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gaetanodesi

Revisione tabelle millesimali - in seconda convocazione qual è la maggioranza che necessita per l'appropriazione?

Buonasera a tutti, il problema è questo:

Condominio nato nel 2000 con regolamento contrattuale al quale sono state allegate tabelle millesimali. Di recente un condomino si è accorto che le tavole che determinano le tabelle millesimali, relativamente la sua proprietà, riportano un errore materiale (superficie di un balcone di 85 mq anziché 20). Il geometra che le ha predisposte ha ammesso l'errore e le ha corrette consegnandomi le nuove tavole e tabelle millesimali.

Mi accingo a convocare l'assemblea dei condomini per l'approvazione. In seconda convocazione qual'è la maggioranza che necessita per l'approvazione?

Il condomino poi mi ha detto che vuole essere restituito di quanto indebitamente pagato per gli anni addietro (circa 600 euro), ma i bilanci sono stati tutti chiusi ed approvati anche da lui. Come si fa? Mica si possono modificare? Come si giustifica tale operazione?

Il versato non può essere restituito: i Bilanci sono consolidati ed in quanto tali non impugnabili; solo l'Assemblea all'unanimità potrebbe decidere per una restituzione di quanto "versato" in più, ma nessuno può "obligare" in tal senso.

 

Quanto alla rettifica della tabella millesimale, si applichi quanto disposto dalla riforma (art.69 comma 1): "con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma".

Per approvare la nuova tabella essendo un Regolamento Contrattuale sarà necessaria l'unanimità, ma purtroppo per il condomino le nuove tabelle saranno attive ed operanti al momento dell'approvazione della modifica non essendo retroattive a meno che l'assemblea non sia così larga di vedute e decidere per la restituzione.

Comunque se l'assemblea non approva il condomino potrà adire al Giudice richiedendo anche la restituzione di quanto versato in più, sarà poi il Giudice che adotterà le misure adeguate.

Tuxx, mi sembra di aver capito che con la riforma del 2012 le tabelle si possono approvare a maggioranza, infatti la legge non prevede differenze tra contrattuale o meno, quindi suppongo che vada bene la maggioranza dell'art. 1136. Il mio dubbio era se in seconda convocazione il quorum poteva scendere ad 1/3.

Per quanto attiene poi l'eventuale restituzione, non si può procedere neanche con il consolidamento di un passivo e contestuale riconoscimento di un attivo verso condomino, visto che comunque il tutto è frutto di errore, anche se non commesso dall'amministratore, e che in ogni caso i bilanci non cambieranno. Sarà mutata solo la ripartizione delle spese?

Tuxx, mi sembra di aver capito che con la riforma del 2012 le tabelle si possono approvare a maggioranza, infatti la legge non prevede differenze tra contrattuale o meno, quindi suppongo che vada bene la maggioranza dell'art. 1136. Il mio dubbio era se in seconda convocazione il quorum poteva scendere ad 1/3.
Anche precedentemente alla nuova normativa era possibile, solo per le norme regolamentari (se ci sono) e la delibera, in assemblea regolarmente convocata, sarà quella della maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 500 mlm.
... con la riforma del 2012 le tabelle si possono approvare a maggioranza, infatti la legge non prevede differenze tra contrattuale o meno, quindi suppongo che vada bene la maggioranza dell'art. 1136. Il mio dubbio era se in seconda convocazione il quorum poteva scendere ad 1/3.

Per quanto attiene poi l'eventuale restituzione.... Sarà mutata solo la ripartizione delle spese?

Con la riforma del 2012 la variazione a maggiornanza è possibile ma solo alle condizioni tassative indicate nel novellato art.60 DDAA, e una di queste (errore) sussiste nel suo caso. La maggioranza è solo quella indicata in precedenza

 

Quanto alla restituzione non si deve variare nulla, nemmeno la sola ripartizione delle spese; le variazioni possibili solo per i nuovi rendiconti

Questo perchè i bilanci e la relativa ripartizione di spesa sono stati già approvati e quindi perciò non è possibile toccarli? Ma è possibile avere qualche riferimento normativo in modo da giustificare il mio diniego?

Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prevista dalla legge, l’amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate (cosiddette pezze d’appoggio) dovendo gli stessi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza. (Sentenza CdC n° 3402 23 maggio 1985)

... è possibile avere qualche riferimento normativo in modo da giustificare il mio diniego?

Vedo che Tuxx le ha già fornito adeguata giurisprudenza 🙂

Buonasera a tutti, il problema è questo:

Condominio nato nel 2000 con regolamento contrattuale al quale sono state allegate tabelle millesimali. Di recente un condomino si è accorto che le tavole che determinano le tabelle millesimali, relativamente la sua proprietà, riportano un errore materiale (superficie di un balcone di 85 mq anziché 20). Il geometra che le ha predisposte ha ammesso l'errore e le ha corrette consegnandomi le nuove tavole e tabelle millesimali.

Mi accingo a convocare l'assemblea dei condomini per l'approvazione. In seconda convocazione qual'è la maggioranza che necessita per l'approvazione?

Il condomino poi mi ha detto che vuole essere restituito di quanto indebitamente pagato per gli anni addietro (circa 600 euro), ma i bilanci sono stati tutti chiusi ed approvati anche da lui. Come si fa? Mica si possono modificare? Come si giustifica tale operazione?

 

Io percorrerei la via giudiziale per indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. Chiaramente tramite legale.

Io percorrerei la via giudiziale per indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. Chiaramente tramite legale.
Potrebbe essere l'unica via d'uscita.
Potrebbe essere l'unica via d'uscita.

Ma ne vale davvero la pena andare in giudizio per 600 euro solo per tentare senza certezze?

 

Fatta salva l'azione penale, anche un fatto più grave dell'errore come quello dell'amministratore che truffa i condòmini procura un indebito arricchimento dello stesso, eppure...

Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione.

Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile...

Tribunale di Firenze 30 marzo 2001.

Ma ne vale davvero la pena andare in giudizio per 600 euro solo per tentare senza certezze?

 

Fatta salva l'azione penale, anche un fatto più grave dell'errore come quello dell'amministratore che truffa i condòmini procura un indebito arricchimento dello stesso, eppure...

Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione.

Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile...

Tribunale di Firenze 30 marzo 2001.

 

Perdonami ma faccio fatica a seguirti ! cosa centra questa massima ?

Ma ne vale davvero la pena andare in giudizio per 600 euro solo per tentare senza certezze? ...
L'Italia è il paese delle cause che intasano i Tribunali ...
Perdonami ma faccio fatica a seguirti ! cosa centra questa massima ?

Volevo solo spiegare che se già in Italia, scaduti i termini di annullabilità, non si riesce a recuperare il maltolto da chi si è arricchito indebitamente con dolo (truffa), figuriamoci se, scaduti i termini, sarà facile recuperare denaro sottratto per errore.

Volevo solo spiegare che se già in Italia, scaduti i termini di annullabilità, non si riesce a recuperare il maltolto da chi si è arricchito indebitamente con dolo (truffa), figuriamoci se, scaduti i termini, sarà facile recuperare denaro sottratto per errore.

Non sempre è così !!! FIDATI 😉

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