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Modifica tab.mill. dopo installazione ascensore

20 anni fa nel nostro condominio è stato installato l'ascensore. Le spese di manutenzione sono giustamente divise metà per millesimi e metà per piano, come di consueto. Il nuovo amministratore asserisce che invece bisogna cambiare la tabella dei millesimi, come da perizia precedente all'installazione dell'ascensore (23 anni fa) - della quale non ricordo che a suo tempo l'assemblea abbia dato l'incarico a nessuno - perché secondo lui con l'ascensore alcune proprietà hanno aumentato di valore (quelle dei piani alti) e altre invece ne hanno perso. Visto che le metrature e le cubature delle proprietà sono rimaste inalterate e quindi le proporzioni di ciascuna proprietà all'interno del condominio, e che per il resto le caratteristiche del condominio e dell'ambiente circostante sono rimasti inalterati nel tempo, è giusta questa iniziativa? È una cosa che si deve fare per legge o può essere lasciata al libero arbitrio dei condomini? in questo caso è necessaria l'unanimità, la maggioranza dei condomini o basta la maggioranza dei presenti in assemblea? Mi risulta tra l'altro che una tabella millesimale, per quanto errata, può continuare ad essere utilizzata "per consuetudine" dal condominio se per un certo lasso di tempo nessuno si sia opposto.

Grazie.

Cordiali saluti.

In teoria ha ragione l'amministratore perchè in caso di ascensore le u.i. ai piani più alti hanno più mlm a causa del coefficiente piano, comunque tutto stà all'assemblea approvare la modifica oppure no, oppure in caso di citazione sarà il Giudice che stabilirà la nuova tabella millesimale, probabilmente consultando un CTU

Per avere maggiori informazioni sul tema puoi vedere quì, è spiegato anche i vari coefficienti che si usano, però non sono tassativi, cambiando tecnico si avrà un altra tabella, magari con qualche piccola diversità ma probabilmente non sarà identica

http://www.condomini.altervista.org/CoefficientiMilesim.htm

chiedo scusa: cosa intendi per "u.i" e "CTU"?

in caso di citazione, chi paga il giudice? Ci possono essere due tabelle millesimali, una per la proprietà e una per le spese? La tabella stilata da un professionista incaricato da un condomine e non dall'assemblea deve essere recepita ugualmente?

chiedo scusa: cosa intendi per "u.i" e "CTU"?

in caso di citazione, chi paga il giudice? Ci possono essere due tabelle millesimali, una per la proprietà e una per le spese? La tabella stilata da un professionista incaricato da un condomine e non dall'assemblea deve essere recepita ugualmente?

u.i = unità immobiliare

CTU = Consulente Tecnico d'Ufficio (perito nominato dal Giudice)

 

L'amministratore può consigliare di rifare le tabelle ma non può imporre perchè lo decide l'assemblea se rettificare, con la maggioranza di 500 millesimi.

 

In presenza di ascensore i coefficienti variano di poco e la spesa del tecnico potrebbe non valere la candela.

Guarda al link di seguito i coefficienti.

Il valore dell'ultimo piano con ascensore potrebbe variare del 10% che spalmato sugli altri inciderebbe di pochissimi punti percentuali.

Ne vale la pena?

Potreste anche accordarvi tra voi condòmini e stabilire nuovi millesimi senza obbligatoriamente affidare l'incarico ad un tecnico.... (scelto dall'amministratore?)

--link_rimosso--

chiedo scusa: cosa intendi per "u.i" e "CTU"?

in caso di citazione, chi paga il giudice? Ci possono essere due tabelle millesimali, una per la proprietà e una per le spese? La tabella stilata da un professionista incaricato da un condomine e non dall'assemblea deve essere recepita ugualmente?

U.I. = unità immobiliari

CTU = Consulente Tecnico d'Ufficio

 

Le tabelle sono diverse, la tab. "A" o "Generale di proprietà", ovvero quella che indica i mlm di ciascuna u.i., poi e le sottotabelle ricavate dalla tabella generale, c'è la tabella ascensore, la tabella spese scale, la tabella del riscaldamento ecc ecc

 

In caso di citazione le spese di parte vengono pagate dalle due parti in causa, alla fine deciderà il Giudice, normalmente il Giudice compensa le spese, ovvero ognuno si paga le proprie, ma non è detto sia così, ovvero potrebbe far pagare tutto a chi perde la causa.

 

La tabella redatta da un professionista deve essere approvata dall'assemblea con il quorum del 2°c. art. 1136 cc ovvero la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno metà del valore dello stabile

Ma, se ho capito bene, nel caso in cui l'assemblea non volesse ratificare la nuova tabella, un condomine potrebbe impugnare la decisione. Il giudice gli darebbe sicuramente ragione. Pertanto la ratifica in assemblea è un atto dovuto. Giusto?

Ma, se ho capito bene, nel caso in cui l'assemblea non volesse ratificare la nuova tabella, un condomine potrebbe impugnare la decisione. Il giudice gli darebbe sicuramente ragione. Pertanto la ratifica in assemblea è un atto dovuto. Giusto?
Un condomino potrebbe impugnare la decisione assembleare e seguirà una lunga, costosa, ed incerta causa.

Ossia di certo la causa sarà lunga e costosa su chi vincerà non si può dire con sicurezza prima della sentenza del Giudice.

Ma, se ho capito bene, nel caso in cui l'assemblea non volesse ratificare la nuova tabella, un condomine potrebbe impugnare la decisione. Il giudice gli darebbe sicuramente ragione. Pertanto la ratifica in assemblea è un atto dovuto. Giusto?

Non è detto che il Giudice dia ragione.

Le tabelle inizialmente non erano errate e l'installazione dell'ascensore ha leggermente modificato i valori.

La Norma, per altre circostanze, ritiene che le tabelle debbano essere modificate quando il valore di anche un solo immobile varia di oltre 1/5 (20%) rispetto al valore iniziale.

E' mia opinione che l'installazione dell'ascensore non possa stravolgere il valore iniziale.

Il condòmino che impugna potrebbe rimetterci anche le spese senza ricavarci nulla.

 

Art 69

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

L'installazione di un ascensore non prevede sopraelevazione, se non per una piccola torretta sul tetto per l'impianto, e non prevede incremento di superfici o incremento / diminuzione delle u.i..

Si potrebbe configurare il caso che, dopo l'installazione dell'ascensore, le tabelle vengano considerate come "errate"?

L'installazione di un ascensore non prevede sopraelevazione, se non per una piccola torretta sul tetto per l'impianto, e non prevede incremento di superfici o incremento / diminuzione delle u.i..

Si potrebbe configurare il caso che, dopo l'installazione dell'ascensore, le tabelle vengano considerate come "errate"?

No non c'è un errore, perchè al momento in cui è stata redatta la tabella era esatta, perchè lo stabile era senza ascensore.
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