#1 Inviato 31 Maggio, 2016 Condominio con 21 appartamenti e n. 18 partecipanti all'assemblea (poiché tre proprietari hanno due appartamenti ciascuno). Quante deleghe può avere un solo partecipante?? La nuova legge parla di un limite di 20 partecipanti e 20 appartamenti al di sotto del quale si è liberi di fare incetta di deleghe, ma come regolarsi nel caso di.cui sopra?
#2 Inviato 31 Maggio, 2016 siete 18 condomini, quindi, salvo diverse disposizione nel rdg. non esiste limite di conferire deleghe
#3 Inviato 31 Maggio, 2016 Condominio con 21 appartamenti e n. 18 partecipanti all'assemblea (poiché tre proprietari hanno due appartamenti ciascuno). Quante deleghe può avere un solo partecipante?? La nuova legge parla di un limite di 20 partecipanti e 20 appartamenti al di sotto del quale si è liberi di fare incetta di deleghe, ma come regolarsi nel caso di.cui sopra?Aggiungo a quanto già detto che il numero a da valutare per il limite imposto dall'art 67 Dacc per il numero di deleghe (1/5) va conteggiato sui condomini e non sulle unità immobiliari, perciò nel vostro caso di 18 proprietari, fatto salvo limito imposti dal Regolamento Condominiale, non ci sono limiti, e per assurdo un solo delegato potrebbe rappresentare tutti i condominiPer valere il limite del 1/5, i condomini devono essere più di venti.
#4 Inviato 31 Maggio, 2016 Ma dove è scritto che deve prevalere il numero dei proprietari rispetto al numero degli appartamenti ( quindi dei millesimi)? Non ho trovato riferimenti di legge o altro.
#5 Inviato 31 Maggio, 2016 Ma dove è scritto che deve prevalere il numero dei proprietari rispetto al numero degli appartamenti ( quindi dei millesimi)? Non ho trovato riferimenti di legge o altro. Dacc Art. 67. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
#6 Inviato 31 Maggio, 2016 Ma dove è scritto che deve prevalere il numero dei proprietari rispetto al numero degli appartamenti ( quindi dei millesimi)? Non ho trovato riferimenti di legge o altro. art. 67 disp. att.ne c.c. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. l'art. parla di condomini e non di appartamenti
#7 Inviato 31 Maggio, 2016 Purtroppo non è "per assurdo", per quanto mi riguarda......e dal momento che l' art. 67 parla anche di 1/5 di millesimi (con riferimento alle unità immobiliari), continuo ad avere dubbi....e speranze.
#8 Inviato 31 Maggio, 2016 Purtroppo non è "per assurdo", per quanto mi riguarda......e dal momento che l' art. 67 parla anche di 1/5 di millesimi (con riferimento alle unità immobiliari), continuo ad avere dubbi....e speranze.Anche nel caso dei millesimi vale in caso di più di 20 condomini, per voi essendo in 18 questo limite non c'è, per cui per assurdo un delegato potrebbe rappresentare tutti i condomini e tutti i millesimi dello stabile.
#9 Inviato 31 Maggio, 2016 Condominio con 21 appartamenti e n. 18 partecipanti all'assemblea (poiché tre proprietari hanno due appartamenti ciascuno). Quante deleghe può avere un solo partecipante?? La nuova legge parla di un limite di 20 partecipanti e 20 appartamenti al di sotto del quale si è liberi di fare incetta di deleghe, ma come regolarsi nel caso di.cui sopra? Salve, a tal proposito consiglio di leggere questa consulenza: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Qual è il vero limite al conferimento di deleghe? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Spero sia utile, cordiali saluti.
#10 Inviato 31 Maggio, 2016 Grazie a Nicolas Fiasconaro per il link che trovo interessante e strategico....
#11 Inviato 31 Maggio, 2016 Purtroppo non è "per assurdo", per quanto mi riguarda......e dal momento che l' art. 67 parla anche di 1/5 di millesimi (con riferimento alle unità immobiliari), continuo ad avere dubbi....e speranze. L'art 67 parla di valore non di numero di appartamenti .