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Criterio ripartizione spese adeguamento impianti

Buongiorno, gradirei il vostro parere in merito a quanto sotto.

Il condominio nel quale abito si appresta a compiere tre tipi di interventi:

1) adeguamento ascensore, risalente agli anni 60, alle normative vigenti;

2) Intervento volto all'adeguamento della caldaia da portata fissa a portata variabile, al fine di adeguarla alla normativa della direttiva 2012/27/UE;

In merito agli interventi di cui ai punti 1) e 2) i criteri di ripartizione della spesa, ho letto, che non debbono farsi sulla base delle relative tabelle di manutenzione (tabella ascensore e tabella riscaldamento).

Questo in quanto, trattandosi di interventi di adeguamento a normative attuali, essi esulano da interventi di normale manutenzione ordinaria, ma anche dagli interventi di natura straordinaria. Si tratterebbe di interventi aventi carattere particolare, volti a riportare impianti esistenti a normative in materia di sicurezza e/o protezione dell’ambiente. E, conseguentemente, il riparto corretto è quello che utilizza la tabella A) relativa ai millesimi di Proprietà di tutti i condomini.

Ci sono sentenze di merito e della Cassazione che confermano quanto sopra: è corretto?

Grazie.

I consiglio di leggere: Cass. Civ. 25.03.2004 n. 5975 – L’adeguamento dell’ascensore non è innovazione che trovi al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm

 

Comprenderai che non si tratta di "innovazione", ma di normale manutenzione straordinaria, le cui spese vanno ripartite secondo la tabella ascensore e non già per la tabella millesimale generale.

 

La stessa cosa vale per la caldaia.

Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, poichè diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e alla incolumità delle persone, non attengono alla ordinaria manutenzione ma alla straordinaria manutenzione.Le relative spese devono essere sopportate da tutti i condomini, compresi i proprietari degli appartamenti sul piano terra , secondo i rispettivi millesimi di proprietà.

Trib.civ. Parma, sez.II, 29 sett.1994, n°.859.Salvo diversa disposizione del RdC.

Penso si debba tener conto delle sentenze della suprema Corte di Cassazione (sono più di una), che non una isolata sentenza di un tribunale.

La sentenza Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 23.12.2011, mi sbaglio, ho considera questo tipo di spese come straordinarie ed indica di ripartirle secondo millesimi di proprietà?

Le spese di adeguamento dell’impianto alle norme di sicurezza non dipendono dall’uso, ma devono essere accollate ai condomini proprietari, essendo finalizzate all’incolumità dei luoghi condominiali. Pertanto le spese relative all’adeguamento dell’impianto di ascensore devono essere suddivise tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà coinvolgendo perfino coloro che si trovano al piano terra e che non utilizzano l’ascensore. Premesso ciò, è ovvio che coloro che abitano al piano terra devono essere esonerati dalle spese richieste per l’uso dell’impianto.

Le spese di adeguamento dell’impianto alle norme di sicurezza non dipendono dall’uso, ma devono essere accollate ai condomini proprietari, essendo finalizzate all’incolumità dei luoghi condominiali. Pertanto le spese relative all’adeguamento dell’impianto di ascensore devono essere suddivise tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà coinvolgendo perfino coloro che si trovano al piano terra e che non utilizzano l’ascensore. Premesso ciò, è ovvio che coloro che abitano al piano terra devono essere esonerati dalle spese richieste per l’uso dell’impianto.

Anche a me la sentenza di cassazione n. 28679 del 23.12.2011, mi sembra molo chiara " spese straordinarie, da ripartire in millesimali di proprietà".

Per quanto riguarda l'art.1124, "modificato" con la recente riforma, non mi sembra "specifico" per le spese di adeguamento CEE:per quanto mi riguarda è più di buon senso e specifica la sentenza di cassazione cui sopra e le precedenti dei tribunali di Salerno, sent.3.11.2009, trib. Milano, sent.16.3.1989, trib.Parma sent.29.9.1994,

Tra un articolo di legge (per giunta modificato di recente )e una sentenza o piu sentenze (per giunta anche datate )indovina indovinello chi vince ?

Articolo di legge : fonte del diritto .

Sentenze : giurisprudenza .

Scusate, mi dice cosa dice il 1124 al riguardo delle spese straordinarie (in generale)? E quali le differenze rispetto al passato?

p.s.: giusta osservazione peppe64. Però è anche vero che di "spese di adeguamento a normativa cee" la legge non parla. Dunque è legittimo andare a ricercare interpretazioni giurisprudenziali.

L' Art.1124 modificato dalla nuova legge n.220/2012, non fa nessun riferimento all'adeguamento alla normativa CEE.Per esempio il livellamento al piano della cabina è un adeguamento CEE, per tutelare l'incolumità dei condomini e visitatori evitando di cadere e battere la testa contro le portine in ferro,a causa di dislivelli tra cabina e piano anche di 10 cm, con evidenti danni materiali e denunce all'autorità giudiziaria.Tale adeguamento risponde alla Norma tecnica europea UNI EN 81-80 che identifica i pericoli che compromettono la sicurezza dell'utente dell'edificio,del passeggero dell'ascensore, e del personale addetto alla manutenzione; nella fattispecie è previsto che con l'adeguamento ""deve essere mantenuta una precisione di livellamento di + - 20mm. A questo punto tecnicamente è tutto chiaro: per la ripartizione spese relative a questi interventi non mi sembra altrettanto.

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