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Amministratore82

Ripartizione lavori pluviali di un terrazzo di prop. esclusi

Salve colleghi,

Ho un problema da risolvere.

L'amministratore di un palazzo dove ho una proprietà mi ha inviato una richiesta di pagamento per un lavoro di ripristino di una colonna pluviale.

Detta colonna serve principalmente il terrazzo di pertinenza del mio appartamento (terrazzo di proprietà esclusiva), raccogliendo le acque del terrazzo e facendole confluire in un altra pluviale, che poi scende lungo la facciata del fabbricato.

È giusta la ripartizione fatta ai sensi del 1126 cc?

A mio carico è comunque 1/3 del lavoro?

 

Grazie a tutti

hai provato a vedere il regolamento condominiale? a volte la risposta è lì che ti aspetta.

ciao ciao

Scritto da Amministratore82 il 21 Feb 2013 - 17:31:27: Hai qualche riferimento normativo?

 

 

???

art 1123 comma III

 

 

"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

 

Ma in base a cosa posso contestare che la pluviale non fa parte del lastrico seppur raccoglie le acque solo di questo?

 

 

Il sistema di canalizzazione delle acque piovane è soggetto alla medesima "ratio" ripartitiva dell'art. 1126 c.c.,

(18/05/2010)Cassazione Civile, Sezione II, 9 marzo 2010 n. 5729

Il sistema di canalizzazione delle acque piovane di un lastrico solare, nella specie affidato a dei "doccioni" dai quali ricadevano a cascata sulle sottostanti regioni, costituisce una componente strutturale imprescindibile e necessaria alla funzionalità dei lastrici in questione, di cui pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti elemento essenziale, perciò anch'esso soggetto alla medesima "ratio" ripartitiva dell'art. 1126 c.c., svolgendo la sua funzione di smaltimento sia a presidio dell'uso esclusivo dei lastrici, che a salvaguardia delle sottostanti ragioni condominiali

 

Ti ringrazio Prociotta.

Ho reperito il regolamento condominiale, di cui non sapevo dell'esistenza, che cita:

Sono di proprietà comune ed indivisibile ed inalienabile fra proprietari di tutti gli appartamenti:

a) (...)

b) le fondazioni, i muri perimetrali e maestri ed i muri di tamponatura esterna e la struttura in cemento armato, i canali di gronda, i parapetti, (...) le condotte di scolo delle acque immonde da ciascun ramo verticale di conduttura, (...) ed inoltre tutte la parti costituenti l'edificio sulle quali non possa alcun condomino vantare la proprietà esclusiva giustificata da titolo e tutte le altre opere destinate all'uso comune.

 

Quindi anche il regolamento di condominio lo prevede giusto?

 

 

 

Modificato Da - Amministratore82 il 24 Feb 2013 10:30:30

Scritto da Amministratore82 il 26 Feb 2013 - 13:40:32: Quindi fa fede la sentenza della Corte di Cassazione o il regolamento di Condominio?

 

 

in primi il regolamento e in secundis la la sentenza postata da prociotta è riferita ad una stiuazione specifica dove c'è uno scarico diretto dal terrazzo alle aree sottostanti e non un pluviale.

 

 

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