riparazione localizzata di una terrazza che “copre l’intero edificio( ovvero che fa da tetto a tutto l’edificio)

 

Tutti i sottostanti devono concorre per i 2/3 con i millesimi di proprietà

È come s e si trattasse di un tetto.

Forse che alla riparazione localizzata di un tetto vi concorrono solo quelli che sono sotto il danno?

Vi concorrono tutti con i rispettivi millesimi di proprietà

 

Scusate, sono stato poco chiaro per cercare di semplificare la questione. In realtà il tetto non copre TUTTO l'edificio, ma buona parte di esso. Mentre la mia proprietà ricade per intero sotto la verticale, ci sono altre due unità che ricadono solo in parte. L'amministratore ha effettuato le ripartizioni considerando le loro superfici EFFETTIVAMENTE coperte, mentre in base a quanto detto sopra avrebbe dovuto considerare la quota millesimale relativa all'intera unità immobiliare.

Scritto da gigix73 il 06 Lug 2011 - 10:11:24: ...

In ogni caso, suppongo che una tabella ad hoc dovrebbe essere approvata all'unanimità dall'assemblea, in caso contrario dovrebbe restare valido il criterio stabilito dalla giurisprudenza...è così?

E' così, trattandosi di deroga ad un criterio legale.

Staff

Scritto da Elena Bartolini il 05 Lug 2011 - 18:10:03:

A differenza di quanto sostenuto da balby, la cosa è stata chiarita e infatti chi si trova sotto al lastrico deve pagare con TUTTI i propri millesimi.

Certro questo è il criterio legale, che però in casi particolari può risultare iniquo, quindi è certamente opportuno predisporre una tabella ad hoc che tenga copnto della effettiva copertura.

 

La sentenza citata, comunque, è del Tribunale di Bologna, non della Cassazione.

 

Staff

mi spiace Elena ma su questo abbiamo già dibattuto e non ne siamo mai usciti: non esiste un unico indirizzamento giuridico proprio per l'iniquità generata dall'applicazione tout court dell'orientamento principale

Concordo pienamente con balby circa la scorrettezza dell’applicazione giuridica del 1126.

 

L’art 1123 recita chiaramente” Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.”

Orbene coloro che sono coperti parzialmente dal tetto e parzialmente dal terrazzo a livello /lastrico solare di uso esclusivo, non usano la” cosa” in misura diversa rispetto agli altri condomini, bensì usano tale copertura del loro bene, seppure composta parte da tetto e parte da terrazza/lastrico, esattamente nello stessa misura di chi è totalmente coperto o dal tetto o dal lastrico.

Dunque l’applicazione del metodo giurisprudenziale del 1126 COZZA MANIFESTAMENTE con il 1123 perché nessun giudice, né alcuna Cassazione potranno mai dimostrare che chi è coperto parzialmente del tetto e parzialmente dal terrazzo usa quella sua particolare copertura in” modo diverso” rispetto agli altri e dunque tale da giustificare il concorso al mantenimento della stessa con il doppio dei millesimi di proprietà.

Perché a ciò porta l’applicazione del concetto giurisprudenziale del 1126:

- si paga con i totali millesimi quando si pone mano al terrazzo;

- si paga nuovamente con i totali millesimi quando si pone mano al tetto.

 

Risultato: si paga la copertura del proprio bene con il doppio dei millesimi rispetto a chi è invece coperto da una sola tipologia di copertura.

 

E ciò , a mio avviso, è manifestamente contrario al 1123.

Ragione per cui , se si intende rivolgersi al giudice per la regolarizzazione del concorso economico, non occorre reclamare di pagare il terrazzo a livello/lastrico in ragione della superficie realmente coperta, bensì occorre ricorrere sul perché, quando coperti parzialmente dal tetto e dal lastrico, si è costretti a pagare QUESTA COPERTURA del proprio bene, USATA NELLA STESSA MISURA DEGLI ALTRI, con il doppio dei millesimi di proprietà

Perché, ponendo il caso di intervenire contemporaneamente e al tetto e al terrazzo/lastrico, CIO' ACCADE!!!!

Scritto da Elena Bartolini il 07 Lug 2011 - 15:42:34: Non confondere quello che personalmente non si ritiene equo con quello che la legge prevede, che è quello già detto.

O almeno produci qualcosa di "concreto" in termini di sentenze contrastanti per dire che un certo criterio legale non vada applicato!

 

Ancora di recente (sentenza n. 3343 del 27 novembre 2001 in Arch. Loc. n. 2/2002) il Tribunale di Bologna, Sez. I ha precisato che "quando l'art.1126 fa riferimento alla porzione di piano, non intende avere riguardo alla porzione [...]

mentre cerco, ti riporto l'analisi del TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di Bologna 8associazione di cui sono membro)

Il codificatore, ad opinione dello scrivente, preso atto dell’estrema difficoltà di prevedere regole ad hoc per ogni diversa tipologia costruttiva, ha voluto nei predetti articoli (ref 1123 1126) dettare dei criteri generali per la ripartizione delle spese lasciando la possibilità ai condomini di adattare tali regole alle specifiche caratteristiche dello stabile con un’apposita disciplina nell’ambito del Regolamento di condominio. Infatti non a caso gli articoli 1123 e 1126 non rientrano nell’elencazione delle norme inderogabili dal Regolamento di condominio ex art. 1138 c.c., come pure lo stesso legislatore nella formulazione dell’articolo 1126 c.c. attribuisce un terzo della spesa per la manutenzione del lastrico a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo ed i restanti due terzi a carico dei condomini a cui il lastrico solare serve – e si noti l’estrema genericità del termine serve - lasciando così all’utilizzatore della norma il compito di individuare nell’ambito del complesso condominiale quali siano effettivamente i condomini imputabili di tale spesa, ed in che misura.

continuo a cercare...

ciao

Scritto da balby il 07 Lug 2011 - 16:02:24:

 

mentre cerco, ti riporto l'analisi del TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di Bologna (associazione di cui sono membro)

...

Analisi che sostanzialmente non dice niente di nuovo, sostenendo che i condomini hanno autonomia negoziale in merito ai criteri di ripartizione delle spese (cioè possono accordarsi per dotarsi di tabelle specifiche ai loro casi particolari).

 

Continua a cercare...

 

Staff

Scritto da Elena Bartolini il 07 Lug 2011 : 15:42:34

quote: Non confondere quello che personalmente non si ritiene equo con quello che la legge prevede, che è quello già detto.

O almeno produci qualcosa di "concreto" in termini di sentenze contrastanti per dire che un certo criterio legale non vada applicato!

E ci risiamo con le sentenze particolareggiate.

La giurisprudenza non va a cercare implicazioni al di fuori del caso specifico, forse perché ciò porta fuori strada rispetto al quesito posto.

Ragione per cui se si va davanti al giudice per chiarire coma vada ripartita la spesa del lastrico egli giudice ti risponde esattamente come nella sentenza da te riportata perché vi è un allineamento con la Cassazione.

Ripeto per l’ennesima volta:

quando si è di fronte ad un problema come quello in questione, non occorre chiedere al giudice come debba essere ripartita la spesa del lastrico.

Occorre invece chiedere al giudice la ragione per cui ,SECONDO LE SENTENZE CIRCOASTANZIATE CHE VENGONO SEMPRE RIPORTATE IN FORUM COME QUESTI, se si è coperti dal lastrico e dal tetto l’interessato deve pagare l’intervento sulla copertura del proprio bene con il doppio dei millesimi di proprietà rispetto a chi invece è coperto da una sola tipologia di copertura.

Ovvero, E NON MI STANCHERÒ mai di ripeterlo a quanti ne vogliano trarre spunto , perché , E PER QUALE RAGIONE , il pagamento della copertura debba essere difforme da quanto stabilito dal 1123 ( per quanto ho già detto nel precedete intervento),visto che l’uso del bene viene fatto nella stessa identica misura degli altri comunisti.

Io non porto sentenze perché sentenze in questo senso non ce ne sono anche perché,FORSE, coloro che si sono fino ad ora rivolti al forum hanno avuto risposte del tono di quelle sopra riportate, senza che alcuno si sia mai posto il problema che ho citato, ed EVIDENZIATO all’interlocutore che nonostante le sentenze che vengono sistematicamente riportate, il problema esiste e dovrebbe essere affrontato dalla giusta angolazione.

Mi permetto poi di evidenziare che coloro che si rivolgono al forum sanno benissimo navigare in rete come sanno benissimo che cliccando su un motore di ricerca la frase” come ripartire la spesa per il lastrico solare” od altra frase similare, si trovano, con estrema facilità, esposte tutte le sentenze che chi risponde ai quesiti continua a postare.

Se poi nonostante la navigazione si rivolgono al forum forse è perché hanno fiutato nel problema qualcosa che non va per il giusto verso e per questo cercano lumi e chiarimenti al forum.

Comunque a fronte di tutto quanto sopra , nella”riforma delle norme del codice civile in materia di condominio” all’art 8 è riportato quanto segue:

-2. L'articolo 1126 è sostituito dal seguente:

«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare di ciascuno».

La qual cosa è molto diversa dal vigente 1126 che recita:

….....gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno

È sparita la frase”… dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Ovvero il lastrico solare finalmente viene inteso quale copertura comune a tutti i condomini come per il tetto, perché di fatto copre, parimenti al tetto, le strutture dell’edificio essenziali all’edificio stesso( muri, pilastri ,solai ,ecc ,come appunto fa il tetto).

E questo,SENTENZE A PARTE CHE NON HO MAI POSTATO!!!, mi sembra che sposi appieno il mio concetto sopra espresso.

Scritto da Nero45 il 08 Lug 2011 - 01:06:04:

 

Vedo che la questione è piuttosto dibattuta, però purtroppo con quest'ultimo post la confusione è aumentata!

Cerco di tradurla in altri termini: vi sono da un lato le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza al 1126, che stabiliscono in maniera piuttosto definitiva che la ripartizione delle spese relative ad un terrazzo/lastrico vada effettuata in base all'intera consistenza millesimale delle varie unità interessate dalla verticale (e questa, per quanto ingiusta possa sembrare, è la regola finora applicata, come giustamente afferma lo Staff del Forum!); dall'altro vi è la nuova versione del 1126, citata da Nero, secondo la quale terrazzo/lastrico = tetto, per cui in base a questa le spese sono da ripartire tra TUTTI i condomini, non solo quelli interessati dalla verticale.

Se ho ben inteso, dunque, sembra che in ogni caso l'ipotesi di una ripartizione in base alle effettive superfici interessate dalla verticale non sia mai quella da percorrere!

Siete d'accordo?

Scritto da Nero45 il 08 Lug 2011 - 01:06:04: ...La giurisprudenza non va a cercare implicazioni al di fuori del caso specifico, forse perché ciò porta fuori strada rispetto al quesito posto.

Ragione per cui se si va davanti al giudice per chiarire coma vada ripartita la spesa del lastrico egli giudice ti risponde esattamente come nella sentenza da te riportata perché vi è un allineamento con la Cassazione.

...

Appunto. QUINDI se devi rispondere a qualcuno che fa questa domanda sul forum DEVI dire questo, dopodichè aggiungi un bel SECONDO ME e dici tutto quello che ritieni giusto ed equo.

 

Specificando bene, però, cosa dice il criterio legale (pur iniquo) E RELATIVA GIURISPRUDENZA NOTA e cosa no.

 

Scritto da gigix73 il 08 Lug 2011 - 08:37:54: ... dall'altro vi è la nuova versione del 1126, citata da Nero...

La "nuova" versione del Codice al momento è solo una proposta in discussione, per cui niente di legalmente valido.

 

Staff

Scritto da Elena Bartolini il 08 Lug 2011 : 17:42:30

 

quote: Appunto. QUINDI se devi rispondere a qualcuno che fa questa domanda sul forum DEVI dire questo, dopodichè aggiungi un bel SECONDO ME e dici tutto quello che ritieni giusto ed equo.

 

Specificando bene, però, cosa dice il criterio legale (pur iniquo) E RELATIVA GIURISPRUDENZA NOTA e cosa no.

 

Mi dispiace ma sono in totale disaccordo.

 

Si dice “SECONDO ME” quando si esprime un proprio concetto, una propria teoria o una propria considerazione.

Non quando si evidenziano verità “matematicamente certe ed inoppugnabili”

E quando dico che chi è parzialmente sotto il lastrico e parzialmente sotto il tetto PAGA CON IL DOPPIO DEI MILLESIMI DI PROPRIETÀ non devo dire “ SECONDO ME”, bensì lo affermo perché così è fino a quando qualcuno non mi dice che non è vero e che mi sto sbagliando.

Come pure quando dico che di fronte al giudice occorre chiedere il perché si deve contribuire con il doppio dei millesimi per un bene usato nella stessa identica misura degli altri condomini, NON DEVO DIRE SECONDO ME, bensì lo affermo con certezza perché così è fino a quando qualcuno non mi dirà che ho torto in quanto la copertura del sottostante al lastrico ed al tetto è usata dall’utente in modo diverso rispetto al condomino che invece è totalmente o sotto il lastrico o sotto il tetto.

Nel merito poi della risposta che si intende dare a chi fa la domanda, visto appunto che fa “ una domanda” e che facendo la domanda in quei TERMINI è palese che sia coperto anche parzialmente da tetto, non si deve rispondere solo con la sentenza circostanziata che attiene in modo specifico al lastrico bensì, a mio modo di vedere la cosa e per onestà intellettuale, evidenziare anche che , nonostante la giurisprudenza applichi il 1126 nei termini presentati, lui utente si trova a pagare, proprio in virtù dell’applicazione giurisprudenziale del 1126 e del 1131, la copertura del suo appartamento con il doppio dei millesimi di proprietà contrariamente a quanto avviene invece per i suoi condomini insistenti sotto una sola tipologia di copertura, che invece pagano con i reali millesimi di proprietà.

 

Questo significa, "SECONDO ME", dare una risposta corretta ed esauriente.

 

Poi sta all’interlocutore trarne le dovute considerazioni e seguire le vie che ritiene opportune.

Per quanto attiene infine alla tua osservazione non mi sembra( e sottolineo non mi sembra) che nemmeno tu abbia idee chiare e solide circa la scorrettezza delle mie osservazioni/puntualizzazioni, visto che non sei grado( almeno non lo hai fatto) né di smentirle clamorosamente, né di portare sentenze che nel loro contenuto smentiscono quanto io invece sostengo ed ho sempre sostenuto a spada tratta.

 

E a conferma che quanto sostengo non è poi così profondamente strampalato vi è anche la proposta di modifica del 1126 che in sé contiene tutti i concetti che ho sopra espresso e che invece tu mi contesti.

Scritto da Nero45 il 09 Lug 2011 - 14:47:06: Mi dispiace ma sono in totale disaccordo.

 

Si dice “SECONDO ME” quando si esprime un proprio concetto, una propria teoria o una propria considerazione.

Non quando si evidenziano verità “matematicamente certe ed inoppugnabili”...

Saranno "certe e inoppugnabili" ma sono pur sempre tue considerazioni, a maggior ragione quelle riguardanti proposte di modifica del Codice che non si sa se verranno mai approvate e in che forma.

 

Siamo tutti d'accordo che non sia "giusto" che chi si trova parzialmente sotto a due diverse coperture debba pagare con TUTTI i propri millesimi per entrambe ma ciò non toglie che questo è quello che AL MOMENTO prevede LA LEGGE (confermato dalle già citate sentenze). Quindi non fai un servizio utile al lettore dicendo che è una "scorrettezza giuridica", perchè lo induci in errore.

 

Quindi, ripeto, se gigix73 chiede se il suo amministratore ha fatto LEGALMENTE bene a ripartire in maniera difforme da questo criterio la risposta non può che essere NO.

 

Il resto sono solo "chiacchiere".

 

Staff

Scritto da Elena Bartolini il 09 Lug 2011 : 16:01:48

 

quote: Saranno "certe e inoppugnabili" ma sono pur sempre tue considerazioni, a maggior ragione quelle riguardanti proposte di modifica del Codice che non si sa se verranno mai approvate e in che forma.

 

Ti do perfettamente ragione se mi smentisci puntualmente quanto ho affermato.

Ovvero che chi è parzialmente sotto il lastrico e parzialmente sotto il tetto NON paga con il doppio dei millesimi e che il 1131 NON dice che si deve pagare in forma diversa solo quando si usa la cosa comune IN MODO DIVERSO.

Per quanto attiene poi alla eventuale modifica del Codice non sono affatto mie considerazioni ma è il contenuto dell’articolo che ho postato, che è la “PROPOSTA DI LEGGE c 2947 ” che non è stata da me partorita bensì, credo , da persone più preparate di me e certamente non prese dalla strada, che hanno analizzato l’esistente 1126 e corretto le incongruenze interpretative( per quale motivo porzione di piano deve essere un appartamento e non già una sola stanza, visto che un piano è l’insieme dei locali tutti, che poi vanno a costituire gli appartamenti).

quote: ma ciò non toglie che questo è quello che AL MOMENTO prevede LA LEGGE

 

Non è affatto quello che prevede la legge perché nessuna legge, per quanto mi risulta, prevede che chi è sotto due diverse tipologie di copertura( che non sono due coperture come tu intendi) debba pagare con il doppio dei millesimi.

Anzi, il contrario in ossequio al 1131.

 

È una conseguenza dell’interpretazione giuridica del 1126 che RIPETO PER L’ENNESIMA VOLTA, attiene specificatamente al lastrico/terrazza a livello e NON A UNA COPERTURA DI TUE TIPOLOGIE STRUTTURALI.

 

Non mi risulta vi siano sentenze che trattano il “ come ripartire la spesa per l’intervento sulla copertura composta parte da lastrico e parte da tetto.

quote: Quindi non fai un servizio utile al lettore dicendo che è una "scorrettezza giuridica", perchè lo induci in errore.

È esattamente l’opposto.

Fai una grossa scorrettezza se dici soltanto all’interlocutore dei pagare come da sentenze riportate

Fai una grossa scorrettezza perché, visto che ti impegni a rispondere , devi anche sapere che chi è parzialmente coperto dal lastrico è anche parzialmente coperto dal tetto.

Dunque gli devi rappresentare il problema nel suo insieme, poi postargli la sentenza che attiene al 1126 , e lasciare a lui la decisione visto che, come ho detto, non ci sono né leggi né sentenze specifiche al caso.

 

Ma rispondergli come hai fatto che deve pagare così perché così stanno le cose è sbagliato.

È sbagliato non a mio avviso , ma è sbagliato in ASSOLUTO se non gli dai spiegazione legalmente valida del perché debba pagare con il doppio dei millesimi.

quote: Quindi, ripeto, se gigix73 chiede se il suo amministratore ha fatto LEGALMENTE bene a ripartire in maniera difforme da questo criterio la risposta non può che essere NO.

 

Io non mi sono mai espresso sul comportamento del “ suo amministratore”

Ho solo rappresentato il problema ed indicato quali sono le vie per avere chiarimento sul perché si viene a trovare a dover pagare con il doppio dei suoi millesimi, visto che tale situazione, rispetto ai suoi comunisti coperti da copertura in unica tipologia strutturale, è anomala.

Se poi a ggix73 la cosa sta bene così , è una sua scelta; ma il problema esiste e sul forum va segnalato.

quote: Il resto sono solo "chiacchiere".

Liquidare una discussione dicendo che realtà verificabili da tutti “ sono chiacchiere” mi sembra la tipica risposta di chi in qualsiasi modo vuole essere contrario ad una evidenza e non ha argomentazioni valide e confrontabili da esporre.

Ti rispondo per l'ultima volta, perchè mi pare che tu non voglia capire il concetto.

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: Ti do perfettamente ragione se mi smentisci puntualmente quanto ho affermato.

Ovvero che chi è parzialmente sotto il lastrico e parzialmente sotto il tetto NON paga con il doppio dei millesimi e che il 1131 NON dice che si deve pagare in forma diversa solo quando si usa la cosa comune IN MODO DIVERSO.

Non hon capito cosa devo smentire; per quanto prevede adesso la legge, chi sta sotto due diverse coperture paga per entrambe con TUTTI i propri millesimi.

Non ho capito neanche cosa c'entra l'art. 1131 C.C. e perchè continui a citarlo.

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: ...Per quanto attiene poi alla eventuale modifica del Codice non sono affatto mie considerazioni ma è il contenuto dell’articolo che ho postato, che è la “PROPOSTA DI LEGGE c 2947 ”...
Appunto, è una PROPOSTA di legge, che farà a tempo ad essere modificata decine di volte (si spera in meglio) prima di essere approvata, se mai lo sarà, ma citarla ADESSO è solo fuorviante perchè qualcuno potrebbe pensare che le cose stanno GIA' così, cosa che NON E'.

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: Non è affatto quello che prevede la legge perché nessuna legge, per quanto mi risulta, prevede che chi è sotto due diverse tipologie di copertura( che non sono due coperture come tu intendi) debba pagare con il doppio dei millesimi.

Anzi, il contrario in ossequio al 1131.

La legge, cioè , gli artt. 1117, 1123, 1126 C.C. attualmente prevedono che se un appartamento si trova parzialmente sotto ad un lastrico e parzialmente sotto ad un tetto a falde (per esempio) paga per entrambi con tutti i millesimi.

Paga per il tetto a falde, parte comune ex art. 1117 C.C., con tutti i propri millesimi per quanto previsto dall'art. 1123 e paga con tutti i propri millesimi anche per il terrazzo ad uso esclusivo (è la succitata sentenza del Tribunale di Bologna che specifica che "porzione di piano" non si riferisce alla porzione coperta dell'appartamento ma a TUTTO l'appartamento).

Per chiarezza, vedi questo disegno: -Link-rimosso-

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: ...Fai una grossa scorrettezza se dici soltanto all’interlocutore dei pagare come da sentenze riportate

Fai una grossa scorrettezza perché, visto che ti impegni a rispondere , devi anche sapere che chi è parzialmente coperto dal lastrico è anche parzialmente coperto dal tetto.

Dunque gli devi rappresentare il problema nel suo insieme, poi postargli la sentenza che attiene al 1126 , e lasciare a lui la decisione visto che, come ho detto, non ci sono né leggi né sentenze specifiche al caso.

 

Ma rispondergli come hai fatto che deve pagare così perché così stanno le cose è sbagliato.

È sbagliato non a mio avviso , ma è sbagliato in ASSOLUTO se non gli dai spiegazione legalmente valida del perché debba pagare con il doppio dei millesimi.

Io non ho MAI detto "devi pagare punto e basta", io dico sempre SOLO quello che prevede la legge e relativa Giurisprudenza, dopodichè decide chi ha fatto la domanda. Al più suggerisco l'utilità di una tabella ad hoc quando ci sono situazioni oggettivamente inique come questa.

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: ...Ho solo rappresentato il problema ed indicato quali sono le vie per avere chiarimento sul perché si viene a trovare a dover pagare con il doppio dei suoi millesimi, visto che tale situazione, rispetto ai suoi comunisti coperti da copertura in unica tipologia strutturale, è anomala.

Se poi a ggix73 la cosa sta bene così , è una sua scelta; ma il problema esiste e sul forum va segnalato...

Forse non hai capito che il problema di gigix73 è esattamente l'opposto, cioè a lui CONVIENE l'applicazione del criterio legale (iniquo) perchè così pagherebbe di meno!

 

Scritto da Nero45 il 11 Lug 2011 - 12:28:14: Liquidare una discussione dicendo che realtà verificabili da tutti “ sono chiacchiere” mi sembra la tipica risposta di chi in qualsiasi modo vuole essere contrario ad una evidenza e non ha argomentazioni valide e confrontabili da esporre.
Anche qui non hai capito il discorso. Continuano ad essere solo chiacchiere perchè puoi parlare ed argomentare quanto vuoi, alla fine tutti, me compresa, diranno che hai ragione nel sostenere che questo sistema attualmente da luogo a gravi iniquità MA questo è e resta il criterio legale, non è che con la solidarietà chi si trova in questa situazione risolva qualcosa! Sempre il doppio deve pagare...

Oppure puoi produrre qualciosa di CONCRETO (es. una sentenza) che appoggi le tue sacrosante considerazioni?

 

Invito a leggere anche questa vecchia discussione: -Link-rimosso-

 

Staff

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03:

 

Non hon capito cosa devo smentire

 

Appunto non hai capito

O peggio .Forse hai capito e giri attorno al problema

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Non ho capito neanche cosa c'entra l'art. 1131 C.C. e perchè continui a citarlo.

 

Chiedo scusa al forum perché l’articolo è il 1123 e non il 1131

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Appunto, è una PROPOSTA di legge,

 

Ed è quello che ho detto.

Ma la proposta contiene in sé la soluzione al concetto da me evidenziato circa la difformità di pagamento per chi si trova sotto il lastrico e sotto il tetto rispetto al comma 2 del 1123.

E non mi sembra cosa da poco

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: La legge, cioè , gli artt. 1117, 1123, 1126 C.C. attualmente prevedono che se un appartamento si trova parzialmente sotto ad un lastrico e parzialmente sotto ad un tetto a falde (per esempio) paga per entrambi con tutti i millesimi.

 

Questo lo dici tu.

Portami delle sentenze che dicono che se si rifà il lastrico e il tetto contemporaneamente colui che è sia sotto il lastrico, sia sotto il tetto deve pagare entrambi con tutti i millesimi , ovvero con il doppio dei millesimi reali, quando invece chi è solo sotto il tetto o solo sotto il lastrico paga con i reali millesimi e non già con il doppio come il malcapitato.

È il concetto giurisprudenziale del 1126 che porta a quanto tu dici e NON LA LEGGE.

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Io non ho MAI detto "devi pagare punto e basta", io dico sempre SOLO quello che prevede la legge e relativa Giurisprudenza,

 

Non è la legge , ma la giurisprudenza

La legge prevede che per dovere pagare in modo diverso occorre usare la cosa comune in “ maniera diversa”- art. 1123 cc

Dunque ritorna la necessità di richiedere il chiarimento al giudice, se lo si ritiene opportuno.

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Forse non hai capito che il problema di gigix73 è esattamente l'opposto

 

Appunto. Dunque gigix farà come ritiene meglio per lui.

Ma siamo in un forum ed il problema, a mio avviso, va posto in tutta la sua evidenza.

Ed è quello che ho fatto e che farò sempre

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Anche qui non hai capito il discorso………

 

Sei tu che non comprendi la distinzione tra ciò che è una chiacchiera e ciò che è una realtà.

Se intendi quanto ho sopra esposto una chiacchiera, qualunque discorso con te, E ME NE SCUSO, lo ritengo inutile.

Il criterio giurisprudenziale e” NON legale” è tale fino a quando qualcuno non chiede chiarimenti dettagliati in merito all’iniquità che produce.

Ed è quello che ho consigliato di fare se l’interessato dal problema vuole quanto meno tentare di uscire da tale iniquità.

Ovvero chiedere il perché di tale iniquità e non aggirare il problema con tabelle ad hoc.

Queste sono valide “ad personam” ma il problema , per chi non le produce, rimane.

 

ED UNA LEGGE È PER SUA NATURA GIUSTA E NON INIQUA.

Una cosa iniqua deve essere perseguita dalla legge

Scritto da Elena Bartolini il 11 Lug 2011 - 21:09:03: Oppure puoi produrre qualciosa di CONCRETO (es. una sentenza) che appoggi le tue sacrosante considerazioni?

Non posso produrre nulla di giuridicamente concreto, perché in merito non mi risulta esista nulla di giuridico e dunque tutto continua a scorrere con la sua iniquità( lo ho gia detto mille volte)

 

Però non sono mie considerazioni!!.

Sono considerazioni di chiunque analizzi il problema con metodo logico e matematico.

×