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Ludwig

Ripartizione delle spese per la messa in sicurezza del condominio

salve a tutti e complimenti per la vostra competenza!

chiedo gentilmente il vostro parere su una questione che espongo qui sotto, scusandomi per la prolissità dovuta al tentativo di essere il più chiaro possibile...

Sono l’amministratore di un condominio dove c’è un ascensore con relative scale di accesso sia ai piani superiori che al tunnel dei garage.

A norma della tabella millesimale alcuni condomini non sono proprietari della parte comune dell’ascensore e delle relative scale (in quanto sia l’ascensore che le scale servono delle unità immobiliari sulle quali tali condomini non hanno diritti di proprietà e di conseguenza il tecnico che a suo tempo effettuò i calcoli della tabella millesimale allegata al rogito non comprese questi condomini fra i proprietari della parte comune dell’ascensore e delle scale, che, come detto, servono altre unità immobiliari.

Noi proprietari della parte comune delle scale ci “accorgiamo” a distanza di 13 anni dall’acquisto diretto dal costruttore, che sulle scale (si tratta di scale esterne rispetto al corpo della costruzione, scale che girano attorno al corpo, esterno anche quello, dell’ascensore) manca un corrimano sia da una parte che dall’altra

Ora la domanda è: le spese necessarie per mettere a norma le scale, cioè per mettere un corrimano a norma, devono essere divise fra tutti i condomini, oppure solo fra i condomini che a norma della tabella millesimale sono effettivamente proprietari della parte comune delle scale?

Il dubbio mi è venuto pensando che in ultima analisi si tratta di spese relative alla sicurezza globale del fabbricato, e che se un condomino o un terzo dovesse infortunarsi sulla scala fuori norma forse, dico forse, tutti i condomini potrebbero essere chiamati a rispondere...

Da notare anche che in questo caso non è applicabile il principio che tali scale, in caso di lavori di manutenzione sul tetto, servirebbero comunque anche ai condomini che non sono proprietari della parte comune relativa alle scale, in quanto tali condomini, sempre a norma della tabella millesimale, non sono proprietari nemmeno della porzione di tetto che non interessa la loro proprietà….

Grazie

Luigi

Visto come stanno le cose, la spesa è a carico dei soli utilizzatori delle scale.

Precisazione: la proprietà o meno di una parte dell'edificio è stabilita dal rogito o dal regolamento contrattuale non dalle tabelle millesimali che,a quanto sembra, deriva da una scelta del tecnico che le ha redatte in funzione di una sua personale visione suffragata non si sa da cosa, al momento.

grazie anzitutto per la risposta.

... e a questo punto non ci capisco più niente!

la tabella millesimale era stata redatta dal tecnico prima della vendita dei singoli appartamenti, e anche se al momento non dispongo di un rogito nel quale sia indicato nero su bianco che la tabella millesimale fa parte integrante del rogito e di conseguenza stabilisce con esattezza quali porzioni materiali rientrano nella proprietà e quali no (questa è una verifica che mi riprometto di fare al più presto), ho sempre dato per scontato (e quarant'anni di sentenze della Cassazione sono in questa direzione) che la specifica esatta del titolo di proprietà sia stabilita dalla divisione materiale dell'edificio, ma a quanto pare le cose non stanno proprio così....

ci risentiamo dopo la verifica

Nel rogito è specificata la proprietà dell'u.i. e, di solito, viene allegato o dichiarato nel rogito stesso quali siano le parti comuni ovvero in un regolamento.

La tabella di proprietà rappresenta "il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni dello stabile" rappresentato in millesimi.

Dalle premesse fatte nel primo post, visto che nelle tabelle non risultano alcuni condòmini, sulla carta questi non partecipano.

Ma questa "non partecipazione" deve scaturire da un titolo cioè deve essere presente nel rogito la loro esclusione e quindi l'assenza nella tabella millesimale.

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