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sabrinaq

Immobili in fase di costruzione e spese condominiali

Nel mio condominio esistono 20 appartamenti di cui 5 ancora in fase di costruzione e di proprietà della società costruttrice la quale mi dice che non ritiene di dover concorrere alle spese condominiali dello stabile in quanto i lavori sono fermi e comunque gli appartamenti non sono ultimati e quindi non sono utilizzabili.

Esiste un motivo di questo genere per cui ci si possa opporre al pagamento delle spese condominiali?

Grazie per le eventuali risposte.

Nel mio condominio esistono 20 appartamenti di cui 5 ancora in fase di costruzione e di proprietà della società costruttrice la quale mi dice che non ritiene di dover concorrere alle spese condominiali dello stabile in quanto i lavori sono fermi e comunque gli appartamenti non sono ultimati e quindi non sono utilizzabili.

Esiste un motivo di questo genere per cui ci si possa opporre al pagamento delle spese condominiali?

Grazie per le eventuali risposte.

E' prassi ormai consolidata che i costruttori inseriscano una clausola nei preliminari di vendita ma soprattutto nei regolamenti di condominio "contrattuali" che fanno fraudolentamente firmare agli assegnatari, tale clausola è chiaramente vessatoria e viene giocoforza fatta subire ai condomini che vengono così "premiati" (mi si consenta la battuta sarcastica) per aver per primi prenotato gli appartamenti (il vero premio lo avranno gli ultimi che come ben si "saranno i primi", come da biblica citazione). Per legge gli oneri condominiali devono essere pagati per millesimi, salvo diversa convenzione, ma questa decisa all'unanimità (cosa alquanto improbabile), ma se nel regolamento contrattuale avete accettato di essere "fregati", cioè avete firmato quanto descritto sopra, non c'è molto da fare pagherete "ingiustamente" per l'invenduto

Un conto è dire "non ritiene di dover concorrere" un altro è dimostrare, come detto da Alfonso, che ci sia una clausola nel regolamento contrattuale o nei rogiti che esenti il costruttore dalle spese condominiali. Considera, inoltre, che qualora fossimo in questa ultima ipotesi, tale esenzione, per disposto della Cassazione, diventerebbe vessatoria dopo due anni dalla vendita della prima u.i.

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