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antonio_bari

Ripartizione spese consolidamento PILASTRI

Buongiorno a tutti

vorrei chiedervi una informazione: il mio condominio ha appena appaltato una gara per il consolidamento statico di 17 pilastri.

La domanda è: in che modo vanno ripartite le spese? Si seguono le tabelle millesimali o la divisione avviene in modo eguale fra tutti i proprietari degli appartamenti. I pilastri riguardano la struttura portante dell'intero edifico e quindi vorrei comprendere se fosse legittimo ricorrere alla divisione per tabelle millesimali, dato che non c'è chi più usufruisce della staticità del palazzo.

 

Attendo lumi.

 

Grazie mille!

le strutture portanti sono parti di proprietà comune ed indivisibile tra i condomini dell'edificio.

le spese vanno ripartite secondo i millesimi di proprietà.

Ciao Paul

scusa l'ignoranza in materia, ma la cosa che non capisco è questa: un conto è (ad esempio)l'ascensore, dove è normale che chi abita all'ultimo piano paghi una cifra superiore a chi risiede al primo, ma sui pilastri non comprendo davvero che senso abbiano le tabelle millesimali.

 

Tutti utilizzano i pilastri in proporzione uguale. Perchè chi ha un appartamento di 80 mq deve pagare di meno di chi ne ha uno di 130 mq

 

Potresti spiegarmi?

LIBRO TERZO

DELLA PROPRIETA'

TITOLO VII

Della comunione

CAPO II

Del condominio negli edifici

Art.1117 - Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

 

Art.1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni - Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione

 

anche il lastrico solare non è che serva direttamente al proprietario del pianterreno, però è proprietà comune a tutti; se si deve rifare l'asfalto, tutti contribuiscono.

Scritto da antonio_bari il 10 Mar 2011 - 13:04:36: Ciao Paul

scusa l'ignoranza in materia, ma la cosa che non capisco è questa: un conto è (ad esempio)l'ascensore, dove è normale che chi abita all'ultimo piano paghi una cifra superiore a chi risiede al primo ...

un conto è la proprietà, un altro è l'uso.

gli argani sono di proprietà comune, la corrente utilizzata è di uso differenziato.

Scritto da antonio_bari il 10 Mar 2011 - 13:04:36:

 

Tutti utilizzano i pilastri in proporzione uguale. Perchè chi ha un appartamento di 80 mq deve pagare di meno di chi ne ha uno di 130 mq

 

Potresti spiegarmi?

La spiegazione risiede nel disposto dell'art. 1123 c.c. I° co. (Ripartizione delle spese):

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Akim... quanto ci manchi!

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