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Memole

Montascale ripartizione spese

Il condominio ha dato ok per il montaggio di un montascale.

Servirà il primo e il secondo piano, gli appartamenti hanno uguali millesimi, l'inquilino del primo piano dovrebbe padgare meno di quello del secondo? in che percentuale? graazieeee

Il condominio ha dato ok per il montaggio di un montascale.

Servirà il primo e il secondo piano, gli appartamenti hanno uguali millesimi, l'inquilino del primo piano dovrebbe padgare meno di quello del secondo? in che percentuale? graazieeee

Montascale in condominio. Chi paga? Le spese per l'installazione del montascale sulle parti comuni sono a carico dell'intero Condominio, qualora l'intervento venga approvato dall'assemblea con ripartizione dei costi pro quota fra i condomini (n.d.r. per mlm di proprietà)

Fonte /installare-un-montascale-in-condominio.11327#ixzz3hTCpzw8Shttps://www.condominioweb.com/installare-un-montascale-in-condominio.11327#ixzz3hTCpzw8S

https://www.condominioweb.com

grazie ho letto, ma non risolvo il mio dubbio di suddivisione spese tra i due condomini interessati.

ho avuto notizia che vanno suddivise così :

50% PER MILLESIMI

RESTANTE 50% DIVISO 3 - 1/3 AL CONDOMINO DEL PRIMO PIANO E 2/3 AL CONDOMINO DEL SECONDO PIANO.

vi risulta esatto?

grazie ho letto, ma non risolvo il mio dubbio di suddivisione spese tra i due condomini interessati.

ho avuto notizia che vanno suddivise così :

50% PER MILLESIMI

RESTANTE 50% DIVISO 3 - 1/3 AL CONDOMINO DEL PRIMO PIANO E 2/3 AL CONDOMINO DEL SECONDO PIANO.

vi risulta esatto?

Se gli interessati sono due, la spesa va divisa in proporzione millesimale tra loro due, come è scritto chiaramente sull'allegato che ho postato precedentemente.
Il condominio ha dato ok per il montaggio di un montascale.

Servirà il primo e il secondo piano, gli appartamenti hanno uguali millesimi, l'inquilino del primo piano dovrebbe padgare meno di quello del secondo? in che percentuale? graazieeee

La spesa di PRIMA installazione, in quanto primo acquisto, va ripartita per millesimi di proprietà e pertanto, a parità di millesimi, parità di spesa.

 

La spesa di MANUTENZIONE dell'impianto segue il disposto dell'art. 1124 c.c. (metà per millesimi di proprietà e metà per altezza piano) per cui la spesa di manutenzione andrà così ripartita:

1° Piano = 416,67 millesimi

2° Piano = 583,33 millesimi

 

Se mettete un contatore a defalco, l'energia elettrica è una spesa di USO e va ripartita solo per altezza piano per cui la spesa dell'energia elettrica andrà così ripartita

1° Piano = 1/3 della spesa, pari a 333,33 millesimi

2° Piano = 2/3 della spesa, pari a 666,67 millesimi

grazie mille a tutti, la legge dice che l'impianto va diviso x millesimi, però un impianto di due piani costa il doppio di un impianto per un piano

pertanto non mi sembra giusto

se l'impianto costa 1000 la spesa è di 500 a testa, ma... se lo facesse solo il condomino del primo piano gli costerebbe comunque 500 mentre quello del secondo spenderebbe 1000.

mi sembrerebbe più corretto fare come per gli ascensori cioè in proporzione al piano di abitazione

grazie mille a tutti, la legge dice che l'impianto va diviso x millesimi, però un impianto di due piani costa il doppio di un impianto per un piano

pertanto non mi sembra giusto

se l'impianto costa 1000 la spesa è di 500 a testa, ma... se lo facesse solo il condomino del primo piano gli costerebbe comunque 500 mentre quello del secondo spenderebbe 1000.

mi sembrerebbe più corretto fare come per gli ascensori cioè in proporzione al piano di abitazione

Voi due d'accordo e unici proprietari del montascale potete decidere in altra proprio come dici tu, 1/3 al 1° piano e 2/3 al 2° piano, nulla lo vieta.
grazie mille a tutti, la legge dice che l'impianto va diviso x millesimi, però un impianto di due piani costa il doppio di un impianto per un piano

pertanto non mi sembra giusto

se l'impianto costa 1000 la spesa è di 500 a testa, ma... se lo facesse solo il condomino del primo piano gli costerebbe comunque 500 mentre quello del secondo spenderebbe 1000.

mi sembrerebbe più corretto fare come per gli ascensori cioè in proporzione al piano di abitazione

Anche per gli ascensori è la stessa cosa.

 

Il condòmino del primo piano non può installare il monta scale o l'ascensore senza che sia consentito, anche in FUTURO, la partecipazione all'uso del montascale da parte degli altri, previa partecipazione alla spesa.

Se il proprietario del secondo piano non vuole partecipare alla spesa, il proprietario del primo piano ha due possibilità:

 

1) installa il montascale sui due piani e lo utilizza solo lui finchè il proprietario del secondo piano non partecipa alla spesa.

 

2) installa il montascale solo fino al primo piano ma dovrà rimuoverlo quando il proprietario del secondo piano vorrà farne parimenti uso per consentire l'installazione di un nuovo montascale a spese di tutti quello che vorranno utilizzarlo.

 

Art. 1121

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera

Art. 1102 c.c.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Ovviamente se i due sono d'accordo possono decidre qualsiasi cosa in deroga al criterio legale di riparto.

Il condominio è composto solo da due piani?

Il condominio ha dato l'OK ma ha rinunciato ad eventuali futuri diritti all'unanimità con contratto registrato?

Nel caso ci fosse anche un terzo piano, immagina se un domani il proprietario del terzo piano avesse necessità di installare anche lui un montascale.

Il condominio è composto solo da due piani?

Il condominio ha dato l'OK ma ha rinunciato ad eventuali futuri diritti all'unanimità con contratto registrato?

Nel caso ci fosse anche un terzo piano, immagina se un domani il proprietario del terzo piano avesse necessità di installare anche lui un montascale.

Non conoscendo come è strutturato l'edificio e quanti piani ha, non faccio nessuna ipotesi, ma se l'assemblea ha dato l'OK per la costruzione del montascle per due piani, per il momento direi che va bene così, e se qualcun'altro vorrà usufruire dell'impianto in futuro si applicherà il 3° comma dell'art. 1121, non vedo alcun problema.
...se l'assemblea ha dato l'OK per la costruzione del montascle per due piani, per il momento direi che va bene così, e se qualcun'altro vorrà usufruire dell'impianto in futuro si applicherà il 3° comma dell'art. 1121, non vedo alcun problema.

E' proprio quello l'eventuale problema.

SI vende un appartamento al 3° piano.

Il nuovo acquirente vuole il montascale fino al terzo piano.

L'installazione è possibile solo togliendo il vecchio montascale e installandone uno nuovo.

Che si fa?

Come si coniuga il pari uso delle cose comuni?

 

1) Il proprietario del terzo piano si arrangia

2) Si rimuove il vecchio montascale e tutti partecipano alla spesa del nuovo

3) Si rimuove il vecchio montascale ed il proprietario del terzo piano paga tutto ed utilizza solo lui

E' proprio quello l'eventuale problema.

SI vende un appartamento al 3° piano.

Il nuovo acquirente vuole il montascale fino al terzo piano.

L'installazione è possibile solo togliendo il vecchio montascale e installandone uno nuovo.

Che si fa?

Come si coniuga il pari uso delle cose comuni?

 

1) Il proprietario del terzo piano si arrangia

2) Si rimuove il vecchio montascale e tutti partecipano alla spesa del nuovo

3) Si rimuove il vecchio montascale ed il proprietario del terzo piano paga tutto ed utilizza solo lui

Il problema sarà risolto quando si presenterà, le soluzioni sono diverse (ne ho un'altra ma visto che non è necessaria al caso trattato non la dico), per il momento non c'è nessun problema del genere, perchè preoccuparsi del futuro?

 

p.s. quando si venderà un'altro appartamento all'ipotetico 3° piano il montascale già montato non è comune a tutti, ma comune solo ai due proprietari del 1° e 2° piano.

Una domanda: per installare un montascale a proprio spese serve comunque la maggioranza dell'assemblea condominiale? Se questa non ci fosse un disabile come dovrebbe comportarsi? Grazie

Non è necessaria alcuna autorizzazione assembleare. si deve verificare che, eventualmente, il regolamento di natura contrattuale non ponga divieti in tal senso.

Quì c'è una discussione utile...

--link_rimosso--

Non è necessaria alcuna autorizzazione assembleare. si deve verificare che, eventualmente, il regolamento di natura contrattuale non ponga divieti in tal senso.

Quì c'è una discussione utile...

--link_rimosso--

Se non ricordo male, in una discussione a proposito dell'installazione di un'ascensore, nel caso non ci fossero disabili, si tratterebbe comunque di un'innovazione, se pur suscettibile di uso separato per cui necessitava la maggioranza prevista per le innovazioni che abbattono le barriere architettoniche:

maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi.

 

Sempre se non ricordo male, l'argomento fu spiegato dall'avv. Gallucci.

Non confondiamo un montascale con un ascensore.

 

Il montascale serve per salire la prima rampa di scale agganciando la carrozzella del disabile, poi ce ne sarà un altro che servirà la seconda rampa e così via, i pianerottoli tra una rampa di scale e l'altra si percorrono con le ruote della carrozzella stessa.

 

Quindi il primo montascale sarà di competenza di entrambi i disabili, mentre il secondo, che serve solo la seconda rampa di scale, sarà di competenza esclusiva del secondo disabile.

A questo punto le ripartizioni della spesa appaino chiare.

 

Qui non si tratta di un impianto "unico", ma di due impianti separati dal pianerottolo (almeno sembra di capire dalla descrizione).

 

La convenienza del montascale oggi comunque non si giustifica più: controlli periodici, manutenzione, guasti, energia elettrica, occupazione dello spazio delle scale, ecc.

 

Oggi ci sono dei praticissimi apparati che si agganciano alle carrozzelle di qualsiasi tipo, con il loro cingolo e motore ricaricabile, salgono e scendono qualsiasi tipo di scala e costano meno di 1.000€, nella mia regione vengono addirittura forniti gratuitamente dall'Asl.

 

Visto che sono anche volontario soccorritore con l'ambulanza, lo uso spesso agganciato alla carrozzella che abbiamo in dotazione, ma va bene su qualsiasi altra carrozzella.

 

Invece di litigare sulla ripartizione della spesa per l'installazione di un montascale fisso, ingombrante ed antieconomico, bisogna informare gli utenti di queste nuove possibilità fornite dalla tecnologia ora esistente.

 

Basta fare una ricerca in rete per trovare qualsiasi apparecchiatura di questo genere, anche molto sofisticata, se lo si desidera.

@Leonardo... il montascale è una cosa, l'ascensore un'altra. Il quesito al quale ho risposto è quello postato da lollus27;anche se poco chiaro credo si riferisca al classico montascale per accedere all'androne del condominio cioè riferito alla sola prima rampa di accesso.

Non confondiamo un montascale con un ascensore...

Lollus27 scrive:

Se non ci fosse un disabile come dovrebbe comportarsi?"

Ed io a questo ho risposto.

A cosa serve un montascale se non ci sono disabili?

Forse ad usarlo come montacarichi e caricare la spesa in un edificio in cui non può essere installata l'ascensore?

Pensate davvero che chiunque si svegli la mattina possa decidere da solo per un'innovazione non necessaria accollandosi le spese invocando l'art. 1102?

LA MIA OPINIONE:

Le innovazioni sono regolamentate dagli art. 1120 e 1121.

L'art. 1120 dice che:

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre...

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre...

L'art. 1121 dice che

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

Pertanto l'art. 1121 dice che, al fine di raggiungere una maggioranza favorevole, si può votare favorevolmente ed essere esentati dalle spese ma sempre la delibera della maggioranza è necessaria, altrimenti sarebbe stato scritto anche che non sarebbe stata necessaria la maggioranza se chi vuole l'innovazione se ne assume i costi.

 

Per installare un montascale senza delibera assembleare c'è una Legge speciale, quella indicata nella discussione linkata da Giovanni, ma deve esserci un disabile.

 

@Leonardo... il montascale è una cosa, l'ascensore un'altra.

Nel caso in esame in cui è stato chiaramente detto che non ci sono disabili, ti sembra logico che per installare un'ascensore utile a tutti c'è bisogno di una delibera e per installare un montascale che non è utile a nessuno, la delibera non è necessaria?

Scusami leonardo... nel quesito di lollus dove stà scritto che non c'è il disabile? a mio avviso, il senso del quesito è: un disabile, senza l'assenso dell'assemblea, può far installare un montascale?

Scusami leonardo... nel quesito di lollus dove stà scritto che non c'è il disabile? a mio avviso, il senso del quesito è: un disabile, senza l'assenso dell'assemblea, può far installare un montascale?

LOLLUS nel post n. 13 chiede testualmente:

"Se questa non ci fosse un disabile come dovrebbe comportarsi?"

ed io nella mia risposta n. 15 ho testualmente specificato:

"nel caso non ci fossero disabili, si tratterebbe comunque di un'innovazione"

Leonardo... la locuzione "se questa non ci fosse" è riferita alla delibera assembleare non alla presenza del disabile..

Leonardo... la locuzione "se questa non ci fosse" è riferita alla delibera assembleare non alla presenza del disabile..

Hai ragione.🙂

Il fatto che la normativa sia la stessa degli ascensori è un fatto molto importante: anche la suddivisione della spesa si farà con lo stesso criterio.

buonasera il mio dubbio e questo in un condominio di solo box interrati un solo piano e stato previsto dal costruttore la piattaforma per carrozzine per portatore di endicap oggi abbiamo un solo portato di endicap la manutenzione chi la deve pagare tutti o solo e unico che usufruisce della piattaforma ?

Ospite
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