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gladiatore

Ripartizione spese autospurgo

Salve, premetto che nel ns. condominio vi sono 3 colonne di scarico distinte. Nel 2016 abbiamo avuto 5 interventi di autospurgo per disostruzione dello stesso pozzetto, nel 2017 sino a oggi altri 4 interventi per lo stesso motivo. L'Amministratore, applicando il 3 comma art. 1123 ha addebitato i costi degli interventi solo ai proprietari della colonna che saranno interessati anche alle future spese necessarie per risolvere il problema. Il pozzetto incriminato è stato oggetto di interventi precedenti da parte di una ditta che, per risolvere altri problemi di infiltrazioni nel condominio confinante, ne ha modificato la struttura riducendone la capienza; lo stesso ha il tubo in uscita al livello della base del pozzetto che,non trattenendo l'acqua crea ostruzione. Il quesito che pongo è: se viene dimostrato che i continui intasamenti avvengono a causa di anomalie strutturali dovute a cattiva esecuzione dei lavori della ditta chiamata dall'amministratore e non per il cattivo utilizzo degli scarichi da parte dei condomini, è corretta l'applicazione della citata norma dell'art. 1123 o ci si può riferire all'art.1127? Considerato che l'intervento per risolvere il problema sarà la demolizione del pozzetto esistente con la messa in opera di uno nuovo, tale intervento rientra nella manutenzione(come recita il 3 comma art.1123) o trattasi di intervento straordinario riferito al mantenimento della rete fognaria condominiale come bene comune?(art. 1127) Grazie per la cortese attenzione

Tanto per iniziare il pozzetto riceve gli scarichi di chi? di tutto l'edificio o solo di una parte di esso e quindi di parte dei condòmini?

Secondo: i lavori quando sono stati fatti? sono ancora in garanzia?

Terzo: siete disposti ad intraprendere un'eventuale contenzioso se si dimostra che i lavori sono stati fatti male?

Quarto: l'art. 1127 riguarda la sopraelevazione e non c'azzecca nulla.

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