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Sabrina Tozzi

Decreto ingiuntivo per recupero credito fattura autospurgo.

Buonasera,

volevo sapere cosa succede quando risulta una fattura non pagata da giugno 2011 dell'autospurgo.

Nel senso che noi come condominio non la abbiamo pagata perchè in quell'anno ci sono stati tre autospurghi consecutivi con relative fatture. Visto che c'era qualcosa che ostruiva il tubo di scarico all'interno del tombino della fossa biologica e che la ditta dell'autospurgo non ci ha segnalato, ad oggi l'ultima fattura non gliela abbiamo pagata.

La ditta fornitrice è ancora in tempo per richiedere un decreto ingiuntivo?

Ma soprattutto valgono le semplici e-mail come sollecito di pagamento per bloccare i termini di prescrizione?

La ditta fornitrice è ancora in tempo per richiedere un decreto ingiuntivo? si .

Relativamente a questa problematica, la ditta dell'autospurgo fino a quando può fare un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio? Insomma dalla data della fattura quali sono i termini per un decreto ingiuntivo?

Grazie.

art 633 c.p.c.

 

Su domanda di chi è creditore (1) di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634] (2);

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2];

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (4).

[h=3]Note[/h](1) La norma prevede che la domanda può essere proposta dal soggetto titolare di un diritto di credito riferito a qualsiasi diritto ad una prestazione altrui purché tutelabile direttamente, ovvero un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, la consegna di una cosa mobile determinata. Si tratta di un concetto di diritto di credito assai ampio, da cui però devono essere esclusi i crediti di fare e non fare, quelli di rilascio di cose immobili o aventi ad oggetto quantità di danaro o di altre cose mobili fungibili se non determinate o non determinabili.

(2) Anche il concetto di prova scritta deve essere inteso in senso ampio, andando al di là dei limiti di cui all'art. 2702 c.c., attribuendo efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi.

(3) Si precisa che l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto di credito dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi utili a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. Si tratta di elementi presuntivi desumibili anche anche da semplici argomenti di prova, dovendo il ricorrente provare la sola esistenza del diritto di credito.

(4) L'ultimo comma è stato abrogato dal D.lgs. 231/2002. Ai sensi dell'art.11, I comma, del citato d.lgs. le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.(brocardi.it)

 

alla scadenza di pagamemto della fattura!

Mi pare, se non sbaglio, che il termine per ricorrere a d.i. sia di 5 anni!

Terminato questo lasso di tempo il debito cade in prescrizione e pertanto viene automaticamente estinto.

Correggetemi se sbaglio.

Buongiorno a tutti, Il nostro condominio ha ricevuto, tramite l'amministratoore, un decreto ingiuntivo dal Tribunale per conto di un fornit.creditore per fatture non pagate negli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 e Domando: 1) I CONSUNTIVI APPROVATI NEGLI ANNI 2011 - 2012 E 2013 non sono documenti in cui dovrebbero risultare gli avvenuti pagamenti delle fatture riferite a quegli anni ? 2) l'attuale amministratore non ha mai evidenziato ai condòmini l'esistenza di un credito da parte del fornitore e, cosa più grave, non ha avvisato la compagine di aver ricevuto raccomandate di sollecito pagamenti fatture del 2014 prima di ricevere l'ingiunzione di pagamento . Si è limitato di convocare assemblea straordinaria dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo dal tribunale, con addebiti di interessi legali , di interessi di mora ecc. tutto a nostro carico . L'assemblea ha deliberato di "non fare opposizione" e di pagare il credito dovuto, rivalendoci successivamente sull'examministratore per gli anni 2011-2012 - 2013, ma per l'anno 2014 gestito dall'attuale amministr. non si configura una " mala gestio"? 3) è revocabile ? Grazie mille . saluti

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