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Fondo recupero crediti

E' stato deliberato di creare un fondo per fronteggiare le spese legali per il recupero dei crediti di condomini morosi. Il dubbio che ho e se l'utilizzo del fondo può essere retroattivo, secondo me no. Spiego meglio. Prima dell'istituzione del fondo era stato avviato un procedimento nei confronti di un moroso con addebito delle spese a carico della compagine condominiale. Successivamente è stato deliberato il fondo e i condomini hanno versato le quote dovute. L'utilizzo del fondo, sarà possibile dalla data di costituzione in poi e riguarderà quindi ulteriori spese legali che si sosterranno per il recupero dei crediti o con le risorse del fondo posso sgravare i condomini per la quota loro imputata precedentemente alla costituzione dello stesso?

La riforma non ha espressamente previsto la possibilità di costituire un fondo cassa per far fronte ai problemi di liquidità determinati dal mancato pagamento delle quote da parte dei condomini morosi. Tuttavia, l'istituzione di un fondo ad hoc, c.d. "fondo morosi", pur costituendo una questione dibattuta e fonte di controversie tra i condomini in regola con i pagamenti, costretti ad esborsi ulteriori per sopperire alla situazione provocata dai mancati versamenti di altri, è ritenuta legittima dalla giurisprudenza e trova applicazione nella pratica.

Si tratta in ogni caso di un fondo straordinario destinato a far fronte alla procedura per il recupero dei crediti, cui l'amministratore è tenuto per la riscossione forzosa delle somme dovute, ex art. 63 disp. att. c.c., e che rappresenta una sorta di prestito che verrà restituito nel caso di recupero di quanto dovuto dal debitore moroso.

A causa del "sacrificio" che il fondo rappresenta per i condomini virtuosi, chiamati a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà come previsto dall'art. 1123 c.c., si ritiene esso debba essere approvato dall'unanimità di tutti i condomini. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza, formatasi in materia prima della riforma, ha ritenuto legittima la delibera approvata con il voto della sola maggioranza nei casi di effettiva e dimostrabile urgenza (ovvero nel caso in cui i creditori del condominio avessero esercitato azione esecutiva in danno delle parti comuni dell'edificio) (Cass. n. 13631/2001). Con la riforma, invece, il novellato art. 63 disp. att. c.c. prevedendo che "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini", sembra escludere l'ipotesi eccezionale sopra descritta, con la conseguenza che il fondo va deliberato con il consenso dell'unanimità di tutti i condomini.

Fonte: Il fondo cassa (o fondo speciale) del condominio

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Sai bene che l'unanimità dei partecipanti, specie in contesti condominiali molto grandi, non si avrà mai. In questo caso non è stato chiesto di farsi carico delle quote dei morosi dove la non presenza di qualche condomino in assemblea rappresenta una delibera nulla in quanto si delibera anche per gli assenti che devono farsi carico di quote che non gli spettano. Credo che in una situazione di stallo, dove se non si dispone delle risorse occorrenti per far fronte alle spese legali occorrenti per il recupero crediti e non delle quote dei morosi, deliberata a maggioranza possa essere condivisa anche dal giudice. Anche perchè se l'amministratore intraprende dei procedimenti monitori non imputa a carico dei condomini virtuosi le spese legali? Come potrebbe fare diversamente? Tuttavia prescindendo da queste problematiche, nel mio quesito l'attenzione era spostata sull apossibilità di attingere dal fondo dopo la costituzione dello stesso o anche prima? Per rendere più chiaro il caso faccio un esempio: a marzo si emettono due decreti ingiuntivi facendo ricorso alla disponibilità di cassa ed imputando le quote a ciascun condomino. A maggio si delibera in assemblea la costituzione del fondo. Tutte le spese legali successive alla data di costituzione dello stesso, saranno attinte dal fondo. Per quelle sostenute a marzo, potrò utilizzare retroattivamente il fondo (essendo sempre nello stesso esercizio di gestione) o no?

nel mio condominio è stata approvata all'unanimità (io non ero presente all'assemblea ma avrei votato contro) la creazione di un fondo di riserva per colmare le morosità dei condomini...uno in particolare....e non certo per pagare le spese legali da affrontare per il recupero delle morosità....è lecito tutto questo?

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