#1 Inviato 21 Settembre, 2010 buonasera, nel mio condominio composto da 8 condomini, nel corso di una assemblea è stata approvata un'azione legale contro un condomino. Io ed un altro condomino abbiamo espresso voto contrario nei confronti di tale lite e abbiamo subito dopo provveduto a notificare per iscritto all'amministratore il nostro dissenso ex art.1132 c.c. Successivamente l'amministratore mi invia a/r con cui intima il pagamento delle spese legali relative soltanto ad una lettera dell'avvocato nominato dall'amministratore e non relative ad una causa che ancora non è iniziata e per la quale in ogni caso io e l'altro condomino abbiamo manifestato il nostro dissenso. Vi chiedo: devo pagare o no queste spese legali? grazie
#2 Inviato 22 Settembre, 2010 Si le devi pagare, indipendentemente se poi verrà o meno promossa una causa, in quanto propedeutiche all'instaurarsi della causa stessa. Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 4149 Il condómino non può estraniarsi dalle spese che non possono essere propriamente considerate oneri defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, ma propedeutiche ad esso. L’atto di estraniazione dei condomini rispetto alla lite determina i suoi effetti per il caso in cui la lite non sia stata di fatto (ancora) introdotta. In secondo luogo: le spese propedeutiche al giudizio possono essere assimilate a quelle per la cui responsabilità il condomino si è avvalso della “separazione” manifestando il suo dissenso. La risposta pare a questo giudice deve essere negativa. La lettera dell’art.1132 c.c. – che è norma derogatoria al regime “ordinario” – è infatti chiara nel subordinare gli effetti della estraniazione del condomino dalla lite, al fatto che vi sia stata soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito sfavorevole per il condominio e quindi alla definizione giudiziale negativa per il condominio (salvo i casi sopra detto assimilabili di mancata pronuncia per fatto riferibile alla parte, rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda etc.). Fatto questo che non può verificarsi fino a quando la lite non è introdotta. Né, d’altro canto, il professionista che abbia ricevuto incarico dal condominio può considerarsi parte vittoriosa ai sensi del secondo comma dell’art.1132 c.c.. Egli infatti a seguito dell’incarico svolge la sua prestazione d’opera in favore dell’intero condominio e di ogni condomino (secondo le regole proprie del mandato collettivo) ancorché dissenziente o assente. Dunque, a parere di questo giudice, il dissenso già manifestato in relazione alla lite deliberata e che non necessita di ulteriori conferme, mantiene i suoi effetti se e quando la controversia giudiziale sarà effettivamente promossa, ma non elide l’obbligo di contribuzione dei compensi professionali diversi e/o non conseguenti ad essa. Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 4149 Presidente Comitato per un corretto 1132