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Andrea T

Regolamento Condominio contrario a tabelle millesimali

Buongiorno, ho il seguente problema. In un Condominio il regolamento prevede che le spese di manutenzione delle scale devono essere ripartite ai sensi dell'art. 1124 (vecchio) specificando esattamente la suddiviisione. Le tabelle millesimali indicano alla voce "tabella pulizie/scale" dei millesimi identici ai millesimi di proprietà che però sono sempre stati utilizzati in detto modo dal oltre 10 anni.

Ora un condomino chiede che per le scale venga utilizzato l'art. 1124 (nuovo)...per quanto io sia abbastanza certo che l'art. 1124 (nuovo) debba essere recepito dall'assemblea e non utilizzato direttamente, il dubbio è se la ripartizione delle tabelle millesimiali sia corretta o meno. In fondo loro hanno queste tabelle che nessuno ha mai discusso e per quanto mi riguarda la ripartizione è esistente come da tabella anche se contratria al rergolametno....come mi devo comportare??

Buongiorno, ho il seguente problema. In un Condominio il regolamento prevede che le spese di manutenzione delle scale devono essere ripartite ai sensi dell'art. 1124 (vecchio) specificando esattamente la suddiviisione. Le tabelle millesimali indicano alla voce "tabella pulizie/scale" dei millesimi identici ai millesimi di proprietà che però sono sempre stati utilizzati in detto modo dal oltre 10 anni.

Ora un condomino chiede che per le scale venga utilizzato l'art. 1124 (nuovo)...per quanto io sia abbastanza certo che l'art. 1124 (nuovo) debba essere recepito dall'assemblea e non utilizzato direttamente, il dubbio è se la ripartizione delle tabelle millesimiali sia corretta o meno. In fondo loro hanno queste tabelle che nessuno ha mai discusso e per quanto mi riguarda la ripartizione è esistente come da tabella anche se contratria al rergolametno....come mi devo comportare??

SE il RdC è contrattuale, anche il condomino l'ha accettato quando ha acquistato la casa e quindi deve rispettarlo.

Buongiorno, ho il seguente problema. In un Condominio il regolamento prevede che le spese di manutenzione delle scale devono essere ripartite ai sensi dell'art. 1124 (vecchio) specificando esattamente la suddiviisione. Le tabelle millesimali indicano alla voce "tabella pulizie/scale" dei millesimi identici ai millesimi di proprietà che però sono sempre stati utilizzati in detto modo dal oltre 10 anni.

Ora un condomino chiede che per le scale venga utilizzato l'art. 1124 (nuovo)...per quanto io sia abbastanza certo che l'art. 1124 (nuovo) debba essere recepito dall'assemblea e non utilizzato direttamente, il dubbio è se la ripartizione delle tabelle millesimiali sia corretta o meno. In fondo loro hanno queste tabelle che nessuno ha mai discusso e per quanto mi riguarda la ripartizione è esistente come da tabella anche se contratria al rergolametno....come mi devo comportare??

Nuovo art 1124 cc

 

Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

 

Vecchio art 1124 cc

1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale. -

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Non è che i parametri e criteri sono cambiati, la cosa principale che è stata aggiunta è l'ascensore, per cui anche se si vuole applicare il nuovo art 1124, non si cambierà assolutamente nulla.

Ringrazio delle rispsote ma il mio problema non è l'applicazione o meno de 1124..

è il fatto che le tabelle millesimali non rispettano quanto previsto dal regolamento di condominio. Per rispondere è un regolamento assembleare....

chi ha ragione? il condomino che chiede che le tabelle millesimali vengano modificater a favore del regolamenmto o il condomino che dice che le tabelle millesimali sono già presenti?

Purtroppo non so da qaunto quelle tabelle vengano utlizzate..se da prima o dopo la stesura del regolamento...

Ringrazio delle rispsote ma il mio problema non è l'applicazione o meno de 1124..

è il fatto che le tabelle millesimali non rispettano quanto previsto dal regolamento di condominio. Per rispondere è un regolamento assembleare....

chi ha ragione? il condomino che chiede che le tabelle millesimali vengano modificater a favore del regolamenmto o il condomino che dice che le tabelle millesimali sono già presenti?

Purtroppo non so da qaunto quelle tabelle vengano utlizzate..se da prima o dopo la stesura del regolamento...

Il condomino vuole derogare a quelli che sono i criteri legali di ripartizione?

Se avete delle tabelle che sono conformi a tali criteri, non riesco a capire il problema

Le tabelle non sono conformi al criterio....il problema è che vengono utilizzate ma non sanno se le tabelle sono precedenti o successive il regolamento....

Le tabelle non sono conformi al criterio....il problema è che vengono utilizzate ma non sanno se le tabelle sono precedenti o successive il regolamento....

Come mai le tabelle non sono conformi al criterio legale di ripartizione? Chi le ha redatte? e soprattutto approvate?

 

Se non sono conformi, la loro approvazione deve avvenire per unanimità ed i 1000/1000. Non credo che esista sulla faccia della terra un condomino che voglia fare "sconti" in termini di pagamento condominiale ad un altro condomino; sempre che le tabelle non siano di natura esterna (redatte dal costruttore in allegato al r.d.c.).

Infine, le tabelle vivono di vita propria indipendentemente dalla presenza di un regolamento.

In ultimo: il regolamento essendo di natura assembleare prevede che la sua approvazione avvenga con il quorum previsto dall'art 1136 comma 2 se esso contiene esclusivamente norme di contenuto regolamentare. Se avesse contenuto anche norme di contenuto contrattuale la sua approvazione avrebbe previsto la unanimità e i 1000/1000.

Se le tabelle vivono di vita indipendente dal regolamento allora non ci sono problemi e prevalgono....a tutte le altre domande non ti so dare una risposta e neanche i condomini lo sanno...l'unica cosa certa è che il reg di condominio è stato redatto da uno di loro nel 1998...e gli altri lo hanno tutti firmato...

Se il condomino che ha redatto il regolamento, ha inserito anche un articolo che deroga al 1123 comma 1, ovvero su un criterio di ripartizione che non rispecchia i criteri e tutti i condomini, nessuno escluso, hanno firmato quindi approvato quel regolamento, le chiacchiere stanno a zero.

Si applica ciò che il regolamento dice, in quanto l'articolo 1123 è derogabile. I condomini possono ripartire le spese come vogliono.

Il regolamento dice che le spese delle scale vanno ripartite ai sensi dell 1124 cc...le tabelle invece riportano nella colonna spese di scale millesimi che sono uguali a quelli di proprietà...nella pratica le spese di scala coincidono con quelle di prorpietà...ma sono una voce a parte...

Se tutti hanno firmato il regolamento, tutti lo devono rispettare.

 

Oppure tutti (all'unanimità) lo possono cambiare.

Essendo di natura assembleare e regolando solo le parti comuni senza alcuna limitazione sui singoli diritti credo sia sufficiente la maggioranza di 500 mill per modificarlo...ma il punto è un altro...e cioè se un regolamento che ripartisce le spese in un modo può coesistere con una tabella millesimale che le ripartisce in un altro....

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