Vai al contenuto
MASSIMILIANO15

Pagamento spese condominiali - cosa c'entro io se lei non paga le spese condominiali ?

Gentilissimi,

Ho un problema con cui le ricerche su internet non hanno trovato soluzione. Ho acquistato casa con la mia compagna ( non sono mai stato sposato) in comproprietà al 50% nel 1998. Nel 2008 ho lasciato l'abitazione per incompatibilità di carattere .. non essendo stati sposati non ho messo in mezzo nessun avvocato e ho lasciato casa a lei e ai miei figli.io ho acquistato una nuova abitazione. Qualche giorno fa ho ricevuto presso la mia nuova abitazione una lettera di un avvocato che mi chiede il pagamento delle spese condominiali che la mia ex compagna non ha mai pagato intimandomi un precetto. Cosa c'entro io se lei non paga le spese condominiali ? Devo pagare per forza anche io o rischio di vedermi pignorato qualche cosa di mio . Con l'occasione porgo cordiali saluti

 

Massimiliano

Non siete mai stati sposati, ma tuttora siete comproprietari di quella abitazione.

L'aver lasciato quella abitazione alla tua ex, non aver definito/variato legalmente il titolo di proprietà di quella abitazione fa si che al momento anche tu puoi esser chiamato a rispondere fin anche per l'intera obbligazione in contestazione.

E' evidente che fra te e la tua ex, all'amministratore di quel Condominio risulta che la posizione migliore e quindi aggredibile sia la tua. Tutto legale e secondo legge: se un comproprietario non paga è facoltà dell'amministratore rivolgersi all'altro per incassare l'ammanco.

 

Se come pare, ti toccherà pagare, tu poi potrai rivalerti sulla tua ex per recuperare l'ammontare di spese condominiali che ritieni di dover recuperare.

Diventa comunque non più rimandabile l'attribuzione della piena proprietà di quella abitazione ad una sola persona tra voi due, altrimenti periodicamente avrete da fronteggiare reciproche problematiche e spigolosità.

In data 7 ottobre 2016 Le è stato notificato decreto ingiuntivo con

relativo atto di precetto per il pagamento in favore del condominio in

oggetto (allego le copie di detti atti). Essendo decorso il termine

dilatorio di dieci giorni dalla suddetta notifica, chiederò la notifica

del pignoramento immobiliare dell'appartamento di via

 

Distinti saluti.

 

Questo è il testo della mail che ha ricevuto da questo avvocato . Io ho ritirato la raccomandata in data 12/10/2016 ...

 

Ma non ci sono 40 gg di tempo ?

In data 7 ottobre 2016 Le è stato notificato decreto ingiuntivo con

relativo atto di precetto per il pagamento in favore del condominio in

oggetto (allego le copie di detti atti). Essendo decorso il termine

dilatorio di dieci giorni dalla suddetta notifica, chiederò la notifica

del pignoramento immobiliare dell'appartamento di via

 

Distinti saluti.

 

Questo è il testo della mail che ha ricevuto da questo avvocato . Io ho ritirato la raccomandata in data 12/10/2016 ...

 

Ma non ci sono 40 gg di tempo ?

Una domanda mi nasce spontanea.

Poichè ti è stata inviata una e-mail e ti è stato notificato un decreto ingiuntivo, si presume che l'amministratore conosca il tuo domicilio visto che ti sei trasferito dal 2008 e dal 2013 l'amministratore è stato obbligato a curare l'anagrafica dei condòmini.

 

Questa notifica ti è arrivata come un fulmine a ciel sereno oppure l'amministratore o l'avvocato ti hanno mandato una lettera di sollecito pagamento?

Dal 2008 ad oggi hai ricevuto le convocazioni di assemblea, almeno quelle in cui erano all'ordine del giorno l'approvazione di preventivi e consuntivi?

 

L'opposizione al decreto la puoi fare nei 40 giorni ma quando il decreto è "PROVVISORIAMENTE" esecutivo devi fare istanza per chiedere al Giudice la sospensione del provvedimento.

 

Corri da un avvocato e valuta con lui se ci sono i termini di impugnazione, nel caso tu non avessi mai ricevuto una convocazione.

In mancanza di convocazione potresti chiedere l'annullamento di tutte le delibere tra cui le delibere oggetto di titolo esecutivo (prebentivi e consuntivi approvati).

Ho letto più volte ma qualche dubbio mi rimane .. la mia ex compagna ha un debito poco superiore ai 6000 euro .. io in questo caso cosa dovrei fare ?? È possibile chiedere la rateizzazione del dedito ??

Una domanda mi nasce spontanea.

Poichè ti è stata inviata una e-mail e ti è stato notificato un decreto ingiuntivo, si presume che l'amministratore conosca il tuo domicilio visto che ti sei trasferito dal 2008 e dal 2013 l'amministratore è stato obbligato a curare l'anagrafica dei condòmini.

 

Questa notifica ti è arrivata come un fulmine a ciel sereno oppure l'amministratore o l'avvocato ti hanno mandato una lettera di sollecito pagamento?

Dal 2008 ad oggi hai ricevuto le convocazioni di assemblea, almeno quelle in cui erano all'ordine del giorno l'approvazione di preventivi e consuntivi?

 

L'opposizione al decreto la puoi fare nei 40 giorni ma quando il decreto è "PROVVISORIAMENTE" esecutivo devi fare istanza per chiedere al Giudice la sospensione del provvedimento.

 

Corri da un avvocato e valuta con lui se ci sono i termini di impugnazione, nel caso tu non avessi mai ricevuto una convocazione.

In mancanza di convocazione potresti chiedere l'annullamento di tutte le delibere tra cui le delibere oggetto di titolo esecutivo (prebentivi e consuntivi approvati).

La notifica via mail è arrivata alla mia ex compagna che poi me l'ha girata( io ho ricevuto solo la raccomandata del decreto ingiuntivo) ... non ho mai ricevuto nulla da nessun amministratore o avvocato circa la convocazione in assemblea. Non ho mai chiesto nulla alla mia ex compagna, anche perché vivendoci lei il presupposto che alle assemblee sarebbe dovuta presenziare lei ...

Dal 2008 ad oggi hai ricevuto le convocazioni di assemblea, almeno quelle in cui erano all'ordine del giorno l'approvazione di preventivi e consuntivi?

L'opposizione al decreto la puoi fare nei 40 giorni ma quando il decreto è "PROVVISORIAMENTE" esecutivo devi fare istanza per chiedere al Giudice la sospensione del provvedimento.

Corri da un avvocato e valuta con lui se ci sono i termini di impugnazione, nel caso tu non avessi mai ricevuto una convocazione.

In mancanza di convocazione potresti chiedere l'annullamento di tutte le delibere tra cui le delibere oggetto di titolo esecutivo (prebentivi e consuntivi approvati).

Concordo con le osservazioni di Leonardo, in particolare laddove pone l'accento sul fatto che tutti i comproprietari devono ricevere le convocazioni delle assemblee.

In presenza di tua sistematica mancata convocazione a far data dalla riforma del condominio (Legge n. 220 dell' 11 dicembre 2012) tutte le assemblee celebrate fino ad oggi e relative delibere sono radicalmente nulle per la mancata tua convocazione, ed impugnabili in qualunque tempo.

Corri da un avvocato per mettere a punto la miglior strategia a tutela del tuo personale interesse (impugnazione delibere successive alla riforma del 2012 e/o opposizione al decreto ingiuntivo).

--link_rimosso--

Vero; ho fatto confusione e chiedo venia.

 

Ma un argomento di nullità sussiste comunque per effetto di Cassaz. n. 4806/2005 che tra l'altro ricomprende nei motivi di nullità le delibere assembleari che "incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini"

Fonte https://www.condominioweb.com/cause-dinvalidita-delle-deliberazioni-assembleari-ulteriori-confermer-alla-sentenza-n-del.1223#ixzz4NptRUa9l

Qui c'è un comproprietario - tale MASSIMILIANO15 - ben noto all'amministratore che è stato lasciato all'oscuro di tutto dal'amministratore stesso per ben 8 anni, salvo poi farsi vivo e ripresentarsi con un atto di precetto.

 

Tale profilazione non corrisponde al massimo dell'etica professionale, e mi sembra che qualche grave peccato l'abbia proprio commesso l'amministratore.

×