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CeravoloP

Diritto alla ripartizione della spesa

Il condominio perde un procedimento civile per il risarcimento del danno avviato da un condomino, danneggiato dal cattivo funzionamento di un impianto comune (nella specie: condotta delle acque luride), da cui è derivato un danno all'appartamento di questo condomino. Ora le spse secondo l'avvocato sono da ripartirsi tra tutti i condomini pro quota, sussistendo una resposnabilità solidale in base all'art. 2051 c.c. rispetto al danno prodotto alla proprietà del singolo.

In condominio invece alcuni la pensano diversamente: poichè si tratta di impianto di scarico che serve unicamente un settore dell'edificio ritengono che si debba applicare il criterio di ripartizione dell'art. 1123, terzo comma, c.c.

A me quest'ultima interpretazione pare non corretta, non perchè non abbia fiducia o stima verso i singoli condomini che hanno espresso questo giudizio, ma perchè leggendo l'art. 1123 sta scritto che vengono ripartite, con i criteri previsti, "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate". Tra l'altro non si riesce a raggiungere in proposito, dopo ben quattro riunioni su cui si torna sulla quesitone, un accordo tra tutti in modo magari da avere una risoluzione all'unanimità che elimini il problema alla radice.

Qualcuno di voi sa come va affrontato questo problema?

Ciao

vero quello che dici.. ma il 1123 III comma dispone anche che:

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

sì ma le spese a cui fa riferimento il terzo comma sono quelle per la conservazione, il godimento e la prestazione di servizi. Posso farci rientrare quelle derivanti da un risarcimento?

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