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bignami71

Ripartizione asfaltatura piazzale condominiale

Salve a tutti!

Vi espongo il quesito: deve essere asfaltato il piazzale condominiale dove vi sono i parcheggi per i condòmini. Tale piazzale è regolato da sbarra automatica. In un'area sottostante al Condominio, con altro accesso, sono presenti alcuni box facenti sempre parte del Condominio. I proprietari dei box non usano in alcun modo e per alcun motivo il piazzale da asfaltare (non abitano nemmeno nel Condominio!). Si richiede se detti box debbano partecipare alla spesa di asfaltatura.

Ciao, assolutamente NO!

Ce lo dice l'art. 1123 c.c. III comma

Ciao

 

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Ciao, assolutamente NO!

Ce lo dice l'art. 1123 c.c. III comma

Ciao

Dimenticavo una cosa e cioè tranne se non è disposto diversamente da un regolamento contrattuale.

A livello teorico si applica il 1126 c.c.: lastrico solare = ripartizione 1/3 a carico di chi utilizza la parte superiore; 2/3 a carico dei proprietari sottostanti a cui fa da copertura.

Tuttavia sul punto la giurisprudenza offre una soluzione alternativa (che a me pare più adeguata, anche in relazione al caso di specie), ed è questa:

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 comma 2 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e decidendo nel merito ha accolto l'opposizione di un condominio avverso la delibera con la quale le spese di riparazione del cortile comune erano state poste a carico per un terzo del condominio e per due terzi del proprietario esclusivo di un sottostante locale, ritenendosi che l'usura della pavimentazione del cortile era stata determinata dall'utilizzazione esclusiva che della stessa veniva fatta dalla collettività dei condomini) (Cassazione civile 10858/2010).

L'area da asfaltare però non fa da copertura ai box in questione.

Se i box non sono coperti dal parcheggio ed i proprietari dei box non hanno alcun uso potenziale, salvo convenzione i box non partecipano alla manutenzione.

Lo dice il 3° comma dell'art. 1123 già citati da brico:

 

"...Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità..."

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