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Alessandro74

Dissenso alla lite.

Buongiorno,

 

un condominio è stato condannato a pagare € X di spese legali alla controparte e € Y di spese processuali.

Il dissenziente partecipa a tali spese?

 

Grazie

Buongiorno,

 

un condominio è stato condannato a pagare € X di spese legali alla controparte e € Y di spese processuali.

Il dissenziente partecipa a tali spese?

 

Grazie

Il condominio ha perso, per cui tutti devono pagare, però il dissenziente, una volta pagata la sua quota parte ha diritto di rivalersi sugli altri condomini

 

cc art 1132 2° comma

- Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Il condominio ha perso, per cui tutti devono pagare, però il dissenziente, una volta pagata la sua quota parte ha diritto di rivalersi sugli altri condomini

 

cc art 1132 2° comma

- Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Quindi, in merito alla mai domanda?

Quindi, in merito alla mai domanda?
Tutti i condomini devono pagare compreso il dissenziente, però di quanto pagato potrà rivalersi sugli altri condomini non dissenzienti come lui.

 

Ovvero lui dissociandosi dalla decisione assembleare, in pratica dice

- "se il condominio perderà pagherete voi che avete approvato la lite, non io".

In pratica è una questione interna al condominio e ognuno è libero di dissociarsi o di approvare la lite.

Ma rispetto il vincitore deve pagare tutto il condominio lui compreso

Buongiorno,

 

un condominio è stato condannato a pagare € X di spese legali alla controparte e € Y di spese processuali.

Il dissenziente partecipa a tali spese?

 

Grazie

Se il dissenso è stato formalizzato nei modi e nei termini di cui all'art.1132 del c.c, l'amministratore deve ripartire le quote nei modi indicati da Kurt Cobain nel suo #2:

il dissenziente paga solo il legale del Condominio.

Le voci "spese processuali e legale controparte" andranno ripartite secondo la tabella "A"

con i millesimi decurtati di quelli del dissenziente. ( es. 1000-62= 938 mill )

Se il dissenso è stato formalizzato nei modi e nei termini di cui all'art.1132 del c.c, l'amministratore deve ripartire le quote nei modi indicati da Kurt Cobain nel suo #2:
Se l'amministratore non lo fa, il dissenziente potrà rivalersi, come previsto dal 2° comma art. 1132 cc

Ovvero la parte vittoriosa non sa che ci sono dei dissenzienti e chiederà il dovuto al condominio, poi starà all'amministratore richiedere il pagamento ai condomini non dissenzienti.

Certo. Hai ragione: a parte vittoriosa non interessa niente del dissenso, ma ad Alessandro74 si!

E quindi, in risposta al suo #1 e #4: se l'amministratore che sa del dissenso non opera la ripartizione come dice Kurt, sbaglia.

Confermo quanto dite, il dissenso non ha effetti nei confronti dei terzi ed e' solo una questione interna al condominio.

Certo. Hai ragione: a parte vittoriosa non interessa niente del dissenso, ma ad Alessandro74 si!

E quindi, in risposta al suo #1 e #4: se l'amministratore che sa del dissenso non opera la ripartizione come dice Kurt, sbaglia.

A prescindere dal fatto che il condòmino dissenziente debba essere esentato dalle spese di Giudizio e se l'assemblea non lo esonera ha diritto di rivalsa, io sposterei l'attenzione sulle spese legali di parte del condominio.

 

E' vero che le le spese legali propedeutiche e cioè quelle INIZIALI per chiedere il parere stragiudiziale (consulenza) sono a carico di tutto il condominio e quindi anche di chi dissente, ma io non concordo che il dissenziente debba pagare anche il compenso "puramente difensivo" dell'avvocato del condominio.

Un condominio particolarmente litigioso che va in Giudizio fino in Cassazione pagando un compenso esorbitante al proprio legale che deve presenziare a numerose udienze per fare le sue arringhe,non può addebitare al dissenziente questo compenso dovuto ad "oneri difensionali".

La differenza tra spese legali propedeutiche ed oneri difensionali è ben spiegata anche nella sentenza di cui al link di seguito e di cui ne trascrivo uno stralcio:

 

"... Dunque si tratta in buona sostanza di spese che non possono essere propriamente considerate oneri defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, ma propedeutiche ad esso. Tanto vero questo che il giudizio non è stato promosso e che l’attività dell’Avv. si è limitata a dare parere stragiudiziale con il quale consigliava di non procedere in giudizio (v. sul punto anche il doc.12 di parte attrice, raccomanda rimessa dall’Avv. all’amministratore del condominio datata 16.10.2000)..."

--link_rimosso--

Proprio legale: SI.

Spese processuali: NO.

Legale della controparte: NO.

 

Piacere di rileggerti Kurt. Era un pò che non ti vedevo sul Forum.🙂

Rimango sempre della mia idea, il dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Ovvero se a lui viene chiesto qualche cosa da chi vince e deve pagare, lui può rivalersi sui condomini che hanno sostenuto o promosso la lite

Rimango sempre della mia idea, il dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Ovvero se a lui viene chiesto qualche cosa da chi vince e deve pagare, lui può rivalersi sui condomini che hanno sostenuto o promosso la lite

Su questo concordo anch'io, non l'ho messo in dubbio, anzi mi pare di averlo confermato.

 

Non concordo sulla risposta n. 1 di Kurt:

"Proprio legale: SI."

Non concordo (parzialmente per i motivi spiegati) sulla risposta di GIME:

"il dissenziente paga solo il legale del Condominio"

 

che il dissenziente debba pagare il compenso dell'avvocato del condominio soccombente per aver difeso in Giudizio il condominio e quindi che il dissenziente debba pagare gli "oneri difensionali" mi sembra una cosa fuori da ogni logica.

... che il dissenziente debba pagare il compenso dell'avvocato del condominio soccombente per aver difeso in Giudizio il condominio e quindi che il dissenziente debba pagare gli "oneri difensionali" mi sembra una cosa fuori da ogni logica.
Infatti, essendosi dichiarato dissenziente non dovrebbe pagare neppure le spese dell'avvocato di parte condominiale, altrimenti a che serve il dissenso?

E se il condominio viene condannato per esempio a un risarcimento danni?

Che succede al dissenziente?

Art. 1132 c.c.

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

 

Il condòmino paga i danni, mi sembra ovvio.

In una lite, infatti, se un fornitore ti cita per danni ed un condòmino decide di dissociarsi dalla lite, significa che è già disposto a pagare i danni richiesti senza andare in lite.

 

Sono le conseguenze della lite che non possono essere addebitate al dissenziente ed il compenso all'avvocato di parte per aver assistito il condominio in 3 gradi di Giudizio è proprio una conseguenza della lite.

Se si pagava tutto quanto richiesto senza andare in lite non ci sarebbero state altre conseguenze se non il risarcimento del danno richiesto.

Sono le conseguenze della lite che non possono essere addebitate al dissenziente ed il compenso all'avvocato di parte per aver assistito il condominio in 3 gradi di Giudizio è proprio una conseguenza della lite.

Se si pagava tutto quanto richiesto senza andare in lite non ci sarebbero state altre conseguenze se non il risarcimento del danno richiesto.

Concordo 🙂
Art. 1132 c.c.

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

 

E se un condominio decidesse di promuovere un'azione contro un'impresa per i lavori mal eseguiti chiedendo un risarcimento e in fine il giudice condanna il condominio a risarcire l'impresa, che succede al dissenziente in merito al risarcimento a cui è stato condannato il condominio?

E se un condominio decidesse di promuovere un'azione contro un'impresa per i lavori mal eseguiti chiedendo un risarcimento e in fine il giudice condanna il condominio a risarcire l'impresa, che succede al dissenziente in merito al risarcimento a cui è stato condannato il condominio?

Nel caso da te paventato l'impresa può richiedere un risarcimento danni morali per essere stata accusata ingiustamente ed aver subito un danno per cattiva nomea.

In tal caso, essendo questo danno CONSEGUENZA DELLA LITE, il dissenziente non paga niente perchè se il condominio non avesse promosso alcuna azione non ci sarebbe stata nessuna CONSEGUENZA.

Nel caso da te paventato l'impresa può richiedere un risarcimento danni morali per essere stata accusata ingiustamente ed aver subito un danno per cattiva nomea.

In tal caso, essendo questo danno CONSEGUENZA DELLA LITE, il dissenziente non paga niente perchè se il condominio non avesse promosso alcuna azione non ci sarebbe stata nessuna CONSEGUENZA.

Quoto 🙂
Nel caso da te paventato l'impresa può richiedere un risarcimento danni morali per essere stata accusata ingiustamente ed aver subito un danno per cattiva nomea.

In tal caso, essendo questo danno CONSEGUENZA DELLA LITE, il dissenziente non paga niente perchè se il condominio non avesse promosso alcuna azione non ci sarebbe stata nessuna CONSEGUENZA.

:ok:.............................................

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