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Quote acqua da pagare o millesimi?

Buonasera a tutti

ho un dubbio sulla validità della richiesta di pagamento di quote acqua ricevuta dal condominio in cui ho acquistato un immobile all’asta .L’anno scorso mi sono aggiudicata l’immobile suddetto e mi sono recata dall’amministratrice per avere il rendiconto delle spese degli ultimi due anni, che per legge mi compete di pagare . Tutte le quote sono suddivise per millesimi tranne l’acqua per la quale il criterio utilizzato per la ripartizione delle spese è quello del numero di persone secondo regolamento condominiale.Il condominio ha decretato in assemblea che gli occupanti effettivi dell’alloggio fossero 4 anzichè l’unica persona (nonché exproprietaria) che vi risultava residente e quindi mi chiedono quindi di pagare 4 quote di acqua per due anni anziché una. Qualche giorno fa ho trovato una sentenza della corte di cassazione che sembrebbe a mio favore la quale dice che D'altraparte, stabilire il costo dell'erogazione dell'acqua in base alnumero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa,significa introdurre al posto del criterio "potenziale" subase reale (inteso come entità del servizio obiettivamente prestatoo destinato a prestarsi) un criterio "forfettario presuntivo"su base personale; criterio, quest'ultimo, che soltantoapparentemente risponde ad esigenze pratiche e di semplificazione,perché, in realtà, è fonte di controversie nel momentodell'accertamento, finendo con il rimettere all'amministratore uncompito di vigilanza e di controllo - la verifica, aldilà dei datianagrafici da curare ai sensi del novellato art. 1130, n. 6), c.c.,di una stabilità di dimora o di convivenza che si realizza in ogniunità immobiliare - che evidentemente fuoriesce dalle sueattribuzioni, perché tocca le relazioni personali e di vita di

ciascun condomino. *** Quindi secondola decisione della Corte di Cassazione qui in commento, fatta salvala diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spesedella bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazioneinstallati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, aisensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimalidelle singole proprietà, sicché è viziata da nullità per"intrinseca irragionevolezza" la delibera assembleare(assunta a maggioranza) che ha adottato il diverso criterio diriparto per persona in base al numero di coloro che abitano

stabilmente nell'unità immobiliare .

chiedevo se posso ricorrere contro il condominio .

Certa di un cortese cenno di riscontro le porgo a tutti cordiali saluti.

Il contatore dell'acqua privato in ogni unità immobiliare è "obbligatorio" già a partire da una legge del 1996, ogni ripartizione della spesa diversa da quella della lettura del contatore è sicuramente iniqua.

 

Purtroppo se non siete dotati di contatore, bisogna far capo al regolamento, se invece ne siete dotati, puoi imporre di far leggere i consumi.

 

La legge che ti ho citato la trovi al nostro solito link:

 

http://www.condomini.altervista.org/ContatoriAcqua.htm

cioè se il regolamento dice che si deve pagare per persona residente devo dare le quote anche di chi non era residente ma che hanno deciso che abitassero con la ex proprietaria? ti ringrazio per la risposta

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